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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07827/2026

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 4111/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAntonio Tripodi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]- in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] DeRose, [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.435/2022 depositatail 01/08/2022Numero registro generale 4111/2023Numero sezionale 229/2026Numero di raccolta generale 7827/2026Data pubblicazione 31/03/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge e, per ADER, alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Gabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 4111/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAntonio Tripodi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]- in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] DeRose, [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.435/2022 depositatail 01/08/2022Numero registro generale 4111/2023Numero sezionale 229/2026Numero di raccolta generale 7827/2026Data pubblicazione 31/03/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge e, per ADER, alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Gabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 07827/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris