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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 08771/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.648, secondo comma cod. pen. per aver acquistato o comunque ricevuto 5.000 supporti audiovisivi contenenti opere cinematografiche o musicali o software privi del contrassegno SIAE abusivamente riprodotti, riducendo la pena inflittagli dal giudice di primo grado stante la rilevata improcedibilità del reato di cui all'art. 171 ter L. 633/1941 per intervenuta prescrizione ad un anno ed un mese di reclusione ed C 300,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione sulle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, corredata esclusivamente da formule di stile senza alcun riferimento agli elementi di fatto dai quali era stata tratta la sua colpevolezza [OSCURATO:PERSONA] Risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella parte iniziale della sentenza impugnata che il ricorrente, pur avendo chiesto l'assoluzione dai reati ascrittigli dal Tribunale perché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato, ha sviluppato specifiche doglianze esclusivamente per il reato di cui all'art. 171 ter L. 633/1941 contestatogli al primo capo della rubrica, disattese dalla Corte distrettuale che ha ritenuto tuttavia l'estinzione del delitto per intervenuta prescrizione, nonché in punto di trattamento sanzionatorio.

Le censure svolte in termini del tutto indeterminati nel presente ricorso in ordine al residuo reato di ricettazione, neppure menzionato nel corpo dell'impugnativa, devono ritenersi inammissibili, risultando la relativa affermazione di responsabilità coperta dall'autorità del giudicato.

Invero, in assenza di doglianze effettive svolte sul suddetto delitto nell'impugnativa devoluta alla Corte di appello, nessun obbligo incombeva in capo a quest'ultima di pronunciarsi su un capo della sentenza di primo grado non fatto segno di alcuna concreta contestazione.

In base al principio devolutivo sancito dall'art. 597, primo comma cod. proc. pen. che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c), e 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.), deve perciò escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità per il reato di abusiva duplicazione dei supporti audiovisivi potesse estendersi anche al delitto di ricettazione che, seppur contestualmente contestato all'imputato, configura comunque un capo autonomo della pronuncia impugnata con l'atto di appello.

Quanto alla specificità dei motivi di appello, deve essere ribadito che per escludere l'inammissibilità è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame quanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata, nella specie del tutto assenti (Sez. 6, Sentenza n. 13261 del 06/02/2003 - dep. 25/03/2003, Valle, Rv. 227195).

Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sarno .49

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.648, secondo comma cod. pen. per aver acquistato o comunque ricevuto 5.000 supporti audiovisivi contenenti opere cinematografiche o musicali o software privi del contrassegno SIAE abusivamente riprodotti, riducendo la pena inflittagli dal giudice di primo grado stante la rilevata improcedibilità del reato di cui all'art. 171 ter L. 633/1941 per intervenuta prescrizione ad un anno ed un mese di reclusione ed C 300,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione sulle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, corredata esclusivamente da formule di stile senza alcun riferimento agli elementi di fatto dai quali era stata tratta la sua colpevolezza [OSCURATO:PERSONA] Risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella parte iniziale della sentenza impugnata che il ricorrente, pur avendo chiesto l'assoluzione dai reati ascrittigli dal Tribunale perché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato, ha sviluppato specifiche doglianze esclusivamente per il reato di cui all'art. 171 ter L. 633/1941 contestatogli al primo capo della rubrica, disattese dalla Corte distrettuale che ha ritenuto tuttavia l'estinzione del delitto per intervenuta prescrizione, nonché in punto di trattamento sanzionatorio. Le censure svolte in termini del tutto indeterminati nel presente ricorso in ordine al residuo reato di ricettazione, neppure menzionato nel corpo dell'impugnativa, devono ritenersi inammissibili, risultando la relativa affermazione di responsabilità coperta dall'autorità del giudicato. Invero, in assenza di doglianze effettive svolte sul suddetto delitto nell'impugnativa devoluta alla Corte di appello, nessun obbligo incombeva in capo a quest'ultima di pronunciarsi su un capo della sentenza di primo grado non fatto segno di alcuna concreta contestazione. In base al principio devolutivo sancito dall'art. 597, primo comma cod. proc. pen. che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c), e 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.), deve perciò escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità per il reato di abusiva duplicazione dei supporti audiovisivi potesse estendersi anche al delitto di ricettazione che, seppur contestualmente contestato all'imputato, configura comunque un capo autonomo della pronuncia impugnata con l'atto di appello. Quanto alla specificità dei motivi di appello, deve essere ribadito che per escludere l'inammissibilità è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame quanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata, nella specie del tutto assenti (Sez. 6, Sentenza n. 13261 del 06/02/2003 - dep. 25/03/2003, Valle, Rv. 227195). Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sarno .49
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