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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45524/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe, deducendo: 1) vizio di motivazione, in relazione alla determinazione della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Si lamenta che la Corte di appello non abbia dato risposta alla censura formulata avverso la sentenza di primo grado, che avrebbe applicato il trattamento minimo previsto dalla legge n. 103/2017, in luogo di quello più favorevole esistente al momento di commissione del reato di cui all'art. 624 bis cod.pen. 4.

La Corte territoriale, alla pagina 3 della sentenza impugnata, ha indicato il contenuto del motivo di appello, non la questione qui dedotta della violazione della disciplina più favorevole al reo, ma la richiesta J di un più Wte trattamento sanzionatorio ravvisato nel minimo della pena previsto al momento di commissione del reato.

Indi, alla successiva pagina 4, ha disatteso la doglianza, rilevando la .congruità della statuizione del primo giudice.

Avverso tale reale contenuto della motivazione, il ricorrente non si misura e propone una questione nuova, non esaminabile in questa sede, ex art. 606, comma 3, cod,proc,pen 3.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe, deducendo: 1) vizio di motivazione, in relazione alla determinazione della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Si lamenta che la Corte di appello non abbia dato risposta alla censura formulata avverso la sentenza di primo grado, che avrebbe applicato il trattamento minimo previsto dalla legge n. 103/2017, in luogo di quello più favorevole esistente al momento di commissione del reato di cui all'art. 624 bis cod.pen. 4. La Corte territoriale, alla pagina 3 della sentenza impugnata, ha indicato il contenuto del motivo di appello, non la questione qui dedotta della violazione della disciplina più favorevole al reo, ma la richiesta J di un più Wte trattamento sanzionatorio ravvisato nel minimo della pena previsto al momento di commissione del reato. Indi, alla successiva pagina 4, ha disatteso la doglianza, rilevando la .congruità della statuizione del primo giudice. Avverso tale reale contenuto della motivazione, il ricorrente non si misura e propone una questione nuova, non esaminabile in questa sede, ex art. 606, comma 3, cod,proc,pen 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
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