CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23351/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 4376/2024Numero sezionale 5389/2026Numero di raccolta generale 23351/2026Data pubblicazione 16/07/2026ControCARBONE ITALO, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](p.e.c: [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania, n. 4612/5/23 depositata il 25 luglio 2023, non notifi-cata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania veniva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salernon. 1438/9/2022 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalcontribuente avverso l’avviso di intimazione di pagamento di II.DD. eIVA relativamente al periodo di imposta 2008.2. L’atto aveva ad oggetto un’iscrizione a titolo provvisorio a ruolo inpendenza di processo ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 e faceva seguitoalla sentenza n. 2525/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA], Sezione Staccata di Salerno, depositata il 22/03/2021.Tale sentenza, rigettando l’appello proposto avverso la sentenza diprimo grado, aveva confermato l’avviso di accertamentoTF9030405690/2016, impugnato congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], inNumero registro generale 4376/2024Numero sezionale 5389/2026Numero di raccolta generale 23351/2026Data pubblicazione 16/07/2026qualità di liquidatore pro tempore ed ex socio, e da [OSCURATO:PERSONA] inqualità di socio titolare di una quota del 100% del capitale della societàRoema S.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 15/09/2020.3. Il giudice di prime cure respingeva la prospettazione del contri-buente, decisione in parte riformata dal giudice d’appello che confer-mava la debenza delle imposte, ma faceva cadere le sanzioni. In buonasostanza, riteneva che la cancellazione di una società di capitali dalregistro delle imprese configurasse un fenomeno di tipo successorioche rendeva intrasmissibili ai soci e al liquidatore le sanzioni ammini-strative a carico della estinta.4. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica il con-tribuente con controricorso. È stata disposta l’integrazione del contrad-dittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], parte del giudizio di merito, ilquale è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 68 d.lgs. n.546/92, sul presupposto del fatto che, anteriormente al presente pro-cesso, è stato proposto ricorso presso questa Corte, iscritto all’NRG25678/21, per l’impugnazione della sentenza della CTR della Campanian. 2525/12/2021 alla base dell’iscrizione a ruolo provvisoria. La pro-nuncia, favorevole all’[OSCURATO:PERSONA], ha confermato la legittimità della pretesafiscale anche quanto alle sanzioni e ha così consolidato la pretesa fi-scale anche nei confronti degli ex soci della estinta [OSCURATO:SOCIETA].. Per-tanto, «è di tutta evidenza che i giudici di appello non avrebbero potutoin questo procedimento deliberare su una questione (la responsabilitàNumero registro generale 4376/2024Numero sezionale 5389/2026Numero di raccolta generale 23351/2026Data pubblicazione 16/07/2026solidale dei soci) già oggetto di separato giudizio, violando il principiodel ne bis in idem» (cfr. p.8 ricorso).2. In via preliminare, il Collegio dà atto che il controricorrente eccepiscel’inammissibilità del ricorso per più profili. In primo luogo, per viola-zione dell’art. 360-bis cod. proc. civ., poiché il provvedimento impu-gnato avrebbe deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giu-risprudenza della Corte e l’esame del motivo di ricorso non offrirebbeelementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.In secondo luogo, poiché sarebbe teso ad ottenere un rinnovato giudi-zio di fatto (quaestio facti), non già di diritto, circa l’intrasmissibilitàselle sanzioni tributarie ai soci e al liquidatore, precluso al giudice dilegittimità.In terzo luogo, per violazione del principio di autosufficienza ai finidell’art.366 cod. proc. civ..3. Le eccezioni sono infondate e va accolto il ricorso.Il mezzo di impugnazione non è diretto a rivalutare la statuizione daparte del giudice d’appello di intrasmissibilità agli ex soci delle sanzioniin conseguenza dell’estinzione della società [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dalregistro delle imprese in data 15/09/2020, in conformità o meno conla giurisprudenza della Cassazione in tema di estinzione delle società etrasmissibilità delle sanzioni, bensì a censurare la sentenza di appelloper essersi pronunciata su tale tema, ritenuto precluso nel presenteprocesso.4. Inoltre, il ricorso è anche specifico e autosufficiente, perché indicacon precisione gli elementi di fatto e diritto a base della propria pro-spettazione, ossia che l’intimazione di pagamento impugnata con il ri-corso introduttivo, è stata emessa ex art. 68 d.lgs. n. 546/92, sullaNumero registro generale 4376/2024Numero sezionale 5389/2026Numero di raccolta generale 23351/2026Data pubblicazione 16/07/2026base della sentenza della CTR della Campania n. 2525/12/2021, favo-revole all’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha confermato la legittimità della pretesa fi-scale anche quanto alle sanzioni, e la sentenza è in atti.La decisione è stata originata dall’impugnazione dell’avviso di accerta-mento n. TF9030405690/2016, promossa congiuntamente da ItaloCarbone, in qualità di liquidatore pro tempore ed ex socio, e da RosarioApicella in qualità di socio titolare di una quota del 100% del capitaledella società [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese in data15/09/2020.La sentenza n. 2525/12/2021 ha così confermato la precedente sen-tenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n.3774/4/2017, con la quale erano stati riuniti e rigettati i ricorsi intro-duttivi avverso cinque avvisi di accertamento emessi per gli anni diimposta 2007-2011.5. Peraltro, il contenzioso relativo al merito è stato anche nelle moredefinito dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n.9715 del 2026. LaCorte ha rigettato il ricorso dei contribuenti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], edè perciò divenuta definitiva la sentenza n. 2525/12/2021 che ha accer-tato la debenza anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dei tributi, quanto delle sanzioni, essendo sul contenzioso matu-rato il giudicato ex art.2909 cod. civ..Orbene, in presenza di tale definizione giudiziale a monte, relativa almerito delle pretese fiscali, tributi e sanzioni, è precluso al giudice delpresente processo a valle, riguardante unicamente un atto di riscos-sione ex art. 68 d.lgs. n. 546/92 con cui è stata messa in esecuzionela suddetta sentenza di appello, poi divenuta definitiva, rimettere inNumero registro generale 4376/2024Numero sezionale 5389/2026Numero di raccolta generale 23351/2026Data pubblicazione 16/07/2026discussione profili di merito come l’intrasmissibilità delle sanzioni aisoci.6. Nel presente giudizio l’intimazione di pagamento è censurabile uni-camente per vizi suoi propri (es. la notifica dell’atto, la sua sottoscri-zione da parte del funzionario competente ecc..), ove siano stati ritual-mente introdotti in primo grado e, riproposti in appello, siano rimastiassorbiti, verifica demandata al giudice del rinvio.7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata dev’es-sere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, in relazione al profiloe per provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, in relazione al profilo e per provvedere sulle spese dilite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026La PresidenteTania Hmeljak