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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 34563/2026

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2rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 29 maggio 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Genova ha confermato il decreto di perquisizione locale personale edil contestuale sequestro probatorio emesso in data 9 maggio 2026 dal PubblicoMinistero presso il Tribunale della medesima città.Il decreto risulta essere stato emesso nell’ambito del procedimento penaleiscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto sottoposto ad indagini in relazioneall’ipotizzato reato di cui all’art. 639, comma 2, cod. pen. in danno del Comune diGenova ed ha attinto uno striscione degli alpini asportato in data 7 maggio 2026nonché alcuni capi di abbigliamento, individuati come quelli indossatidall’indagato al momento del fatto-reato, ed altri oggetti (bombolette spray,guanti ed indumenti sporchi) utilizzati per l’imbrattamento di un muro inprossimità di un sottopassaggio stradale sito sempre nel Comune di Genova.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1.

Violazione di legge ed apparenza della motivazione in relazione agliartt. 125, comma 3, 253 e 247, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, conriguardo al decreto di perquisizione e sequestro probatorio notificato all’indagatoper radicale assenza della motivazione.Evidenzia la difesa del ricorrente il fatto che nel corso delle operazioni diP.G. risulta essere stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] una copia del decreto emesso dalPubblico Ministero avente un contenuto caratterizzato da numerosi omissis, ilche, secondo la difesa, ha comportato l’oscuramento di elementi essenziali delprovvedimento quali i nominativi degli indagati, il titolo di reato per il quale siprocedeva, l’intera parte motiva concernente il fumus commissi delicti, lamotivazione relativa alle esigenze probatorie poste a fondamento delleperquisizione e del sequestro, l’indicazione dei beni da ricercare e da sottoporre avincolo, nonché il nominativo dei recapiti del difensore di ufficio.Quanto all’ordinanza impugnata rileva poi il ricorrente che il Tribunalesarebbe incorso in vizi della motivazione tali da determinare una violazione dilegge in quanto eccentrici rispetto al tema devoluto in sede di gravame che nonhanno tenuto conto dell’obbligo di motivazione dei decreti di perquisizione e disequestro e dei principi giurisprudenziali in materia così come richiamati nelricorso.Si duole, ancora, il ricorrente del fatto che avrebbe errato il Tribunalenell’affermare che non trattandosi di sequestro eseguito ad iniziativa della poliziagiudiziaria non sussisteva l’obbligo di avvisare l’indagato della facoltà di farsiassistere da un difensore di fiducia, essendo sufficiente la mera designazione diun difensore di ufficio, ciò in quanto la difesa aveva lamentato un diverso viziodel decreto genetico che era risultato oscurato anche nella parte recante legeneralità e i recapiti del difensore designato.Evidenzia, altresì, il ricorrente che il Tribunale avrebbe poi valorizzatoquanto rappresentato dal Pubblico Ministero nel corso dell’udienza camerale,richiamando il verbale di sequestro, nel quale si dà atto che copia che il relativodecreto è stato consegnato all’indagato, il quale sarebbe stato avvisato dellafacoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia o da una persona di fiducia.L’argomentazione adottata non sarebbe però rispondente alla problematicaevidenziata in quanto la difesa non contesta che il decreto sia statoeffettivamente notificato al [OSCURATO:PERSONA] quanto il contenuto della copia a lui notificata.Se, per contro, il Tribunale con la motivazione ha inteso sostenere cheall’indagato è stata consegnata copia integrale del decreto, allora taleaffermazione sarebbe in palese contrasto con il dato documentale acquisito alprocedimento e costituito dalla copia del decreto prodotta dalla difesaunitamente all’istanza di riesame.Né, osserva ancora il ricorrente potrebbe sostenersi, come ha fatto ilTribunale, che il denunciato deficit conoscitivo sarebbe stato comunque superatodal fatto che, a seguito della proposizione dell’istanza di riesame, il difensore hapotuto prendere visione del decreto nella sua versione integrale in quantosuccessivamente depositato dal Pubblico Ministero, in quanto tale deposito nonpotrebbe certo avere una efficacia sanante dell’originario vizio realizzatosi almomento dell’esecuzione del provvedimento, ciò perché le garanzie difensivedovevano essere assicurate fin dal momento in cui l’atto ablativo è statoeseguito.Per le suddette ragioni la difesa del ricorrente ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Occorre in via preliminare osservare che non sono qui in discussione ipresupposti di fatto che hanno portato alla perquisizione ed al conseguentesequestro di beni rinvenuti in possesso dell’indagato [OSCURATO:PERSONA], il tutto comeillustrati nelle prime quattro pagine dell’ordinanza impugnata e che neppure ladifesa del ricorrente contesta.La questione posta all’esame di questa Corte – e prima ancora alTribunale del riesame – è diversa e riguarda il contenuto del decreto diperquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero e notificato all’indagato,decreto che, secondo i consolidati principi enunciati da questa Corte di legittimità(v. per tutte Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferrazzi in proc.

Bevilacqua,Rv. 226711-01), ricordati anche dallo stesso Tribunale, deve contenere, a penadi nullità di ordine generale in quanto incidente sul diritto di difesa, l’indicazionedel reato in relazione al quale l’Accusa assume l’esistenza del fumus, le ragioniper le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosapertinente al reato, nonché la concreta finalità probatoria perseguita conl’apposizione del vincolo reale.Detti profili contenutistici debbono, poi, essere rispettati anche qualora ildecreto di sequestro abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, in quantodetto provvedimento deve contenere una motivazione che, per quanto concisa,dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.(Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc.

Botticelli, Rv. 273548-01).Ciò doverosamente ricordato, osserva il Collegio che, come si evince dallacopia del decreto di perquisizione e sequestro notificato all’odierno ricorrente(allegata al ricorso) e sulla autenticità della quale, in assenza di accertamenti disegno contrario, non v’è ragione di dubitare, tali elementi difettano.La questione non concerne tanto gli omissis apposti con riferimento aglialtri indagati in relazione ai quali parte ricorrente non ha neppure specificamentededotto la rilevanza ai fini della garanzia dei diritti di difesa, quanto piuttosto glialtri elementi “necessari” del decreto che non risultano visibili nel documentoprodotto dalla difesa, quali il titolo di reato per il quale si procedeva, la partemotiva concernente il fumus commissi delicti e quella relativa alle esigenzeprobatorie poste a fondamento delle perquisizione e del sequestro, nonchél’indicazione dei beni da ricercare e da sottoporre a vincolo.

Neppure ilnominativo del difensore nominato d’ufficio risulta leggibile nel decreto.Il Tribunale, che nell’ordinanza impugnata non nega che la copia deldecreto del Pubblico Ministero notificata al [OSCURATO:PERSONA] sia quella prodotta dalla difesa,né da atto di ulteriori accertamenti al riguardo, sembra tuttavia sviarenell’ordinanza impugnata la problematica dedotta dalla difesa concernente lecarenze contenutistiche del decreto genetico, richiamando sul punto il contenutodel verbale della perquisizione eseguita il 9 maggio 2026 nel quale si dà atto cheall’imputato è stata notificata copia del decreto (senza chiarire però se la notificaha riguardato la copia integrale o quella contenente gli omissis) e che «gliindagati venivano resi edotti della facoltà di farsi assistere da una persona difiducia prontamente reperibile e/o dal legale di fiducia».

Non viene, inoltre, fattaalcuna menzione se al [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una nomina del difensore di fiducia,siano stati comunicati i dati del difensore d’ufficio (come detto non presenti nellacopia “omissata” del decreto).In sostanza il Tribunale non risulta aver posto l’attenzione sulprovvedimento notificato all’indagato che, giova ribadirlo, doveva «esserenecessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare adindicare le disposizioni di legge violate, ma deve comprendere anchel'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato,descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto» (v. exceteris: Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, P.M. c/Spinelli, Rv. 275688-01) ma sudi un atto successivo e diverso (il verbale di esecuzione da parte della P.G. deldecreto del Pubblico Ministero) che peraltro non risulta contemplasse tutti gliindicati requisiti richiesti per la correttezza del provvedimento genetico, néavrebbe ex sé potuto compensarne le carenze.Lo stesso Tribunale (pag. 7) ha, poi, richiamato la giurisprudenza diquesta Corte (ex multis: Sez. 3, n. 15201 del 10/1/2025, Mataj, non massimata)che ritiene che nel caso di res che presentano una relazione di immediatezzapressoché “intuitiva” o “immediata” con il reato per cui si procede, il quantum dispecificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfattomediante formule più generali, ma, poi, sul piano concreto non è ha fattoconcreta applicazione atteso che nel caso in esame il decreto di perquisizione esequestro de quo (nella parte non omissata) non conteneva “formule generali” dimotivazione ma ne era completamente privo.3.

Rimane ora da domandarsi se avendo comunque la difesa dell’indagatoavuto la possibilità di esaminare in sede di giudizio di riesame il testo integraledel decreto del Pubblico Ministero in quanto da quest’ultimo ivi prodotto, lanullità precedentemente commessa possa dirsi sanata.Sul punto va ricordato che questa Corte, con un assunto condiviso anchedall’odierno Collegio, ha avuto modo di chiarire che «In tema di sequestroprobatorio, il pubblico ministero può precisare o integrare, anche in sede diriesame, l'apparato argomentativo afferente alle esigenze investigative ed allaproporzionalità del vincolo, sì da consentire alle parti il pieno esercizio del dirittodi difesa, essendo, per converso, consentito l'esercizio, da parte del Tribunale,del potere di integrazione della motivazione nel solo caso in cui il pubblicoministero abbia indicato, "ab origine" o nel corso dell'udienza di trattazione delgravame, il "fumus", il rapporto di pertinenzialità tra la "res" e il vincolocautelare e le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati,siano idonee a giustificare, in concreto, l'applicazione della misura» (Sez. 3, n.7063 del 11/02/2026, Foggia, Rv. 289456-01).Nella decisione da ultimo richiamata si è anche ricordato che, fermorestando l’obbligo di indicazione - nel decreto genetico - delle esigenze di naturaprobatoria che sottendono il sequestro probatorio questa Corte ha tuttaviachiarito che (Sez. 3, n. 3350 del 09/12/2025, dep. 2026, Ramirez, n.m; Sez. 3,n. 25012 del 24/06/2025, n.m.; Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv.282200-01; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989-01; Sez. 4, n.54827 del 19/09/2017, Giganti, Rv. 271579-01; Sez. 3, n. 30993 del05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329-01; Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008,Salvatori, Rv. 241881-01; Sez. 2, n. 45212 del 08/11/2007, Mitrotta, Rv.238517-01) all’iniziale mancato assolvimento dell’onere motivazionale anzidettopuò sopperire il Tribunale del Riesame, ma solo qualora il pubblico ministeroabbia indicato nel decreto di sequestro probatorio, “almeno genericamente”, leragioni che giustifichino in concreto l’applicazione della misura (Sez. 3, n. 30993del 05/04/2016, Rv. 267329), così garantendo il diritto di difesa al soggettoLa base normativa del potere integrativo del Tribunale del riesame sirinviene del resto nella previsione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen, resaoperante dal rinvio ad essa contenuta nell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.,ove si prevede la possibilità di «annullare o riformare il provvedimento anche permotivi diversi» o «confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate inmotivazione».

L’art. 257 cod. proc. pen. che disciplina il riesame del sequestroprobatorio richiama la disposizione di cui all’art. 324 cod. proc. pen. e, dunque,anche il rinvio in essa contenuta all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen.Il potere integrativo del Tribunale del riesame nel caso di sequestroprobatorio è tuttavia più limitato rispetto al sequestro preventivo.

Infatti, è diesclusiva competenza del Pubblico Ministero l’individuazione delle esigenzeprobatorie sottese al vincolo e, nel caso in cui il Pubblico Ministero non provvedaad indicarle neppure in sede di riesame, il Tribunale non potrà colmare dettalacuna.Quindi, il Tribunale del riesame non potrà indicare esigenze probatoriediverse da quelle individuate dal Pubblico Ministero, ma nell’ambito del perimetrostabilito dall’autorità inquirente, potrà, al più, integrare la motivazione,richiamando gli atti già indicati dal P.M. nel decreto di sequestro probatorio.Al di fuori di tale ambito, il giudice del riesame non è legittimato adisegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro,trattandosi (la cristallizzazione dell’imputazione, l’indicazione delle ragioniprobatorie e la valutazione sulla proporzionalità) di prerogativa esclusiva delPubblico Ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e diassumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale; una eventualeintegrazione da parte del Tribunale del riesame, in assenza totale di motivazione,costituirebbe un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, purdoverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente eillegittimamente pretermesse (v.

Sez. 3 n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv.267329-01 nella quale si afferma la possibilità di integrazione da parte delgiudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazionedelle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stessesiano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimentoimpugnato).Si è poi ripetutamente affermato, sia pure obiter dictum (Sez. 6, n. 33849del 01/10/2025, F., Rv. 288716 – 01; Sez. 4, n. 25012 del 24/06/2025, Lanza,n.m.; Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 – 01; Sez. 2, n. 49536del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01: tutte le sentenze, in motivazione,parlano della «omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie edella persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditoriocamerale»), che il pubblico ministero può integrare le anzidette lacunemotivazionali nel contraddittorio del procedimento di riesame.Da tale affermazione si ricaverebbe, per un verso, il potere del pubblicoministero di «correggere» il decreto di sequestro probatorio; per altro verso,quello del Tribunale della cautela di integrare, a sua volta, la motivazioneinsufficiente benché integrata (ciò che, al contrario, non potrebbe fare in caso ditotale mancanza di motivazione, per le ragioni superiormente esposte).In sostanza, ricorda l’odierno Collegio che nella sentenza “Foggia” soprarichiamata si è affermato il principio secondo il quale in tema di sequestroprobatorio, il pubblico ministero può procedere alla precisazione dellamotivazione relativa alle esigenze probatorie e alla proporzionalità della misuraanche nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame, così consentendoalle parti il pieno esercizio del diritto di difesa, mentre il potere di integrazionedella motivazione da parte del Tribunale del riesame è consentito solo nel caso incui il pubblico ministero abbia indicato (inizialmente o nel corso dell’udienza diriesame) il “fumus”, il rapporto di pertinenzialità tra la res e il vincolo cautelare ele ragioni che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, sianoidonee a giustificare in concreto l’applicazione della misura reale.Non può però non osservarsi che nella giurisprudenza sopra richiamata siè fatto riferimento a concetti come “correggere”, “integrare”, “precisare” lamotivazione del provvedimento genetico, concetti che sottendono comunque aduna motivazione comunque esistente, ancorché generica, situazione che è peròben differente da una motivazione sostanzialmente “inesistente” nelprovvedimento notificato al soggetto interessato.Il radicale difetto di motivazione sul punto costituisce, infatti, vizio«genetico» che comporta l’originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272-01).Resta sul punto da sondare un ultimo profilo che è quello del rapporto trail provvedimento originale emesso dal Pubblico Ministero (che sembrerebbecontenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza in materia)e quello di fatto comunicato alla parte all’atto della perquisizione e delconseguente sequestro (come detto privo di tali elementi essenziali).Ritiene il Collegio che la finalità della motivazione è proprio quella di“comunicare” alla parte interessata dal provvedimento cautelare le ragionidell’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti o nei confronti dei suoibeni perché ciò risponde ad un principio di civiltà giuridica anche nell’ottica delrispetto del diritto di difesa e del disposto dell’art. 6 della CEDU che, tra l’altro,dispone che ogni accusato ha il diritto di essere informato, nel più breve tempopossibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata asuo carico.

Ne consegue che tale diritto non può ritenersi rispettato sono perchéesisteva un provvedimento giudiziario che, rimasto in origine nelle “segretestanze”, presentava adeguata motivazione ma deve essere valutato nell’otticadella adeguatezza “comunicazione” effettuata all’interessato.Il deposito successivo del provvedimento originale non può quindi sanarela nullità di un provvedimento notificato all’interessato che come che nel caso inesame era radicalmente privo di motivazione su una pluralità di elementi daritenersi essenziali ai fini dell’immediato esercizio diritto di difesa.4.

Per le considerazioni esposte, l’ordinanza impugnata deve pertantoessere annullata senza rinvio unitamente al decreto di perquisizione e sequestrodel Pubblico Ministero in data 9 maggio 2026.Deve disporsi di conseguenza la restituzione di quanto in sequestro infavore dell’avente diritto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di perquisizione esequestro del pubblico ministero in data 9 maggio 2026, disponendo larestituzione di quanto in sequestro in favore dell'avente diritto.

Manda allacancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede perquanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.Così è deciso, 23/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 29 maggio 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Genova ha confermato il decreto di perquisizione locale personale edil contestuale sequestro probatorio emesso in data 9 maggio 2026 dal PubblicoMinistero presso il Tribunale della medesima città.Il decreto risulta essere stato emesso nell’ambito del procedimento penaleiscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto sottoposto ad indagini in relazioneall’ipotizzato reato di cui all’art. 639, comma 2, cod. pen. in danno del Comune diGenova ed ha attinto uno striscione degli alpini asportato in data 7 maggio 2026nonché alcuni capi di abbigliamento, individuati come quelli indossatidall’indagato al momento del fatto-reato, ed altri oggetti (bombolette spray,guanti ed indumenti sporchi) utilizzati per l’imbrattamento di un muro inprossimità di un sottopassaggio stradale sito sempre nel Comune di Genova.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1. Violazione di legge ed apparenza della motivazione in relazione agliartt. 125, comma 3, 253 e 247, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, conriguardo al decreto di perquisizione e sequestro probatorio notificato all’indagatoper radicale assenza della motivazione.Evidenzia la difesa del ricorrente il fatto che nel corso delle operazioni diP.G. risulta essere stata notificata al [OSCURATO:PERSONA] una copia del decreto emesso dalPubblico Ministero avente un contenuto caratterizzato da numerosi omissis, ilche, secondo la difesa, ha comportato l’oscuramento di elementi essenziali delprovvedimento quali i nominativi degli indagati, il titolo di reato per il quale siprocedeva, l’intera parte motiva concernente il fumus commissi delicti, lamotivazione relativa alle esigenze probatorie poste a fondamento delleperquisizione e del sequestro, l’indicazione dei beni da ricercare e da sottoporre avincolo, nonché il nominativo dei recapiti del difensore di ufficio.Quanto all’ordinanza impugnata rileva poi il ricorrente che il Tribunalesarebbe incorso in vizi della motivazione tali da determinare una violazione dilegge in quanto eccentrici rispetto al tema devoluto in sede di gravame che nonhanno tenuto conto dell’obbligo di motivazione dei decreti di perquisizione e disequestro e dei principi giurisprudenziali in materia così come richiamati nelricorso.Si duole, ancora, il ricorrente del fatto che avrebbe errato il Tribunalenell’affermare che non trattandosi di sequestro eseguito ad iniziativa della poliziagiudiziaria non sussisteva l’obbligo di avvisare l’indagato della facoltà di farsiassistere da un difensore di fiducia, essendo sufficiente la mera designazione diun difensore di ufficio, ciò in quanto la difesa aveva lamentato un diverso viziodel decreto genetico che era risultato oscurato anche nella parte recante legeneralità e i recapiti del difensore designato.Evidenzia, altresì, il ricorrente che il Tribunale avrebbe poi valorizzatoquanto rappresentato dal Pubblico Ministero nel corso dell’udienza camerale,richiamando il verbale di sequestro, nel quale si dà atto che copia che il relativodecreto è stato consegnato all’indagato, il quale sarebbe stato avvisato dellafacoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia o da una persona di fiducia.L’argomentazione adottata non sarebbe però rispondente alla problematicaevidenziata in quanto la difesa non contesta che il decreto sia statoeffettivamente notificato al [OSCURATO:PERSONA] quanto il contenuto della copia a lui notificata.Se, per contro, il Tribunale con la motivazione ha inteso sostenere cheall’indagato è stata consegnata copia integrale del decreto, allora taleaffermazione sarebbe in palese contrasto con il dato documentale acquisito alprocedimento e costituito dalla copia del decreto prodotta dalla difesaunitamente all’istanza di riesame.Né, osserva ancora il ricorrente potrebbe sostenersi, come ha fatto ilTribunale, che il denunciato deficit conoscitivo sarebbe stato comunque superatodal fatto che, a seguito della proposizione dell’istanza di riesame, il difensore hapotuto prendere visione del decreto nella sua versione integrale in quantosuccessivamente depositato dal Pubblico Ministero, in quanto tale deposito nonpotrebbe certo avere una efficacia sanante dell’originario vizio realizzatosi almomento dell’esecuzione del provvedimento, ciò perché le garanzie difensivedovevano essere assicurate fin dal momento in cui l’atto ablativo è statoeseguito.Per le suddette ragioni la difesa del ricorrente ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Occorre in via preliminare osservare che non sono qui in discussione ipresupposti di fatto che hanno portato alla perquisizione ed al conseguentesequestro di beni rinvenuti in possesso dell’indagato [OSCURATO:PERSONA], il tutto comeillustrati nelle prime quattro pagine dell’ordinanza impugnata e che neppure ladifesa del ricorrente contesta.La questione posta all’esame di questa Corte – e prima ancora alTribunale del riesame – è diversa e riguarda il contenuto del decreto diperquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero e notificato all’indagato,decreto che, secondo i consolidati principi enunciati da questa Corte di legittimità(v. per tutte Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferrazzi in proc. Bevilacqua,Rv. 226711-01), ricordati anche dallo stesso Tribunale, deve contenere, a penadi nullità di ordine generale in quanto incidente sul diritto di difesa, l’indicazionedel reato in relazione al quale l’Accusa assume l’esistenza del fumus, le ragioniper le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosapertinente al reato, nonché la concreta finalità probatoria perseguita conl’apposizione del vincolo reale.Detti profili contenutistici debbono, poi, essere rispettati anche qualora ildecreto di sequestro abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, in quantodetto provvedimento deve contenere una motivazione che, per quanto concisa,dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.(Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. Botticelli, Rv. 273548-01).Ciò doverosamente ricordato, osserva il Collegio che, come si evince dallacopia del decreto di perquisizione e sequestro notificato all’odierno ricorrente(allegata al ricorso) e sulla autenticità della quale, in assenza di accertamenti disegno contrario, non v’è ragione di dubitare, tali elementi difettano.La questione non concerne tanto gli omissis apposti con riferimento aglialtri indagati in relazione ai quali parte ricorrente non ha neppure specificamentededotto la rilevanza ai fini della garanzia dei diritti di difesa, quanto piuttosto glialtri elementi “necessari” del decreto che non risultano visibili nel documentoprodotto dalla difesa, quali il titolo di reato per il quale si procedeva, la partemotiva concernente il fumus commissi delicti e quella relativa alle esigenzeprobatorie poste a fondamento delle perquisizione e del sequestro, nonchél’indicazione dei beni da ricercare e da sottoporre a vincolo. Neppure ilnominativo del difensore nominato d’ufficio risulta leggibile nel decreto.Il Tribunale, che nell’ordinanza impugnata non nega che la copia deldecreto del Pubblico Ministero notificata al [OSCURATO:PERSONA] sia quella prodotta dalla difesa,né da atto di ulteriori accertamenti al riguardo, sembra tuttavia sviarenell’ordinanza impugnata la problematica dedotta dalla difesa concernente lecarenze contenutistiche del decreto genetico, richiamando sul punto il contenutodel verbale della perquisizione eseguita il 9 maggio 2026 nel quale si dà atto cheall’imputato è stata notificata copia del decreto (senza chiarire però se la notificaha riguardato la copia integrale o quella contenente gli omissis) e che «gliindagati venivano resi edotti della facoltà di farsi assistere da una persona difiducia prontamente reperibile e/o dal legale di fiducia». Non viene, inoltre, fattaalcuna menzione se al [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una nomina del difensore di fiducia,siano stati comunicati i dati del difensore d’ufficio (come detto non presenti nellacopia “omissata” del decreto).In sostanza il Tribunale non risulta aver posto l’attenzione sulprovvedimento notificato all’indagato che, giova ribadirlo, doveva «esserenecessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare adindicare le disposizioni di legge violate, ma deve comprendere anchel'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato,descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto» (v. exceteris: Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, P.M. c/Spinelli, Rv. 275688-01) ma sudi un atto successivo e diverso (il verbale di esecuzione da parte della P.G. deldecreto del Pubblico Ministero) che peraltro non risulta contemplasse tutti gliindicati requisiti richiesti per la correttezza del provvedimento genetico, néavrebbe ex sé potuto compensarne le carenze.Lo stesso Tribunale (pag. 7) ha, poi, richiamato la giurisprudenza diquesta Corte (ex multis: Sez. 3, n. 15201 del 10/1/2025, Mataj, non massimata)che ritiene che nel caso di res che presentano una relazione di immediatezzapressoché “intuitiva” o “immediata” con il reato per cui si procede, il quantum dispecificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfattomediante formule più generali, ma, poi, sul piano concreto non è ha fattoconcreta applicazione atteso che nel caso in esame il decreto di perquisizione esequestro de quo (nella parte non omissata) non conteneva “formule generali” dimotivazione ma ne era completamente privo.3. Rimane ora da domandarsi se avendo comunque la difesa dell’indagatoavuto la possibilità di esaminare in sede di giudizio di riesame il testo integraledel decreto del Pubblico Ministero in quanto da quest’ultimo ivi prodotto, lanullità precedentemente commessa possa dirsi sanata.Sul punto va ricordato che questa Corte, con un assunto condiviso anchedall’odierno Collegio, ha avuto modo di chiarire che «In tema di sequestroprobatorio, il pubblico ministero può precisare o integrare, anche in sede diriesame, l'apparato argomentativo afferente alle esigenze investigative ed allaproporzionalità del vincolo, sì da consentire alle parti il pieno esercizio del dirittodi difesa, essendo, per converso, consentito l'esercizio, da parte del Tribunale,del potere di integrazione della motivazione nel solo caso in cui il pubblicoministero abbia indicato, "ab origine" o nel corso dell'udienza di trattazione delgravame, il "fumus", il rapporto di pertinenzialità tra la "res" e il vincolocautelare e le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati,siano idonee a giustificare, in concreto, l'applicazione della misura» (Sez. 3, n.7063 del 11/02/2026, Foggia, Rv. 289456-01).Nella decisione da ultimo richiamata si è anche ricordato che, fermorestando l’obbligo di indicazione - nel decreto genetico - delle esigenze di naturaprobatoria che sottendono il sequestro probatorio questa Corte ha tuttaviachiarito che (Sez. 3, n. 3350 del 09/12/2025, dep. 2026, Ramirez, n.m; Sez. 3,n. 25012 del 24/06/2025, n.m.; Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv.282200-01; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989-01; Sez. 4, n.54827 del 19/09/2017, Giganti, Rv. 271579-01; Sez. 3, n. 30993 del05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329-01; Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008,Salvatori, Rv. 241881-01; Sez. 2, n. 45212 del 08/11/2007, Mitrotta, Rv.238517-01) all’iniziale mancato assolvimento dell’onere motivazionale anzidettopuò sopperire il Tribunale del Riesame, ma solo qualora il pubblico ministeroabbia indicato nel decreto di sequestro probatorio, “almeno genericamente”, leragioni che giustifichino in concreto l’applicazione della misura (Sez. 3, n. 30993del 05/04/2016, Rv. 267329), così garantendo il diritto di difesa al soggettoLa base normativa del potere integrativo del Tribunale del riesame sirinviene del resto nella previsione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen, resaoperante dal rinvio ad essa contenuta nell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.,ove si prevede la possibilità di «annullare o riformare il provvedimento anche permotivi diversi» o «confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate inmotivazione». L’art. 257 cod. proc. pen. che disciplina il riesame del sequestroprobatorio richiama la disposizione di cui all’art. 324 cod. proc. pen. e, dunque,anche il rinvio in essa contenuta all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen.Il potere integrativo del Tribunale del riesame nel caso di sequestroprobatorio è tuttavia più limitato rispetto al sequestro preventivo. Infatti, è diesclusiva competenza del Pubblico Ministero l’individuazione delle esigenzeprobatorie sottese al vincolo e, nel caso in cui il Pubblico Ministero non provvedaad indicarle neppure in sede di riesame, il Tribunale non potrà colmare dettalacuna.Quindi, il Tribunale del riesame non potrà indicare esigenze probatoriediverse da quelle individuate dal Pubblico Ministero, ma nell’ambito del perimetrostabilito dall’autorità inquirente, potrà, al più, integrare la motivazione,richiamando gli atti già indicati dal P.M. nel decreto di sequestro probatorio.Al di fuori di tale ambito, il giudice del riesame non è legittimato adisegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro,trattandosi (la cristallizzazione dell’imputazione, l’indicazione delle ragioniprobatorie e la valutazione sulla proporzionalità) di prerogativa esclusiva delPubblico Ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e diassumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale; una eventualeintegrazione da parte del Tribunale del riesame, in assenza totale di motivazione,costituirebbe un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, purdoverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente eillegittimamente pretermesse (v. Sez. 3 n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv.267329-01 nella quale si afferma la possibilità di integrazione da parte delgiudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazionedelle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stessesiano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimentoimpugnato).Si è poi ripetutamente affermato, sia pure obiter dictum (Sez. 6, n. 33849del 01/10/2025, F., Rv. 288716 – 01; Sez. 4, n. 25012 del 24/06/2025, Lanza,n.m.; Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 – 01; Sez. 2, n. 49536del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01: tutte le sentenze, in motivazione,parlano della «omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie edella persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditoriocamerale»), che il pubblico ministero può integrare le anzidette lacunemotivazionali nel contraddittorio del procedimento di riesame.Da tale affermazione si ricaverebbe, per un verso, il potere del pubblicoministero di «correggere» il decreto di sequestro probatorio; per altro verso,quello del Tribunale della cautela di integrare, a sua volta, la motivazioneinsufficiente benché integrata (ciò che, al contrario, non potrebbe fare in caso ditotale mancanza di motivazione, per le ragioni superiormente esposte).In sostanza, ricorda l’odierno Collegio che nella sentenza “Foggia” soprarichiamata si è affermato il principio secondo il quale in tema di sequestroprobatorio, il pubblico ministero può procedere alla precisazione dellamotivazione relativa alle esigenze probatorie e alla proporzionalità della misuraanche nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame, così consentendoalle parti il pieno esercizio del diritto di difesa, mentre il potere di integrazionedella motivazione da parte del Tribunale del riesame è consentito solo nel caso incui il pubblico ministero abbia indicato (inizialmente o nel corso dell’udienza diriesame) il “fumus”, il rapporto di pertinenzialità tra la res e il vincolo cautelare ele ragioni che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, sianoidonee a giustificare in concreto l’applicazione della misura reale.Non può però non osservarsi che nella giurisprudenza sopra richiamata siè fatto riferimento a concetti come “correggere”, “integrare”, “precisare” lamotivazione del provvedimento genetico, concetti che sottendono comunque aduna motivazione comunque esistente, ancorché generica, situazione che è peròben differente da una motivazione sostanzialmente “inesistente” nelprovvedimento notificato al soggetto interessato.Il radicale difetto di motivazione sul punto costituisce, infatti, vizio«genetico» che comporta l’originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272-01).Resta sul punto da sondare un ultimo profilo che è quello del rapporto trail provvedimento originale emesso dal Pubblico Ministero (che sembrerebbecontenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza in materia)e quello di fatto comunicato alla parte all’atto della perquisizione e delconseguente sequestro (come detto privo di tali elementi essenziali).Ritiene il Collegio che la finalità della motivazione è proprio quella di“comunicare” alla parte interessata dal provvedimento cautelare le ragionidell’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti o nei confronti dei suoibeni perché ciò risponde ad un principio di civiltà giuridica anche nell’ottica delrispetto del diritto di difesa e del disposto dell’art. 6 della CEDU che, tra l’altro,dispone che ogni accusato ha il diritto di essere informato, nel più breve tempopossibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata asuo carico. Ne consegue che tale diritto non può ritenersi rispettato sono perchéesisteva un provvedimento giudiziario che, rimasto in origine nelle “segretestanze”, presentava adeguata motivazione ma deve essere valutato nell’otticadella adeguatezza “comunicazione” effettuata all’interessato.Il deposito successivo del provvedimento originale non può quindi sanarela nullità di un provvedimento notificato all’interessato che come che nel caso inesame era radicalmente privo di motivazione su una pluralità di elementi daritenersi essenziali ai fini dell’immediato esercizio diritto di difesa.4. Per le considerazioni esposte, l’ordinanza impugnata deve pertantoessere annullata senza rinvio unitamente al decreto di perquisizione e sequestrodel Pubblico Ministero in data 9 maggio 2026.Deve disporsi di conseguenza la restituzione di quanto in sequestro infavore dell’avente diritto. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di perquisizione esequestro del pubblico ministero in data 9 maggio 2026, disponendo larestituzione di quanto in sequestro in favore dell'avente diritto. Manda allacancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede perquanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.Così è deciso, 23/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Decreto Cassazione n. 34563/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris