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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 25643/2023

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I Consigliere ORDINANZA sul ricorso14732/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A RL, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - RG 14732/19Costantino-Coop.

Ed. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli avverso la sentenza delTRIBUNALE di BARI n. 1073/2019 depositata il 09/03/2019.; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 12/07/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari –adito in riassunzione dalla medesima dopo che i ricorsi da essa proposti nei confronti di una pregressa pronuncia della Corte d'appello di Bari, al fine di sentire dichiarare la nullità del lodo irrituale pronunciato in favore della [OSCURATO:PERSONA] – Soc. coop. a r.l. in liquidazione , di cui la ricorrente era socia, erano stati dichiarati inammissibili da questa Corte con ordinanza 13954/2016 – ha preso atto del giudicato interno formatosi in ordine alla prefata domanda di nullità e neha conseguentemente dichiarato l'inammissibilità .

Il mezzo ora proposto dalla Costantino si vale di cinque motivi di ricorso ai quali resiste l'intimata con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 50 cod. proc. civ. poiché, rilevando la sussistenza di un giudicato ostativo, benché né la Corte d'Appello né questa Corte, pronunciandosi sulla vicenda avessero statuito alcunché in punto di competenza, il Tribunale adito in riassunzione aveva omesso qualsiasi esplicito pronunciamento sulle domande proposte.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. poiché, non essendo rilevabile l'esistenza di un qualsivoglia giudicato in punto di competenza, il Tribunale adito in riassunzione, dando ne invece atto , era incorso nella violazione della norma rubricata, omettendo ogni statuizione sulle domande proposte RG 14732/19Costantino-Coop.

Ed. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli e andando ultra o extra petita, non essendovi alcuna necessità di rilevare d'ufficio il giudicato invece dichiarato.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost. poiché, avendo omesso di pronunciarsi sulle domande proposte, il Tribunale aveva disatteso i principi informatori dell'ordinamento processuale enunciati dalle norme richiamate.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 38 e 819-tercod. proc. civ. poiché , malgrad o ne fosse stato , da ultimo , investito il Tribunale adito in riassunzione, le eccezioni pregiudiziali, preliminari di merito e processuali rassegnate dalla ricorrente nel corso dell'odierno giudizio e delle sue fasi pregresse erano rimaste in tutti i giudizi senza risposta.

Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli art.1355 e 1359 cod. civ. e dell'art. 33 dello Statuto sociale poiché, asserendosi che la controversia di merito avesse ad oggetto il recesso della ricorrente dal sodalizio, risultava violata nel merito la norma statutaria, che circoscriveva la cognizione arbitrale ai soli diritti disponibili,a cui era estranea la materia del recesso.

3. Il ricorso così come declinato dalla ricorrente, in disparte da ogni altra ragione di inammissibilità pure opposta in via preliminare dalla controricorrente, si sottrae previamente alla conoscibilità di questa Corte, trattandosi di ricorso proposto per saltum ovvero direttamente contro la sentenza di primo grado senza interporre appello ed in difetto di accordo tra le parti.

Ricordato, per vero, che l'art. 360, comma 2, cod. proc. civ. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado appellabile a condizione, tra l'altro, che le parti siano d'accordo nell'omettere l'appello, è principio , di cui si sono fatte interpreti le SS.UU. di questa Corte, sulla premessa che l'accordo diretto all'immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di RG 14732/19Costantino-Coop.

Ed. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli primo grado costituisce un negozio giuridico processuale, il cui effetto è quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo,che «qualora detto accordo non sia stato concluso dalle parti, o dai loro difensori muniti di procura speciale (non risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera procura "ad litem"), il ricorso per cassazione, proposto "per saltum", deve essere dichiarato inammissibile (Cass., Sez.

U, 26/07/2006 , n. 16993).

4. Il proposto ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non si ravvisano i presupposti dell'art. 96 cod. proc. civ.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorsoinammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso14732/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A RL, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - RG 14732/19Costantino-Coop. Ed. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avverso la sentenza delTRIBUNALE di BARI n. 1073/2019 depositata il 09/03/2019.; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 12/07/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari –adito in riassunzione dalla medesima dopo che i ricorsi da essa proposti nei confronti di una pregressa pronuncia della Corte d'appello di Bari, al fine di sentire dichiarare la nullità del lodo irrituale pronunciato in favore della [OSCURATO:PERSONA] – Soc. coop. a r.l. in liquidazione , di cui la ricorrente era socia, erano stati dichiarati inammissibili da questa Corte con ordinanza 13954/2016 – ha preso atto del giudicato interno formatosi in ordine alla prefata domanda di nullità e neha conseguentemente dichiarato l'inammissibilità . Il mezzo ora proposto dalla Costantino si vale di cinque motivi di ricorso ai quali resiste l'intimata con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 50 cod. proc. civ. poiché, rilevando la sussistenza di un giudicato ostativo, benché né la Corte d'Appello né questa Corte, pronunciandosi sulla vicenda avessero statuito alcunché in punto di competenza, il Tribunale adito in riassunzione aveva omesso qualsiasi esplicito pronunciamento sulle domande proposte. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. poiché, non essendo rilevabile l'esistenza di un qualsivoglia giudicato in punto di competenza, il Tribunale adito in riassunzione, dando ne invece atto , era incorso nella violazione della norma rubricata, omettendo ogni statuizione sulle domande proposte RG 14732/19Costantino-Coop. Ed. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli e andando ultra o extra petita, non essendovi alcuna necessità di rilevare d'ufficio il giudicato invece dichiarato. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost. poiché, avendo omesso di pronunciarsi sulle domande proposte, il Tribunale aveva disatteso i principi informatori dell'ordinamento processuale enunciati dalle norme richiamate. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 38 e 819-tercod. proc. civ. poiché , malgrad o ne fosse stato , da ultimo , investito il Tribunale adito in riassunzione, le eccezioni pregiudiziali, preliminari di merito e processuali rassegnate dalla ricorrente nel corso dell'odierno giudizio e delle sue fasi pregresse erano rimaste in tutti i giudizi senza risposta. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli art.1355 e 1359 cod. civ. e dell'art. 33 dello Statuto sociale poiché, asserendosi che la controversia di merito avesse ad oggetto il recesso della ricorrente dal sodalizio, risultava violata nel merito la norma statutaria, che circoscriveva la cognizione arbitrale ai soli diritti disponibili,a cui era estranea la materia del recesso. 3. Il ricorso così come declinato dalla ricorrente, in disparte da ogni altra ragione di inammissibilità pure opposta in via preliminare dalla controricorrente, si sottrae previamente alla conoscibilità di questa Corte, trattandosi di ricorso proposto per saltum ovvero direttamente contro la sentenza di primo grado senza interporre appello ed in difetto di accordo tra le parti. Ricordato, per vero, che l'art. 360, comma 2, cod. proc. civ. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado appellabile a condizione, tra l'altro, che le parti siano d'accordo nell'omettere l'appello, è principio , di cui si sono fatte interpreti le SS.UU. di questa Corte, sulla premessa che l'accordo diretto all'immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di RG 14732/19Costantino-Coop. Ed. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli primo grado costituisce un negozio giuridico processuale, il cui effetto è quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo,che «qualora detto accordo non sia stato concluso dalle parti, o dai loro difensori muniti di procura speciale (non risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera procura "ad litem"), il ricorso per cassazione, proposto "per saltum", deve essere dichiarato inammissibile (Cass., Sez. U, 26/07/2006 , n. 16993). 4. Il proposto ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non si ravvisano i presupposti dell'art. 96 cod. proc. civ. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi dec
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