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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20330/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che confermava la condanna dell'imputata ex artt. 337 e 349 cpv. cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con un motivo unico, ha dedotto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il totale difetto di motivazione sul punto; rilevato che il motivo generico è affatto generico, constando esclusivamente della elencazione di massime giurisprudenziali; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che confermava la condanna dell'imputata ex artt. 337 e 349 cpv. cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con un motivo unico, ha dedotto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il totale difetto di motivazione sul punto; rilevato che il motivo generico è affatto generico, constando esclusivamente della elencazione di massime giurisprudenziali; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20330/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris