CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Vicenza.- controricorrente -avverso il decreto n. 903/2020, pubblicato il 03.02.2020, emesso dalTribunale di Vicenza;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11472/2020Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 21197/2026Data pubblicazione 22/06/20261.Siena NPL 2018, quale cessionaria di MPS, chiedeva l'ammissione deiseguenti importi al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.: (a)€. 2.413.000,00, afferenti allo smobilizzo rapporto derivati n.02558/00300138 IRS Multifase - nozionale 9.100.00 - scadenza 01.04.2020,oltre interessi; (b) €. 419.063,34, per prodotto derivato OTC rapporto n.02558/000004 di cui all'accordo quadro sottoscritto in data 12.07.2005, oltreinteressi.2. il G.D. rigettava l'istanza.3. Siena NPL impugnava ex art. 98 L.F. il predetto provvedimento, deducendola non unilateralità dell'alea contrattuale o la mancanza di prova sulla sua nonadeguata ripartizione; deduceva inoltre di aver dato piena prova documentaledei crediti esposti.2.1 La CTU tecnico-contabile disposta in corso di giudizio constatava l’assenzadi documentazione necessaria per rispondere al quesito peritale e, cioè, se ilcontratto fosse di carattere speculativo ovvero di copertura.3. Il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione osservando che non era statopossibile determinare se l'alea contrattuale risultasse o meno adeguatamenteripartita tra i contraenti o se invece fosse sproporzionata o addiritturaunilaterale; del pari non era stato possibile determinare se i contratti I.R.S.dovessero svolgere - in concreto - funzione di copertura di un rischio, stante(a) la mancata corrispondenza tra il nozionale di cui ai contratti I.R.S. el'importo dei finanziamenti e (b) il disallineamento temporale trasottoscrizione dei contratti derivati ed erogazione dei finanziamenti.4.Il decreto, pubblicato il 03.02.2020, è stato impugnato da Siena NPL 2018S.r.l. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo la società ricorrente lamenta “Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1418, 1322 c.c. e dell'art. 23, 5 co TUF e dell'art.Numero registro generale 11472/2020Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 21197/2026Data pubblicazione 22/06/20262426 c.c. comma 1 n. 11 bis c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3c.p.c.”.1.1 Il motivo è inammissibile.1.1.1 Siena NPL impugna, infatti, per violazione e falsa applicazione di leggeil decreto del Tribunale assumendo - così leggendosi nel motivo - che “ilgiudice a quo aveva negato la sussistenza della causa in concreto chedovrebbe, invece, essere affermata ex art.23, 5 comma TUB e 2426 co1 n.11bis c.c.”. Soggiunge che “Il mancato raggiungimento dello scopo di copertura,ove divisato fra le parti, può eventualmente configurarsi quale violazione diregola di condotta da parte della Banca dando luogo a risoluzione perinadempimento (Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26725), giammai a nullitàdel contratto.”L’enunciato difensivo della parte ricorrente è formulato, al pari del motivostesso, in termini generali ed astratti ed è scollegato dalla ratio decidendi chesorregge il provvedimento impugnato.Va infatti evidenziato che la parte ricorrente sostiene che non sarebbe emersoche i contratti “derivati” fossero collegati ai contratti di finanziamento.Ma sul punto non può invece essere sottaciuto che il Tribunale ha accertato ilcollegamento e ha sottolineato che non era stata dimostratadocumentalmente (da parte dell’istituto bancario a ciò onerato) lacorrispondenza tra i dati contabili ricavabili dagli stessi contratti derivati equelli emergenti dai contratti di finanziamento.Ne consegue che, per rendere ammissibile la censura, la società oggiricorrente avrebbe dovuto dimostrare, a “monte”, di aver contestato edimostrato, già nelle fasi dei giudizi di merito, la dedotta “autonomia” di talicontratti derivati.Ma sul punto la doglianza articolata nel motivo di ricorso risulta formulata inmodo assolutamente generico ed in difetto di autosufficienza. Anzi, emergedalla lettura del controricorso che l’odierna ricorrente avesse ammesso, neisuoi scritti difensivi depositati nel corso del giudizio di merito, che, in realtà,quelli oggetto di discussione integravano cd. derivati negoziati e stipulati acopertura dei finanziamenti erogati dalla banca.Numero registro generale 11472/2020Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 21197/2026Data pubblicazione 22/06/2026Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 26.05.2026Il Presidente