Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 30520/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a revoca che deve essere disposta dal “18/03/2025”.

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 22 aprile 2025, ha ratificato il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Napoli del 24 marzo 2025 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale con decorrenza dal 18 febbraio 2025.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47, comma 11, ord. pen., con riferimento alla valutazione effettuata in merito al venir meno dei presupposti dell’applicazione della misura alternativa e, anche, quanto alla erroneità della data indicata ai fini della decorrenza della revoca.

3. In data 16 giugno 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca che deve essere disposta dal “18/03/2025”. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nella prima parte dell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47, comma 11, ord. pen., con riferimento alla valutazione effettuata in merito al venir meno dei presupposti dell’applicazione della misura alternativa.

La doglianza è infondata.

2.1. La giurisprudenza di legittimità, come indicato dal Procuratore generale, ha più volte evidenziato che la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è conseguenza di una pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa quanto, piuttosto, che questa è la conseguenza di una valutazione complessiva, rimessa alla discrezionalità del giudice di sorveglianza, in ordine alla compatibilità del comportamento e delle condotte tenute con la prosecuzione della prova e con la finalità di risocializzazione cui questa per cui è stata applicata (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239-01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367-01; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789).

In tale prospettiva l'ordinanza impugnata, pure a prescindere da alcune espressioni e di alcuni argomenti utilizzati, ha dato adeguato conto della valutazione effettuata con riferimento alla violazione delle prescrizioni e alla condotta ripetutamente tenuta dal ricorrente e di come questo, interrompendo il percorso di risocializzazione e facendo venir mento il rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato e gli organi del trattamento, fosse significativo della difficoltà di conformarsi alle regole imposte dall'ordinamento.

La motivazione così resa tenendo conto di elementi concreti, come il mancato rispetto degli orari di lavoro e di reperimento presso il domicilio, non appare manifestamente illogica e, pertanto, la conclusione per cui l'ulteriore prosecuzione della misura è contraria alle finalità di recupero sociale della pena non è sindacabile in questa sede.

2.2. La censura contenuta nella seconda parte dell’unico motivo di ricorso quanto all’erroneità della data indicata ai fini della decorrenza della revoca è fondata.

Dagli atti e dallo stesso provvedimento, infatti, risulta che l’ultima e decisiva violazione è stata commessa la notte tra il 18 e il 19 marzo per cui a tale data si deve effettivamente fare riferimento.

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla decorrenza della revoca dell’affidamento in prova, che deve essere disposta “dal 18.03.2025”.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente alla decorrenza della revoca dell'affidamento al servizio sociale, che indica nel 18 marzo 2025.

Rigetta nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a revoca che deve essere disposta dal “18/03/2025”. 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 22 aprile 2025, ha ratificato il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Napoli del 24 marzo 2025 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale con decorrenza dal 18 febbraio 2025. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47, comma 11, ord. pen., con riferimento alla valutazione effettuata in merito al venir meno dei presupposti dell’applicazione della misura alternativa e, anche, quanto alla erroneità della data indicata ai fini della decorrenza della revoca. 3. In data 16 giugno 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca che deve essere disposta dal “18/03/2025”. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nella prima parte dell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47, comma 11, ord. pen., con riferimento alla valutazione effettuata in merito al venir meno dei presupposti dell’applicazione della misura alternativa. La doglianza è infondata. 2.1. La giurisprudenza di legittimità, come indicato dal Procuratore generale, ha più volte evidenziato che la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è conseguenza di una pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa quanto, piuttosto, che questa è la conseguenza di una valutazione complessiva, rimessa alla discrezionalità del giudice di sorveglianza, in ordine alla compatibilità del comportamento e delle condotte tenute con la prosecuzione della prova e con la finalità di risocializzazione cui questa per cui è stata applicata (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239-01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367-01; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789). In tale prospettiva l'ordinanza impugnata, pure a prescindere da alcune espressioni e di alcuni argomenti utilizzati, ha dato adeguato conto della valutazione effettuata con riferimento alla violazione delle prescrizioni e alla condotta ripetutamente tenuta dal ricorrente e di come questo, interrompendo il percorso di risocializzazione e facendo venir mento il rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato e gli organi del trattamento, fosse significativo della difficoltà di conformarsi alle regole imposte dall'ordinamento. La motivazione così resa tenendo conto di elementi concreti, come il mancato rispetto degli orari di lavoro e di reperimento presso il domicilio, non appare manifestamente illogica e, pertanto, la conclusione per cui l'ulteriore prosecuzione della misura è contraria alle finalità di recupero sociale della pena non è sindacabile in questa sede. 2.2. La censura contenuta nella seconda parte dell’unico motivo di ricorso quanto all’erroneità della data indicata ai fini della decorrenza della revoca è fondata. Dagli atti e dallo stesso provvedimento, infatti, risulta che l’ultima e decisiva violazione è stata commessa la notte tra il 18 e il 19 marzo per cui a tale data si deve effettivamente fare riferimento. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla decorrenza della revoca dell’affidamento in prova, che deve essere disposta “dal 18.03.2025”. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente alla decorrenza della revoca dell'affidamento al servizio sociale, che indica nel 18 marzo 2025. Rigetta nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30520/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris