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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23092/2024

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 154) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto, è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta corretta in diritto e sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la responsabilità ed il trattamento sanzionatorio.

Quanto al motivo concernente l'incertezza del momento in cui il prevenuto sarebbe stato avvisato della facoltà di nominare un difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., si osserva come la Corte territoriale abbia chiaramente statuito nel senso della tardività di tale eccezione, in quanto non formulata prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

Peraltro, si è anche dato atto dell'avvenuto avviso da parte degli agenti di p.g., per come risultante dal verbale di accertamenti urgenti.

Quanto al diniego di attenuanti generiche, la sentenza ha argomentato tale scelta sulla scorta dell'assenza di elementi favorevoli in tal senso valorizzabili, tenendo anche conto dei precedenti a carico del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in Cassazione.

La sanzione amministrativa accessoria risulta correttamente irrogata alla luce di quanto previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 maggio 2024 Il C liere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 154) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta corretta in diritto e sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la responsabilità ed il trattamento sanzionatorio. Quanto al motivo concernente l'incertezza del momento in cui il prevenuto sarebbe stato avvisato della facoltà di nominare un difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., si osserva come la Corte territoriale abbia chiaramente statuito nel senso della tardività di tale eccezione, in quanto non formulata prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Peraltro, si è anche dato atto dell'avvenuto avviso da parte degli agenti di p.g., per come risultante dal verbale di accertamenti urgenti. Quanto al diniego di attenuanti generiche, la sentenza ha argomentato tale scelta sulla scorta dell'assenza di elementi favorevoli in tal senso valorizzabili, tenendo anche conto dei precedenti a carico del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in Cassazione. La sanzione amministrativa accessoria risulta correttamente irrogata alla luce di quanto previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il C liere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 23092/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris