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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33024/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CRISTIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di minaccia e lesioni personali; Considerato che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma 2, c.p. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la circostanza dell'uso di uno strumento atto a offendere sussiste quando la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa (tra le altre Sez. 5, n. 17942 del 07/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279174 — 01; Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, Rv. 267713 — 01).

Nel caso di specie l'imputato ha utilizzato un bicchiere.

Rilevato che il secondo motivo, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, non tiene conto che l'imputato è gravato da una recidiva specifica e infraquinquennale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CRISTIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di minaccia e lesioni personali; Considerato che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma 2, c.p. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la circostanza dell'uso di uno strumento atto a offendere sussiste quando la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa (tra le altre Sez. 5, n. 17942 del 07/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279174 — 01; Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, Rv. 267713 — 01). Nel caso di specie l'imputato ha utilizzato un bicchiere. Rilevato che il secondo motivo, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, non tiene conto che l'imputato è gravato da una recidiva specifica e infraquinquennale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 33024/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris