CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03K95VG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 17/01/2020 del Tribunale di Treviso in composizione monocratica, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile: - del reato di cui agli artt. 497-bis cod. pen., perché contraffaceva - o comunque concorreva a contraffare - il documento di viaggio per rifugiati, apparentemente rilasciato dalla Questura di Roma in data 27/03/2019, corredandolo delle proprie generalità e apponendovi la propria fotografia, per poi consegnarlo, a richiesta, a personale della Polizia di Frontiera aerea; - del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., perché contraffaceva - e comunque concorreva a contraffare - la carta d'identità apparentemente rilasciata dal Comune di Roma, corredandola delle proprie generalità e apponendovi la propria fotografia; - del reato di cui all'art. 5, comma 8-bis d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, perché contraffaceva e utilizzava il permesso di soggiorno apparentemente rilasciato il 27/03/2019, corredandolo delle proprie generalità e apponendovi la propria fotografia. Per l'effetto, l'imputato era stato condannato - previa esclusione della contestata recidiva, nonché unificati i reati ascritti sotto il vincolo della continuazione - alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; era stata ordinata, altresì, la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo clell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato„ ovvero da altri atti del processo specificamente indicati. Hanno errato i Giudici di merito - in ipotesi difensiva - nel ritenere provata la penale responsabilità del prevenuto, muovendo dal mero dato oggettivo rappresentato dalla natura contraffatta dei documenti detenuti dall'imputato; da tale dato oggettivo, infatti, non può automaticamente dedursi che Monday abbia avuto qualche ruolo, all'interno del meccanismo di produzione dei documenti stessi, né che egli avesse piena consapevolezza di tale alterazione. L'imputato, quindi, è stato condannato sulla base di una mera supposizione, svincolata da qualsiasi apporto motivazionale, sia da un punto di vista fattuale, quanto sotto il profilo giuridico.La Corte di appello incorre in errore, inoltre, nel non considerare la carenza di prova, circa il fatto che sia stato proprio Monday a produrre i documenti asseritamente contraffatti; priva di congruo supporto probatorio, infine, è anche il fatto che il prevenuto avesse una piena consapevolezza, circa l'effettiva alterazione dei documenti. Appare necessario, dunque, l'effettuazione di un approfondito controllo, sul versante della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dai Giudici di merito. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Questo non si confronta minimamente, infatti, con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a proporre doglianze generiche e aspecifiche, analoghe a quelle sollevate in sede di merito ed alle quali la Corte territoriale ha già risposto in modo esaustivo. Non sono censurabili, nella sede di legittimità, gli apprezzamenti compiuti dal Giudice di merito sul fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifesl:amente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Il motivo unico formulato dalla difesa, sebbene articolato - come detto - in una duplicità di profili di doglianza, presenta una matrice unitaria e si presta agevolmente, quindi, ad una trattazione unitaria. Le censure oggi al vaglio di questo Collegio afferiscono tutte, infatti, alla motivazione della sentenza impugnata criticando - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove. Giova allora precisare, ai fini del corretto inquadramento del perimetro decisionale che connota il giudizio di legittimità, le seguenti coordinate teoriche. 2.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve rammentare come, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacc:hé tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione . 2.2. Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione - oggetto di specifica deduzione difensiva, nella fattispecie in esame - va osservato che il relativo controllo viene esercitato, in via esclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si sviluppa il tessuto argonnentativo del provvedimento impugnato; non sussiste possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti del processo; sicché, nella verifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non si sostanzia nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere - radicalmente differente - di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari pure altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). 2.3. Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative, oltre che l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio - entro il quale ogni elemento sia contestualizzato - che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza, ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). 3. Nel caso di specie, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti in base ai quali queste non sono state reputate conclivisibili, sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione adeguata e coerente quanto alla valutazione complessiva degli elementi di valutazione e conoscenza presenti nell'incarto processuale, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del 1:utto inconferente. 3.1. In sede di merito, infatti, si è pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, muovendo dal dato sicuramente acquisito, costituito dalla natura contraffatta dei documenti che erano in suo possesso. I due profili critici dedotti dalla difesa, come detto tra loro strettamente connessi, sono stati poi debitamente affrontati dalla Corte territoriale. Questa ha ritenuto dirimente l'apposizione della fotografia del Monday su ciascuno dei documenti incriminati, che erano, peraltro, pacificamente nel possesso dell'imputato; trattasi - ad avviso dei Giudici di appello - di un dato di fortissima valenza evocativa, circa la colpevolezza dell'imputato. Adeguatamente scandagliati sono stati, del resto, i punti specifici del gravame, sostanzialmente poi riprodotti in sede di legittimità. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha fornito la propria effige - prosegue, dunque, la Corte di appello - al soggetto che si è reso autore materiale della contestata contraffazione;il tutto, però, si è evidentemente svolto all'esterno del circuito ufficiale e istituzionale (sarebbe a dire, che la fotografia è stata consegnata ad una persona che, chiaramente, si presentava quale soggetto non legittimato al rilascio dei documenti). Corretta è l'ulteriore affermazione contenuta nella sentenza impugnata, laddove si ritiene non invocabile alcuna forma di pretesa buona fede o ignoranza, in ordine alle regole che disciplinano, in Italia, il rilascio di siffatti documenti. Trattasi, insomma, di argomentazioni difensive palesemente prive di un reale substrato contenutistico, nonché di adeguati elementi a suffragio (siano questi di carattere dichiarativo, deduttivo o documentale) e, quindi, destinate ad arrestarsi al mero stadio delle asserzioni indimostrate. 3.3. Il convincimento della Corte territoriale, per concludere, è sorretto da una struttura motivazionale ampia e coerente, priva di vuoti logici ed errori di diritto; come tale, la sentenza impugnata si sottrae a qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente