CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 4182/2021 depositata il 17/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è proprietaria di un immobilea destinazione speciale, censito in categoria catastale D/8, sito nel ComuneNumero registro generale 32239/2021Numero sezionale 5128/2026Numero di raccolta generale 22258/2026Data pubblicazione 29/06/2026di Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA] del Pianto n. 100, costituito da un capannoneindustriale realizzato nel 1958 e utilizzato per attività di revisione ecostruzioni aeronautiche e meccaniche.2. In data 17 novembre 2017 la società ha presentato all’Agenzia delleEntrate una denuncia di variazione catastale mediante procedura DOCFA,indicando come causale la diversa distribuzione degli spazi interni eproponendo una rendita catastale pari a euro 14.059,40, con un valoredell’unità immobiliare di euro 702.970,00, in riduzione rispetto alprecedente classamento.3. A seguito del controllo di merito effettuato ai sensi del d.m. n. 701del 1994, l’Ufficio ha rettificato il classamento proposto e, con avviso diaccertamento catastale n. 2018NA0303543, notificato il 7 febbraio 2019,ha attribuito all’immobile un valore di euro 979.305,00 e una renditacatastale di euro 19.586,10, ritenendo non congrua la riduzione richiestadalla contribuente e richiamando, nella motivazione, le valutazionieffettuate sulla base dei dati dichiarati e di una relazione di stima sinteticaallegata.4. Avverso tale avviso la società ha presentato istanza di mediazione,che è stata respinta dall’Ufficio, e successivamente ha proposto ricorsodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, deducendo, tral’altro, il difetto di motivazione dell’atto, l’erronea determinazione dellesuperfici, l’omesso sopralluogo, l’errata metodologia estimativa e laviolazione della disciplina in materia di stima diretta degli immobili dicategoria speciale.5. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n.14866/30/2019, depositata il 30 dicembre 2019, ha rigettato il ricorso,ritenendo l’avviso di accertamento adeguatamente motivato e conforme allanormativa catastale vigente, e ha condannato la società al pagamento dellespese di giudizio.Numero registro generale 32239/2021Numero sezionale 5128/2026Numero di raccolta generale 22258/2026Data pubblicazione 29/06/20266. La società ha quindi proposto appello dinanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Campania, riproponendo i motivi già dedotti inprimo grado e censurando, in particolare, l’applicazione di metodologieestimative non conformi all’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014e alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6 del 2012, oltre alla mancataconsiderazione della perizia tecnica di parte. Nel corso del giudizio diappello, l’Ufficio erariale si è costituito e, pur difendendo la legittimitàdell’operato originario, ha riconosciuto una parziale riduzione della renditacatastale, rideterminandola in euro 18.733,60.7. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenzan. 4182/15/2021, depositata il 17 maggio 2021, ha accolto l’appello dellasocietà e ha annullato l’avviso di accertamento catastale. La CTR haritenuto, in sintesi, che l’Ufficio non si fosse conformato alla disciplinanormativa sopravvenuta, la quale impone, per gli immobili di categoria D,l’applicazione dei criteri di stima diretta secondo le istruzioni della circolaren. 6 del 2012, divenute vincolanti per effetto della legge n. 190 del 2014.[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato la carenza strutturale della motivazionedell’avviso, giudicata non idonea a rendere intelligibile il percorso valutativoseguito, e ha inoltre affermato che l’Amministrazione non potessemodificare in sede contenziosa le ragioni poste a fondamento dell’attoimpugnato. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Ufficio.8. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso la contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La controricorrente ha sollevato in via preliminare l’eccezione diinammissibilità per tardività del ricorso per cassazione, assumendo che lasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.4182/15/2021 sia stata ritualmente notificata all’Agenzia delle Entrate –Territorio, [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguenteNumero registro generale 32239/2021Numero sezionale 5128/2026Numero di raccolta generale 22258/2026Data pubblicazione 29/06/2026decorrenza del termine breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2,c.p.c., mentre la notifica del ricorso in cassazione sarebbe intervenutasoltanto il 21.12.2021.1.1. L’eccezione è infondata.Quanto al termine lungo va chiarito che la notifica è avvenuta il 20dicembre 2021, e che, con l’aggiunta della sospensione di 31 giorni per lasospensione feriale e considerato che il giorno 18 dicembre cadeva di sabatoe quindi era prorogato al lunedì successivo, è da considerare tempestiva.1.2. Quanto al decorso del termine breve, in fatto va sottolineato chela sentenza è stata notificata all’Agenzia delle Entrate, con richiesta dipagamento delle spese liquidate, tramite notifica a mezzo PEC indirizzataall’Ufficio provinciale di Napoli in data 29 maggio 2021. La PEC era cosìintestata: Istanza di liquidazione spese legali fissate dalla CTR diNapoli e risultava allegata alla PEC la richiesta di liquidazione delle spese,l’attestazione di conformità e la sentenza in questione.Questa Corte ha stabilito che in caso di notifica telematica dellasentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breveper proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni,occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porrein condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenutodel provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificantedi sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale suaimpugnazione (e nella specie, affermando tale principio, la Corte ha cassatocon rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendodecorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazionetelematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento dellespese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado)(Cass., 1 agosto 2023, n. 23396).Tale principio è stato anche di recente ribadito: ai fini della decorrenzadel termine breve di impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., la notificazioneNumero registro generale 32239/2021Numero sezionale 5128/2026Numero di raccolta generale 22258/2026Data pubblicazione 29/06/2026della sentenza, attivando un onere decadenziale per il destinatario, deveessere eseguita in modo inequivocabile nei confronti del procuratore dellaparte ed essere univocamente percepibile da costui come rivolta al suddettofine acceleratorio (Cass., 7 dicembre 2025, n. 31910).1.3. Ne consegue che la notifica, per come effettuata nel casoconcreto, non può ritenersi idonea a far decorrere il termine breve.L’eccezione di tardività risulta quindi infondata.2. La controricorrente ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità per difettodi specificità, deducendo che l’unico motivo del ricorso sarebbe formulato inmaniera generica e confusa, senza indicare con precisione in quali parti lasentenza impugnata avrebbe violato i parametri evocati (artt. 24 e 111Cost.; artt. 112 e 156 c.p.c.; d.P.R. n. 1142/1949), e senza un adeguatoraffronto tra le affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnatae il contenuto precettivo delle norme richiamate, con conseguenteviolazione degli oneri di deduzione propri del giudizio di legittimità.2.1. Tale eccezione è infondata, in quanto dal contenuto del ricorso èdato comprendere con esattezza a quali parti della decisione si intendessefare riferimento.3. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 24, 111 Cost; artt. 112 e 156 c.p.c.; d.P.R. 1dicembre 1949, n. 1142, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.3.1. La ricorrente Agenzia Delle Entrate lamenta che la sentenza dellaCTR Campania avrebbe accolto l’appello del contribuente annullandol’avviso di accertamento catastale senza confrontarsi con le controdeduzionidell’Ufficio e senza dar conto, in motivazione, degli elementi difensivi che,secondo la ricorrente, dimostravano la correttezza dell’operatoamministrativo già riconosciuta in primo grado. In particolare, l’Agenziadeduce che i giudici regionali avrebbero omesso di considerare che, nel casoconcreto, gli elementi di fatto dichiarati nel DOCFA non sarebbero statidisattesi, essendo rimasta invariata la categoria D/8, e che la differenza traNumero registro generale 32239/2021Numero sezionale 5128/2026Numero di raccolta generale 22258/2026Data pubblicazione 29/06/2026rendita proposta e rendita attribuita dipenderebbe esclusivamente da unavalutazione tecnica sul valore economico, effettuata utilizzando valoriunitari già impiegati in una precedente valutazione dello stesso immobile(1992, in atti dal 1999) mai contestata. La ricorrente sostiene, inoltre, cheil procedimento di stima seguito dall’ufficio erariale rientrerebbe nella “stimadiretta” con “procedimento indiretto” contemplata dagli artt. 27 e seguentidel d.P.R. n. 1142/1949, come richiamati e chiariti dalla circolare n. 6/2012,in quanto il reddito ordinario può essere ricavato dal valore del capitalefondiario (valore di mercato dell’immobile riferito al biennio 1988/1989), eche la circolare avrebbe natura di chiarimento metodologico senzamodificare il regolamento catastale. Quanto al passaggio della CTR secondocui l’Ufficio non potrebbe, in sede contenziosa, modificare le ragioni poste abase dell’atto, la ricorrente richiama l’impostazione delle Sezioni Unite(richiamando Cass. S.U. n. 13913/2006) secondo cui il processo tributarioavrebbe natura di “impugnazione-merito”, con possibilità per il giudice diquantificare la pretesa entro i limiti delle domande, e deduce quindi lalegittimità della rideterminazione in appello della rendita (in riduzione)operata dall’Ufficio, ricalcolando la correzione relativa all’area contestata equantificando la rendita in euro 18.733,60.3.2. Nel controricorso si replica, nel merito, osservando che la societàsostiene l’infondatezza della censura, rilevando che la CTR Campania nonavrebbe violato disposizioni di legge, ma avrebbe correttamente applicatoil quadro normativo che, per la stima diretta degli immobili di categoriaspeciale D ed E, impone di attenersi alle istruzioni della circolare n. 6/2012,resa obbligatoria dall’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014, e chel’avviso sarebbe risultato carente proprio perché non esplicitava, in modocomprensibile, il metodo valutativo seguito e i relativi profili tecnico-estimativi, impedendo al contribuente un’effettiva difesa. Lacontroricorrente aggiunge che l’utilizzo, quale base, di un unico valorerisalente “in atti dal 1999” per una costruzione del 1992 non soddisferebbeNumero registro generale 32239/2021Numero sezionale 5128/2026Numero di raccolta generale 22258/2026Data pubblicazione 29/06/2026i vincoli dell’epoca censuaria di riferimento e le metodologie richieste, esottolinea che la motivazione dell’atto non chiariva se la rendita fosse statadeterminata con procedimento diretto o indiretto, né riportava elementi dimercato o reddituali riferibili all’epoca normativamente rilevante. Quanto,infine, alla possibilità per l’Ufficio di “correggere” in appello la rendita, laresistente difende l’affermazione della CTR secondo cui l’Amministrazionenon può mutare in giudizio i presupposti e le ragioni dell’atto impositivo,richiamando la giurisprudenza sul divieto, nel processo tributario, diintrodurre in appello pretese nuove o diversi fondamenti giustificativirispetto a quelli enunciati nell’atto, a tutela del diritto di difesa delcontribuente.3.3. Il motivo è fondato.3.4. In sintesi, l’Agenzia deduce che l’avviso impugnato traeva origineda una dichiarazione DOCFA rettificata senza alcuna modificazione dei datifattuali esposti dal contribuente e che, a supporto della rettifica, era statapredisposta una specifica stima tecnica. Evidenzia, inoltre, che taleelaborato estimativo – del quale la sentenza impugnata, in effetti, non offrealcuna considerazione né valutazione – era stato redatto nel rispetto deicriteri metodologici indicati dalla circolare n. 6 del 2012 dell’Agenzia delTerritorio.La censura, ancorché formalmente rubricata sotto un diversoparadigma, merita accoglimento previa sua riqualificazione giuridica. Ladoglianza deve infatti essere intesa come riferita al vizio di motivazionedella sentenza, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., inrelazione agli artt. 112 e 156 c.p.c., espressamente richiamati dalla partericorrente.Sul punto, la decisione impugnata non contiene una reale disaminadelle questioni devolute al giudice d’appello. La motivazione si risolve,infatti, in un’affermazione apodittica dell’insufficienza motivazionaledell’atto impositivo, fondata sul mero richiamo alla procedura DOCFA e sullaNumero registro generale 32239/2021Numero sezionale 5128/2026Numero di raccolta generale 22258/2026Data pubblicazione 29/06/2026circostanza che l’Ufficio erariale avrebbe confermato i dati fattuali dichiaratidal contribuente, senza tuttavia confrontarsi con le specifiche allegazionidifensive dell’Agenzia e, soprattutto, senza esaminare il contenuto dellastima tecnica posta a fondamento della rettifica catastale.La sentenza, pertanto, omette di esplicitare l’iter logico-giuridicoseguito per ritenere illegittima la determinazione della rendita e nonconsente di comprendere le ragioni per le quali gli elementi tecnicivalorizzati dall’Amministrazione siano stati ritenuti inidonei a giustificare ildiverso classamento attribuito.3.4.1 Con riferimento all’atto di classamento adottato in esito allaprocedura in questione - connotata, come si è rilevato, da una «strutturafortemente partecipativa», - la Corte ha statuito che l’obbligo di motivazione«deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei datioggettivi acclarati dall'ufficio … e della classe conseguentemente attribuitaall'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente,mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, diintendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione ditutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie».E si è, in particolare, rimarcato che, - laddove viene in rilievo, cosìcome nella fattispecie, quale presupposto, e fondamento (motivazionale),dell'avviso di classamento, - la stima diretta dell’unità immobiliare (r.d.l. n.652 del 1939, art. 10; d.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30) esplicita ungiudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentementetecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza, o meno, dellamotivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma della attendibilitàconcreta del giudizio cennato e, in sede contenziosa, della verifica dellabontà delle ragioni oggetto della pretesa (v., ex plurimis, Cass., 21dicembre 2024, n. 33799; Cass., 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., 13novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraioNumero registro generale 32239/2021Numero sezionale 5128/2026Numero di raccolta generale 22258/2026Data pubblicazione 29/06/20262014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n.13319).La Corte ha, quindi, precisato che gli indicati termini di riscontrodell’obbligo di motivazione dell’atto di classamento, adottato in esito allaprocedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di unaimmutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione diaccatastamento), immutazione rilevante, - ai fini dell’assolvimentodell’obbligo di motivazione, - qualora incentrata sugli «elementi di fatto» didetta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) ladifforme valutazione della rendita catastale (così come nella fattispecie)consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valoreeconomico dei beni» (v. Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; v. altresì, explurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n.12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344;Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237).3.5. La questione controversa atteneva, pertanto, non solo alla merasufficienza motivazionale dell’atto di classamento, ma anche alla fondatezzasostanziale della stima eseguita dall’Ufficio e alla correttezza dei criteritecnico-estimativi adottati. Si trattava, dunque, di verificare se lavalutazione allegata all’avviso fosse idonea a giustificare la rettifica dellarendita proposta dal contribuente e se essa fosse stata elaborata nelrispetto dei parametri normativi e amministrativi applicabili.Tale profilo decisivo della controversia è rimasto del tutto estraneoall’esame compiuto dal giudice di merito: la sentenza impugnata noncontiene alcuna valutazione della stima prodotta dall’amministrazione, néprende posizione sulle specifiche contestazioni formulate dall’Agenzia inordine alla correttezza dell’operato estimativo.3.6. Ne consegue che la decisione risulta affetta da un evidente difettodi motivazione, avendo omesso di pronunciarsi sulla questione centraleNumero registro generale 32239/2021Numero sezionale 5128/2026Numero di raccolta generale 22258/2026Data pubblicazione 29/06/2026devoluta al suo esame e non avendo fornito una risposta effettiva allededuzioni prospettate dalla parte appellante.4. In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso vaaccolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/06/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto