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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 12090/2023

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26281/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, VIA C. POMA 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1721/2015,depositata i l 16/10/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– I n data 29 luglio 2003 l a società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (facente parte del “[OSCURATO:PERSONA]”, operante nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti ed articoli sportivi) fu ammessa dal Tribunale di Rimini alla procedura di amministrazione controllata; il 9 ottobre 2003 ne fu dichiarata l’insolvenza; con decreto del 28 novembre 2003 venne posta in amministrazione straordinaria, e in data 8aprile 2004 fu autorizzato il programma di cessione del complesso aziendale.

1.1. –Con atto di citazione del 10 n ovembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in A.S. convenne avanti al Tribunale di Rimini la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., ai fini della revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, legge fall., d i rimesse solutorie per complessiv i euro 3.983.668,58 effettuate sul conto corrente n. 16200 nel cd. periodo sospetto (29/07/2002 – 29 / 07 / 2003), adducendo quali elementi indiziari della scientia decoctionis: (i) i bilanci sociali e consolidati del [OSCURATO:PERSONA] 2000, 2001 e 2002; (ii) l’emissione obbligazionaria del marzo 2002; (iii) la reazione del mercato all’acquisto di [OSCURATO:SOCIETA].; (iv) la pubblicazione di protestie l’emissione di decreti ingiuntivi, precetti e provvedimenti cautelari, (v) gli articoli di stampa sulle vicende del [OSCURATO:PERSONA];(vi) la quotazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

1.2. – La banca convenuta eccepì: i ) l’inammissibilità dell’azione per decadenza ex art. 69-bis legge fall. ; ii) la decorrenza del periodo sospetto a far tempo dalla dichiarazione di insolvenza e non dall’amministrazione controllata; iii) la necessità di adottare il criterio del massimo scopetto; iv) la necessità di ricalcolare il saldo disponibile giornaliero; v) la non revocabilità dei giroconti attivi; vi) l’insussistenza della scientia decoctionis.

1.3. – Alla prima udienza di comparizione l a società attrice disconobbe la conformità agli originali de i documenti prodotti dalla banca convenuta in copia ( contratto di c/c, richiesta e delibera di affidamento, estratti mensilidi conto corrente).

1.4. –C on sentenza del 29 giugno 2012 i l Tribunale di Rimini, espletata CTU contabile – che concludeva per : ( a ) esistenza di rimesse revocabili per euro 3.707.759,29 in ipotesi di assenza di affidamento del conto; (b) insussistenza di rimesse revocabili in ipotesi affidamento (pari ad euro 516.456,90) – rigett ò la domanda, in ragione dell’accertata esistenza dell’affidamento , con integrale compensazione delle spese di lite tr a le parti .

1.5. – In particolare, p ur in assenza di contratto scritto, il tribunale ritenne provat a per fatti concludenti l’esistenza dell’affidamento, dando rilevanza a i seguenti elementi : i) il documento n. 42 – prodotto dalla stes sa procedura attrice ( in quanto rinvenuto tra la documentazione della società) « senza alcuna eccezione (in particolare in punto datazione) » – e cioè la comunicazione del 13/07/2001, contestuale alla data del contratto di conto corrente, con la quale la banca significava: « ci è gradito comunicarvi che abbiamo aperto presso di noi a vostro nome il conto corrente di corrispondenza n. 16.200.

Detto conto sarà regolato dalle seguenti pattuizioni: Tassi debitori T.N. 7,875% T.E. 8,11062%, limiti di applicazione 1.000.000.000 Tassi debitori 8,875% T.E. 9,17476 (2)== Tasso transitorio o di sconfinamento … c) prezzi e condizioni: C.M.S. 0,125% entro ed oltre i limiti del fido» – che secondo il tribunale rappresentava non già una mera previsione astratta, bensì una specifica indicazione di poche ma significative pattuizioni individualizzate, che recepivano una specifica richiesta di affidamento proveniente dall'attrice, dunque previsioni operative e contrattuali compatibili con l'esistenza di un'apertura di credito in senso stretto (risultava infatti l'esistenza di un diverso tasso di interessi per il debitore a seconda che si restasse o meno nell'ambito dell'affidamento di un miliardo di lire); ii) il contratto di c/c sottoscritto dall'attrice, nel quale risultavano le stesse pattuizioni economiche appena viste; iii) la richiesta di concessione di fido in data 13/07/2001; iv) la delibera del 21/06/2001 iscritta nel libro fidi; v) l'evidenza , nel prospetto della C.R.I. al luglio 2002 (doc. 9 convenuta) di un “ finanziamento a revoca” concesso dalla convenuta per euro 516.000; vi) l'andamento del conto, con applicazione in concreto dei suddetti tassi debitori; vii) il richiamo negli estratti conto dei due tassi debitori, l’uno entro e l'altro oltre il limite del fido; viii) l'insussistenza di evidenze negli estratti conto di operazioni di concessione di finanziamento su carta commerciale, a testimonianza della effettiva natura di apertura di credito.

1.6. – [OSCURATO:PERSONA] in AS propo se appello , chiedendo in via principale l’accoglimento integrale della domanda, stante l’assenza di un affidamento , e in subordine, in ipotesi di ritenuta esistenza e opponibilità dell’apertura di credito, l’accoglimento nei limiti di euro 518.846,38 con riguardo alle rimesse affluite dal 0 6/11/ 2002, quando il c/c era “bloccato”, “congelato” o “chiuso di fatto”.

1.7. – La BNL chie se il rigetto dell’appello , senza interloquire sulla domanda subordinata.

2. –Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, rilevato che era rimasta in discussione la natura solutoria delle rimesse – in relazione a certezza della data , opponibilità e idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla banca in merito all'affidamento – ha rigettato l’appello e confermato la decisione del tribunale, osservando: i) che la contestazion e dell’appellante sulla conformità delle copie agli originali dei documenti prodotti dalla banca era del tutto generica, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2719 c.c. , il disconoscimento della conformità di una copia all'originale non impedisce al giudice di accertare la conformità anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ii) che la certezza e opponibilità della data dell’apertura di credito era stata provata dai documenti relativi alla richiesta di affidamento, all'apertura del conto corrente e alla concessione di una formale apertura di credito, stante la corrispondenza temporale e di contenuto tra i vari documenti prodotti e, in particolare , tra l'apertura del conto corrente e l'apertura di credito per un miliardo di lire (doc. n. 42, Giacomelli) e la corrispondente lettera di uguale contenuto di conferma della suaricezione (doc. n. 2, BNL) entrambe sottoscritte dalle parti (con perfezionamento del contratto di c/c per scambio di corrispondenza), cui si aggiungeva la richiesta di concessione di fido del 13 luglio 2001; iii) che tutti questi documenti provavano il perfezionamento di un contratto di apertura di conto corrente assistito da un'apertura di credito fino all'importo di un miliardo di lire, essendo documenti provenienti da entrambe le parti – e da esse sottoscritti– che erano tra di loro coerenti e connessi ; i v ) che a tale contesto documentale faceva riscontro l'andamento del conto corrente, sempre movimentato con un saldo negativo passivo prossimo al miliardo di lire, senza sconfinamenti; v) che l'esistenza della formale apertura di credito era ulteriormente riscontrata dall'applicazione, da parte della banca , dei tassi di interesse specificamente e contrattualmente previsti in caso di utilizzazione dell'apertura di credito, elemento probatorio rilevante in quanto non riconducibile a una mera tolleranza della banca, in considerazione dell'entità e della durata nel tempo degli sconfinamenti ; vi) che la concreta mancanza di un'unica scheda contrattuale per l'apertura di credito era superata dal la documentazione in atti – in particolare i l doc. 42 e il contratto di conto corrente – anche alla luce della giurisprudenza di legittimità per cui, in materia di revocatoria fallimentare , la banca c he eccepisce la natura non solutoria della rimessa può (e ha l'onere di) dimostrare la stipulazione, anche per facta concludentia , di un contratto di apertura di credito, nel caso in cui risulti applicabile la deroga al requisito della forma scritta, previsto dalle disposizioni adottate dal CICR e dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 117 TUB, laddove il contratto sia già previsto e disciplinato da altro contratto di conto corrente stipulato per iscritto. 2.1.– La decisione viene impugnata da Giacomelli S . p .

A. in AS con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi , cui BNL resiste con controricorso, entrambi illustrati da memorie.

3. – A seguito di ordinanza inter l ocutoria della sezione 6 - 1 n. 11724 del 14/05/2018 la causa è stata rimessa alla sezione 1 e trattata in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. – Con il primo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2704, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 45 legge fall., per avere la c orte di appello assunto l’opponibilità alla procedura di AS del contratto di conto corrente n. 16200, ritenendo, in assenza di un contratto iscritto e munito di data certa, che «il perfezionamento, di un contratto di apertura di conto corrente assistito da un apertura di credito fino all’importo di L. 1 miliardo»risultava dalla «corrispondenza temporale e di contenuto dei documenti prodotti».

3.2. – Il secondo mezzo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117, TUB (e, anteriormente , dell’ art. 3, comma 3, legge n. 154 del 1992) come integrato dalla normativa di rango secondario emanata dal CICR (delibera 4 marzo 2003) e dalla Banca d’Italia (Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia – Trasparenza delle condizioni e dei servizi finanziari), per avere la corte territoriale ritenuto che «la concreta mancanza di una unica scheda contrattuale per l’apertura di credito (...) deve ritenersi superata dalla documentazione in atti e, in particolare dal contratto di conto corrente di cui al doc. 42 di parte appellante », richiamando l’orientamento di Cass. 19941 / 2006 , quando invece sarebbe stata necessaria l’apposita previsione nel contratto di c/c di specifiche condizioni del contratto (non scritto) di affidamento , tanto più per l’inidoneità dei documenti probatori indicati, mancanti degli elementi essenziali dell’apertura credito.

Si lamenta altresì l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), avuto riguardo alla incongruità della data del contratto di c/c rispetto alla data della delibera di concessione dell’affidamento.

3.3. –Con il terzo mezzo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui si è ritenut a raggiunta , per facta concludentia,la prova della stipulazione del contratto di apertura di credito, avendo la corte di a ppello omesso di esaminare altre e contrarie risultanze istruttorie, in uno all’omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), con riguardo alla valutazione di documenti privi di timbro postale e all’omesso esame di divers i elementi (estratti conto, elaborato peritale, saldo negativo al di sotto dell’affidamento).

3.4. – Il q uarto motivo denuncia omessa pronuncia sulla domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia delle sole rimesse confluite su conto corrente scoperto n. 16200 a far data dal 6 novembre 2002 – quando lo stesso era “bloccato”, “congelato” o “chiuso di fatto”, circostanza asseritamente rilevabile d’ufficio,in quanto desumibile dai documenti in atti – e, comunque, delle rimesse che, in difetto di successivi utilizzi, alla data di apertura della procedura hanno comportato una restituzione, seppure parziale, della disponibilità concessa con l a dedotta apertura di credito (con rinvio a quanto dedotto a pag. 53 dell’atto di appello).

Da ultimo viene evocata la questione , assorbita , dell’elemento soggettivo (scientia decoctionis), con richiamo d egli elementi di prova allegati (presunzioni, risultanze di bilancio, notizie di stampa).

4. – I primi tre motivi sono inammissibili poiché, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, o motivazionali, afferiscono il merito e la valutazione del materiale probatoria, aspetti che non possono trovare ingresso in questa sede, pena la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (ex multis, Cass. 19445/2021).

5. – I n particolare, con il primo motivo il ricorrente assume che la sentenza siaviziata da una erronea e falsa applicazione delle norme in materia di prova della data certa della scrittura privata nei confronti del terz o , come la procedura di AS della Giacomel li , (artt. 2704 c.c. e 45 l.fall.), nonché di quelle in materia di opponibilità alla procedura e valutazione delle prove, che il giudice può valutare secondo il suo prudente apprezzamento «salvo che la legge disponga altrimenti»(artt. 115 e 116 c.p.c.).

5.1. –E’ noto che l'art. 2704 c.c. non cont iene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, ma lasci a al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza del fatto ( diverso dalla registrazione ) idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa (Cass. 12959/2018, 23425/2016, 24793/2008, 23793/2006), sia pure con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità, di modo che il fatto atipico, da cui risulti l'anteriorità della formazione del documento, sia fornito di un livello di certezza uguale a quello dei fatti tipici menzionati nella prima parte della stessa norma (Cass. 27192/2019 ; conf.

Cass. 26115/2017, 19656/2015, in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, e Cass. 2299/2012, citata nella sentenza impugnata).

5.2. –Sempre in tema di opponibilità della data della scrittura privata ai terzi , è a ltrettanto pacifico che , qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma1, c.c., la prova di un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento può avvenire anche attraverso testimoni o presunzioni, sempre che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine richiesta , e non siano rivolte, in via meramente indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento(ex multis , Cass. 6985/2019).

5.3. – Orbene, nel caso di specie tanto il tribunale quanto la corte d’appello, esaminando l’intero compendio istruttorio, hanno enucleato, in modo puntuale e con dovizia di argomenti, una serie di elementi presuntivi di natura documentale, ritenuti gravi, precisi e concordanti (v. sopra sub 1.5 e 2.), in base ai quali hanno accertato l’anteriorità della data del contratto di conto corrente n. 16200, e quindi la sua opponibilità alla procedura di AS.

5.4. – S i tratta di una valutazione come detto non sindacabile in questa sede, poiché la denuncia in cassazione di violazione dell’art. 2729 c.c.può prospettarsi solo quando ricorra il cd. vizio di sussunzione, e cioè quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 3562/2021, 3541 /2020, 19485 /2017 ) , ma non anche quando la critica ridondi, come nel caso in esame, nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di merito, senza illustrare i motivi della violazione degli indicati paradigmi della norma(Cass. 9054/2022). 5.5.– I n altri termini, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione, trattandosi in tal caso di vizio valutabile nei limiti di cui all'art. 360, n. 5) c.p.c. , ove ammissibile ( Cass. Sez.

U, 1785 / 2 018 ; Cass.22846/2022, 18611/2021, 5279/2020, 3541/2020, 1234/2019).

5.6. – Va dunque ribadito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, tanto che rimane estranea allo stesso vizio di motivazione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale istruttorio, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.(Cass. 20553/2021).

5.7. – Parimenti, u na violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi (come non ha fatto ilricorrente) che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), ovvero, in presenza di prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo consentita ai sensi del previgente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da Cass. Sez.

U, 8053/2014 cit. (Cass. Sez.U, 34474/2019, 16598/2016; Cass. 2001/2023, 13960/2014).

5.8. – Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c., il vizio resta integrato solo qualora il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (al di là della non contestazione e del notorio), mentre è inammissibile la doglianza per cui il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.

U, 20867/2020, 16598/2020; Cass. 2001/2023).

5.9. – E’ appena il caso di aggiungere che nella decisione impugnata non è dato ricontrare alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., ipotizzabile solo nell'ipo tesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. Sez.

U, 16598/2016; Cass.26769/2018, 17313/2020, 1634/2020, 15256/2022, 7341/2022).

6. – Analoghe ragioni di inammissibilità investono il secondo mezzo, che con riguardo alla contestuale censura motivazionale è afflitto anche dall’ulteriore profilo di inammissibilità ex art. 348-ter, ult.co., c.p.c. (cd.

“doppia conforme”), dal momento che sia il tribunale che la corte d’appello hanno espressamente tenuto conto del fatto, evidentemente ritenuto non decisivo, che la delibera di concessione del fido era datata 21/06/2001 (i s critta al la pagina n. 78542 del libro fidi) e che la corrispondente richiestadi concessione del fido recava invece la data del 13/07/2001, corrispondente alla conclusione del contratto di conto corrente median te scambio di corrispondenza ( lettera BNL di comunicazione della apertura del conto - doc. 42 - e lettera della Giacomelli di conferma della ricezione della prima- doc. 2 - entrambe sottoscritte dalle parti ) .

6.1. –Con riguardo alla pretesa violazione di legge , è noto che l'art. 117, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 (così come, prima, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992) abilita la Banca d'Italia, su conforme delibera del C.I.C.R., a stabilire – in via di eccezione rispetto alla nullità prevista dal terzo comma , per il c aso d’inosservanza della forma scrittache il primo comma prescrive per i contratti bancari – che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, per facta concludentia.

6.2. –Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di consentire, mediante apposite norme di rango secondario, che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulabili in forma diversa da quella scritta, "in esecuzione di previsio ni contenute in contratti redatti per iscritto", esprime l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione (Cass.23597/2017, 20726/2014) senza tuttavia comportare una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazi one della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio"(Cass. 6985/2019, 27836/2017).

6.3. – Con particolare riguardo alla delibera del C.I.C.R. 4 marzo 2003, è stata ritenuta comunque necessaria una stretta connessione funzionale e operativa tra il contratto di apertura di credito e quello di conto corrente, nonché una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello già formato per iscritto (Cass.6985/2019, 14249/2018, 7763/2017).

6.4. – Ebbene, n el caso in esame tanto il tribunale quanto la corte d’appello hanno effettuato , con congrua motivazione, la verifica della connessione esistente tra i due contratti di conto corrente e apertura di credito per cui è causa, sulla base di una valutazione appunto insindacabile in questa sede.

7. – Il duplice rilievo di inammissibilità registrato per il secondo mezzo affligge anche il terzo.

7.1. –E’ sufficiente osservare che, secondo parte ricorrente, si avrebbe violazione dell’art. 115 c.p.c. a causa della mancata valutazione delle risultanze istruttorie diverse da quelle valorizzate dalla corte d’appello.Al contrario, si è già detto che un simile vizio sussiste solo qualora il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (al di là del principio di non contestazione e del noto rio), e non anche quando , nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, come è consentito dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.

U, 20867/2020, 16598/2020; Cass. 2001/2023, 29246/2021).

7.2. – Più in generale va aggiunto che , proprio in virtù del principio del libero convincimento, compete al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza nonché di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, sulla base di un giudizio insindacabile in sede di legittimità ( ex multis , Cass. Sez.

U, 13045/1997; da ultimo, Cass. 37382/2022, 3552/2023).

7.3. – Del resto, ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o razionalità della motivazione sulle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez.

U, 28220/2018).

7.4. –La stessa deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità , degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale, così comeil "convincimento" formatosi a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., non sono sindacabili in cassazione(Cass. 20553/2021).

8. –Il quarto motivo è invece fondato e va accolto.

8.1. – E ffettivamente , la corte d’appello , pur riportandola a pag. 3 della sentenza impugnata, ha omesso qualsivoglia pronuncia sulla domanda svolta in via subordinata dalla Giacomelli in AS, senza che ricorrano gli estremi per ritenere che si tratt i di una pronuncia implicita di inammissibilità, per novità della domanda , o che la questione sia rimasta “assorbita” dalla decisione resa , dovendo invece accertarsi se detta domanda integrasse un mutamento dei fatti costitutivi della pretesa esercitata, co n introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione, o solo una “emendatio libelli” e, in particolare una mera riduzione del petitum, come sostiene la ricorrente.

8.2. –A tal fine dovrà anche tenersi conto dell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte circa l ’ammissibilità di una modificazione della domanda che riguardi anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi ), in tesi attraverso una domanda che non si aggiunga a quell a originari a, ma si sostituisca ad essa,ponendosi in un rapporto di alternatività, o anche di subordinazione, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez.

U. 12310/2015e 22404/2018; v.

Cass. 4031/2021; cfr. in altro ambito, Cass. 37802/2022).

8.3. –A detta verifica in sede di rinvio, iscritta n ell’ambito del cd. elemento oggettivo dell’azione , resta subordinato l’esame circa la sussistenza della cd. scientia decoctionis in capo alla banca , profilo rimasto sinora “assorbito” nelledecisioni di merito.

9. – Per concludere, il ricorso va accolto limitatamente al quarto motivo, stante l’inammissibilità de gl i altri , ed entro questi limiti la sentenza va cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara ina mmissibili i pri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26281/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, VIA C. POMA 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1721/2015,depositata i l 16/10/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– I n data 29 luglio 2003 l a società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (facente parte del “[OSCURATO:PERSONA]”, operante nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti ed articoli sportivi) fu ammessa dal Tribunale di Rimini alla procedura di amministrazione controllata; il 9 ottobre 2003 ne fu dichiarata l’insolvenza; con decreto del 28 novembre 2003 venne posta in amministrazione straordinaria, e in data 8aprile 2004 fu autorizzato il programma di cessione del complesso aziendale. 1.1. –Con atto di citazione del 10 n ovembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in A.S. convenne avanti al Tribunale di Rimini la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., ai fini della revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, legge fall., d i rimesse solutorie per complessiv i euro 3.983.668,58 effettuate sul conto corrente n. 16200 nel cd. periodo sospetto (29/07/2002 – 29 / 07 / 2003), adducendo quali elementi indiziari della scientia decoctionis: (i) i bilanci sociali e consolidati del [OSCURATO:PERSONA] 2000, 2001 e 2002; (ii) l’emissione obbligazionaria del marzo 2002; (iii) la reazione del mercato all’acquisto di [OSCURATO:SOCIETA].; (iv) la pubblicazione di protestie l’emissione di decreti ingiuntivi, precetti e provvedimenti cautelari, (v) gli articoli di stampa sulle vicende del [OSCURATO:PERSONA];(vi) la quotazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 1.2. – La banca convenuta eccepì: i ) l’inammissibilità dell’azione per decadenza ex art. 69-bis legge fall. ; ii) la decorrenza del periodo sospetto a far tempo dalla dichiarazione di insolvenza e non dall’amministrazione controllata; iii) la necessità di adottare il criterio del massimo scopetto; iv) la necessità di ricalcolare il saldo disponibile giornaliero; v) la non revocabilità dei giroconti attivi; vi) l’insussistenza della scientia decoctionis. 1.3. – Alla prima udienza di comparizione l a società attrice disconobbe la conformità agli originali de i documenti prodotti dalla banca convenuta in copia ( contratto di c/c, richiesta e delibera di affidamento, estratti mensilidi conto corrente). 1.4. –C on sentenza del 29 giugno 2012 i l Tribunale di Rimini, espletata CTU contabile – che concludeva per : ( a ) esistenza di rimesse revocabili per euro 3.707.759,29 in ipotesi di assenza di affidamento del conto; (b) insussistenza di rimesse revocabili in ipotesi affidamento (pari ad euro 516.456,90) – rigett ò la domanda, in ragione dell’accertata esistenza dell’affidamento , con integrale compensazione delle spese di lite tr a le parti . 1.5. – In particolare, p ur in assenza di contratto scritto, il tribunale ritenne provat a per fatti concludenti l’esistenza dell’affidamento, dando rilevanza a i seguenti elementi : i) il documento n. 42 – prodotto dalla stes sa procedura attrice ( in quanto rinvenuto tra la documentazione della società) « senza alcuna eccezione (in particolare in punto datazione) » – e cioè la comunicazione del 13/07/2001, contestuale alla data del contratto di conto corrente, con la quale la banca significava: « ci è gradito comunicarvi che abbiamo aperto presso di noi a vostro nome il conto corrente di corrispondenza n. 16.200. Detto conto sarà regolato dalle seguenti pattuizioni: Tassi debitori T.N. 7,875% T.E. 8,11062%, limiti di applicazione 1.000.000.000 Tassi debitori 8,875% T.E. 9,17476 (2)== Tasso transitorio o di sconfinamento … c) prezzi e condizioni: C.M.S. 0,125% entro ed oltre i limiti del fido» – che secondo il tribunale rappresentava non già una mera previsione astratta, bensì una specifica indicazione di poche ma significative pattuizioni individualizzate, che recepivano una specifica richiesta di affidamento proveniente dall'attrice, dunque previsioni operative e contrattuali compatibili con l'esistenza di un'apertura di credito in senso stretto (risultava infatti l'esistenza di un diverso tasso di interessi per il debitore a seconda che si restasse o meno nell'ambito dell'affidamento di un miliardo di lire); ii) il contratto di c/c sottoscritto dall'attrice, nel quale risultavano le stesse pattuizioni economiche appena viste; iii) la richiesta di concessione di fido in data 13/07/2001; iv) la delibera del 21/06/2001 iscritta nel libro fidi; v) l'evidenza , nel prospetto della C.R.I. al luglio 2002 (doc. 9 convenuta) di un “ finanziamento a revoca” concesso dalla convenuta per euro 516.000; vi) l'andamento del conto, con applicazione in concreto dei suddetti tassi debitori; vii) il richiamo negli estratti conto dei due tassi debitori, l’uno entro e l'altro oltre il limite del fido; viii) l'insussistenza di evidenze negli estratti conto di operazioni di concessione di finanziamento su carta commerciale, a testimonianza della effettiva natura di apertura di credito. 1.6. – [OSCURATO:PERSONA] in AS propo se appello , chiedendo in via principale l’accoglimento integrale della domanda, stante l’assenza di un affidamento , e in subordine, in ipotesi di ritenuta esistenza e opponibilità dell’apertura di credito, l’accoglimento nei limiti di euro 518.846,38 con riguardo alle rimesse affluite dal 0 6/11/ 2002, quando il c/c era “bloccato”, “congelato” o “chiuso di fatto”. 1.7. – La BNL chie se il rigetto dell’appello , senza interloquire sulla domanda subordinata. 2. –Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, rilevato che era rimasta in discussione la natura solutoria delle rimesse – in relazione a certezza della data , opponibilità e idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla banca in merito all'affidamento – ha rigettato l’appello e confermato la decisione del tribunale, osservando: i) che la contestazion e dell’appellante sulla conformità delle copie agli originali dei documenti prodotti dalla banca era del tutto generica, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2719 c.c. , il disconoscimento della conformità di una copia all'originale non impedisce al giudice di accertare la conformità anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ii) che la certezza e opponibilità della data dell’apertura di credito era stata provata dai documenti relativi alla richiesta di affidamento, all'apertura del conto corrente e alla concessione di una formale apertura di credito, stante la corrispondenza temporale e di contenuto tra i vari documenti prodotti e, in particolare , tra l'apertura del conto corrente e l'apertura di credito per un miliardo di lire (doc. n. 42, Giacomelli) e la corrispondente lettera di uguale contenuto di conferma della suaricezione (doc. n. 2, BNL) entrambe sottoscritte dalle parti (con perfezionamento del contratto di c/c per scambio di corrispondenza), cui si aggiungeva la richiesta di concessione di fido del 13 luglio 2001; iii) che tutti questi documenti provavano il perfezionamento di un contratto di apertura di conto corrente assistito da un'apertura di credito fino all'importo di un miliardo di lire, essendo documenti provenienti da entrambe le parti – e da esse sottoscritti– che erano tra di loro coerenti e connessi ; i v ) che a tale contesto documentale faceva riscontro l'andamento del conto corrente, sempre movimentato con un saldo negativo passivo prossimo al miliardo di lire, senza sconfinamenti; v) che l'esistenza della formale apertura di credito era ulteriormente riscontrata dall'applicazione, da parte della banca , dei tassi di interesse specificamente e contrattualmente previsti in caso di utilizzazione dell'apertura di credito, elemento probatorio rilevante in quanto non riconducibile a una mera tolleranza della banca, in considerazione dell'entità e della durata nel tempo degli sconfinamenti ; vi) che la concreta mancanza di un'unica scheda contrattuale per l'apertura di credito era superata dal la documentazione in atti – in particolare i l doc. 42 e il contratto di conto corrente – anche alla luce della giurisprudenza di legittimità per cui, in materia di revocatoria fallimentare , la banca c he eccepisce la natura non solutoria della rimessa può (e ha l'onere di) dimostrare la stipulazione, anche per facta concludentia , di un contratto di apertura di credito, nel caso in cui risulti applicabile la deroga al requisito della forma scritta, previsto dalle disposizioni adottate dal CICR e dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 117 TUB, laddove il contratto sia già previsto e disciplinato da altro contratto di conto corrente stipulato per iscritto. 2.1.– La decisione viene impugnata da Giacomelli S . p . A. in AS con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi , cui BNL resiste con controricorso, entrambi illustrati da memorie. 3. – A seguito di ordinanza inter l ocutoria della sezione 6 - 1 n. 11724 del 14/05/2018 la causa è stata rimessa alla sezione 1 e trattata in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. – Con il primo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2704, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 45 legge fall., per avere la c orte di appello assunto l’opponibilità alla procedura di AS del contratto di conto corrente n. 16200, ritenendo, in assenza di un contratto iscritto e munito di data certa, che «il perfezionamento, di un contratto di apertura di conto corrente assistito da un apertura di credito fino all’importo di L. 1 miliardo»risultava dalla «corrispondenza temporale e di contenuto dei documenti prodotti». 3.2. – Il secondo mezzo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117, TUB (e, anteriormente , dell’ art. 3, comma 3, legge n. 154 del 1992) come integrato dalla normativa di rango secondario emanata dal CICR (delibera 4 marzo 2003) e dalla Banca d’Italia (Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia – Trasparenza delle condizioni e dei servizi finanziari), per avere la corte territoriale ritenuto che «la concreta mancanza di una unica scheda contrattuale per l’apertura di credito (...) deve ritenersi superata dalla documentazione in atti e, in particolare dal contratto di conto corrente di cui al doc. 42 di parte appellante », richiamando l’orientamento di Cass. 19941 / 2006 , quando invece sarebbe stata necessaria l’apposita previsione nel contratto di c/c di specifiche condizioni del contratto (non scritto) di affidamento , tanto più per l’inidoneità dei documenti probatori indicati, mancanti degli elementi essenziali dell’apertura credito. Si lamenta altresì l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), avuto riguardo alla incongruità della data del contratto di c/c rispetto alla data della delibera di concessione dell’affidamento. 3.3. –Con il terzo mezzo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui si è ritenut a raggiunta , per facta concludentia,la prova della stipulazione del contratto di apertura di credito, avendo la corte di a ppello omesso di esaminare altre e contrarie risultanze istruttorie, in uno all’omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), con riguardo alla valutazione di documenti privi di timbro postale e all’omesso esame di divers i elementi (estratti conto, elaborato peritale, saldo negativo al di sotto dell’affidamento). 3.4. – Il q uarto motivo denuncia omessa pronuncia sulla domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia delle sole rimesse confluite su conto corrente scoperto n. 16200 a far data dal 6 novembre 2002 – quando lo stesso era “bloccato”, “congelato” o “chiuso di fatto”, circostanza asseritamente rilevabile d’ufficio,in quanto desumibile dai documenti in atti – e, comunque, delle rimesse che, in difetto di successivi utilizzi, alla data di apertura della procedura hanno comportato una restituzione, seppure parziale, della disponibilità concessa con l a dedotta apertura di credito (con rinvio a quanto dedotto a pag. 53 dell’atto di appello). Da ultimo viene evocata la questione , assorbita , dell’elemento soggettivo (scientia decoctionis), con richiamo d egli elementi di prova allegati (presunzioni, risultanze di bilancio, notizie di stampa). 4. – I primi tre motivi sono inammissibili poiché, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, o motivazionali, afferiscono il merito e la valutazione del materiale probatoria, aspetti che non possono trovare ingresso in questa sede, pena la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (ex multis, Cass. 19445/2021). 5. – I n particolare, con il primo motivo il ricorrente assume che la sentenza siaviziata da una erronea e falsa applicazione delle norme in materia di prova della data certa della scrittura privata nei confronti del terz o , come la procedura di AS della Giacomel li , (artt. 2704 c.c. e 45 l.fall.), nonché di quelle in materia di opponibilità alla procedura e valutazione delle prove, che il giudice può valutare secondo il suo prudente apprezzamento «salvo che la legge disponga altrimenti»(artt. 115 e 116 c.p.c.). 5.1. –E’ noto che l'art. 2704 c.c. non cont iene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, ma lasci a al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza del fatto ( diverso dalla registrazione ) idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa (Cass. 12959/2018, 23425/2016, 24793/2008, 23793/2006), sia pure con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità, di modo che il fatto atipico, da cui risulti l'anteriorità della formazione del documento, sia fornito di un livello di certezza uguale a quello dei fatti tipici menzionati nella prima parte della stessa norma (Cass. 27192/2019 ; conf. Cass. 26115/2017, 19656/2015, in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, e Cass. 2299/2012, citata nella sentenza impugnata). 5.2. –Sempre in tema di opponibilità della data della scrittura privata ai terzi , è a ltrettanto pacifico che , qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma1, c.c., la prova di un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento può avvenire anche attraverso testimoni o presunzioni, sempre che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine richiesta , e non siano rivolte, in via meramente indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento(ex multis , Cass. 6985/2019). 5.3. – Orbene, nel caso di specie tanto il tribunale quanto la corte d’appello, esaminando l’intero compendio istruttorio, hanno enucleato, in modo puntuale e con dovizia di argomenti, una serie di elementi presuntivi di natura documentale, ritenuti gravi, precisi e concordanti (v. sopra sub 1.5 e 2.), in base ai quali hanno accertato l’anteriorità della data del contratto di conto corrente n. 16200, e quindi la sua opponibilità alla procedura di AS. 5.4. – S i tratta di una valutazione come detto non sindacabile in questa sede, poiché la denuncia in cassazione di violazione dell’art. 2729 c.c.può prospettarsi solo quando ricorra il cd. vizio di sussunzione, e cioè quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 3562/2021, 3541 /2020, 19485 /2017 ) , ma non anche quando la critica ridondi, come nel caso in esame, nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di merito, senza illustrare i motivi della violazione degli indicati paradigmi della norma(Cass. 9054/2022). 5.5.– I n altri termini, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione, trattandosi in tal caso di vizio valutabile nei limiti di cui all'art. 360, n. 5) c.p.c. , ove ammissibile ( Cass. Sez. U, 1785 / 2 018 ; Cass.22846/2022, 18611/2021, 5279/2020, 3541/2020, 1234/2019). 5.6. – Va dunque ribadito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, tanto che rimane estranea allo stesso vizio di motivazione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale istruttorio, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.(Cass. 20553/2021). 5.7. – Parimenti, u na violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi (come non ha fatto ilricorrente) che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), ovvero, in presenza di prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo consentita ai sensi del previgente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014 cit. (Cass. Sez.U, 34474/2019, 16598/2016; Cass. 2001/2023, 13960/2014). 5.8. – Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c., il vizio resta integrato solo qualora il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (al di là della non contestazione e del notorio), mentre è inammissibile la doglianza per cui il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 20867/2020, 16598/2020; Cass. 2001/2023). 5.9. – E’ appena il caso di aggiungere che nella decisione impugnata non è dato ricontrare alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., ipotizzabile solo nell'ipo tesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 16598/2016; Cass.26769/2018, 17313/2020, 1634/2020, 15256/2022, 7341/2022). 6. – Analoghe ragioni di inammissibilità investono il secondo mezzo, che con riguardo alla contestuale censura motivazionale è afflitto anche dall’ulteriore profilo di inammissibilità ex art. 348-ter, ult.co., c.p.c. (cd. “doppia conforme”), dal momento che sia il tribunale che la corte d’appello hanno espressamente tenuto conto del fatto, evidentemente ritenuto non decisivo, che la delibera di concessione del fido era datata 21/06/2001 (i s critta al la pagina n. 78542 del libro fidi) e che la corrispondente richiestadi concessione del fido recava invece la data del 13/07/2001, corrispondente alla conclusione del contratto di conto corrente median te scambio di corrispondenza ( lettera BNL di comunicazione della apertura del conto - doc. 42 - e lettera della Giacomelli di conferma della ricezione della prima- doc. 2 - entrambe sottoscritte dalle parti ) . 6.1. –Con riguardo alla pretesa violazione di legge , è noto che l'art. 117, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 (così come, prima, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992) abilita la Banca d'Italia, su conforme delibera del C.I.C.R., a stabilire – in via di eccezione rispetto alla nullità prevista dal terzo comma , per il c aso d’inosservanza della forma scrittache il primo comma prescrive per i contratti bancari – che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, per facta concludentia. 6.2. –Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di consentire, mediante apposite norme di rango secondario, che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulabili in forma diversa da quella scritta, "in esecuzione di previsio ni contenute in contratti redatti per iscritto", esprime l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione (Cass.23597/2017, 20726/2014) senza tuttavia comportare una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazi one della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio"(Cass. 6985/2019, 27836/2017). 6.3. – Con particolare riguardo alla delibera del C.I.C.R. 4 marzo 2003, è stata ritenuta comunque necessaria una stretta connessione funzionale e operativa tra il contratto di apertura di credito e quello di conto corrente, nonché una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello già formato per iscritto (Cass.6985/2019, 14249/2018, 7763/2017). 6.4. – Ebbene, n el caso in esame tanto il tribunale quanto la corte d’appello hanno effettuato , con congrua motivazione, la verifica della connessione esistente tra i due contratti di conto corrente e apertura di credito per cui è causa, sulla base di una valutazione appunto insindacabile in questa sede. 7. – Il duplice rilievo di inammissibilità registrato per il secondo mezzo affligge anche il terzo. 7.1. –E’ sufficiente osservare che, secondo parte ricorrente, si avrebbe violazione dell’art. 115 c.p.c. a causa della mancata valutazione delle risultanze istruttorie diverse da quelle valorizzate dalla corte d’appello.Al contrario, si è già detto che un simile vizio sussiste solo qualora il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (al di là del principio di non contestazione e del noto rio), e non anche quando , nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, come è consentito dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 20867/2020, 16598/2020; Cass. 2001/2023, 29246/2021). 7.2. – Più in generale va aggiunto che , proprio in virtù del principio del libero convincimento, compete al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza nonché di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, sulla base di un giudizio insindacabile in sede di legittimità ( ex multis , Cass. Sez. U, 13045/1997; da ultimo, Cass. 37382/2022, 3552/2023). 7.3. – Del resto, ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o razionalità della motivazione sulle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018). 7.4. –La stessa deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità , degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale, così comeil "convincimento" formatosi a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., non sono sindacabili in cassazione(Cass. 20553/2021). 8. –Il quarto motivo è invece fondato e va accolto. 8.1. – E ffettivamente , la corte d’appello , pur riportandola a pag. 3 della sentenza impugnata, ha omesso qualsivoglia pronuncia sulla domanda svolta in via subordinata dalla Giacomelli in AS, senza che ricorrano gli estremi per ritenere che si tratt i di una pronuncia implicita di inammissibilità, per novità della domanda , o che la questione sia rimasta “assorbita” dalla decisione resa , dovendo invece accertarsi se detta domanda integrasse un mutamento dei fatti costitutivi della pretesa esercitata, co n introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione, o solo una “emendatio libelli” e, in particolare una mera riduzione del petitum, come sostiene la ricorrente. 8.2. –A tal fine dovrà anche tenersi conto dell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte circa l ’ammissibilità di una modificazione della domanda che riguardi anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi ), in tesi attraverso una domanda che non si aggiunga a quell a originari a, ma si sostituisca ad essa,ponendosi in un rapporto di alternatività, o anche di subordinazione, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. U. 12310/2015e 22404/2018; v. Cass. 4031/2021; cfr. in altro ambito, Cass. 37802/2022). 8.3. –A detta verifica in sede di rinvio, iscritta n ell’ambito del cd. elemento oggettivo dell’azione , resta subordinato l’esame circa la sussistenza della cd. scientia decoctionis in capo alla banca , profilo rimasto sinora “assorbito” nelledecisioni di merito. 9. – Per concludere, il ricorso va accolto limitatamente al quarto motivo, stante l’inammissibilità de gl i altri , ed entro questi limiti la sentenza va cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara ina mmissibili i pri
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