CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce in data 6/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6/5/2021, la Corte di appello di Lecce ha rigettato le istanze di revocazione della misura di prevenzione della confisca proposte, ex art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, da Luigi, Michele e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto n. 32/2015 del Tribunale di Trani, confermato dalla Corte di appello di Bari con decreto n. 67/2016 del 6/10/2016. Quanto alla prima richiesta, presentata da Luigi e [OSCURATO:PERSONA], figli del proposto, [OSCURATO:PERSONA], e fondata sul rinvenimento, successivo all'applicazione della confisca, di documenti fiscali e contabili concernenti l'attività d'impresa svolta, dal 1996 al 2003, dapprima con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, con la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., che dimostrerebbero, in tesi, che i beni confiscati non erano il frutto di attività illecita o di reimpiego di profitti illeciti del proposto e che essi non erano nella sua disponibilità, diretta o indiretta, il Collegio ha osservato che la documentazione in parola, essendo esistente all'epoca del provvedimento genetico (ed essendo stata "formata" dalla stessa parte ricorrente e, comunque, da essa conosciuta e agevolmente deducibile nel procedimento di prevenzione), non può essere considerata «prova nuova»; e, in ogni caso, essa comproverebbe, al più, l'esistenza di redditi non dichiarati al fisco, sicché di essa non si potrebbe tenere conto ai fini del giudizio sulla sproporzione tra il loro valore e la capacità reddituale dei richiedenti. Quanto alla seconda richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente figlio e moglie del proposto), fondata, da un lato, sulla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale sull'art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 e, dall'altro lato, sulla pronuncia di una sentenza di condanna per calunnia a carico di un collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], che aveva accusato il proposto, la Corte di appello ha ritenuto generico sia il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale, non essendo stato argomentato in che modo esso possa caducare la valutazione contenuta nel provvedimento genetico, fondata anche su un giudizio di pericolosità qualificata; sia il riferimento alla condanna per calunnia del collaboratore, non essendo stato spiegato in che modo la stessa potrebbe fare venire meno il giudizio a carico del proposto, posto che la condanna del medesimo era stata fondata su un più ampio corredo probatorio. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, i ricorsi lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all'istanza avanzata nell'interesse di Luigi e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Lecce errerebbe nel ritenere che la documentazione rinvenuta non costituisca prova nuova. Infatti, si sarebbe al cospetto di prove «sopravvenute alla conclusione del procedimento», nozione comprensiva non solo di quelle emerse dopo la definitività della pronuncia ablatoria, ma anche di quelle già esistenti e di cui sia stata acquisita la cnoscenza in epoca successiva, non assumendo rilevanza che l'omessa conoscenza delle stesse da parte del giudice sia ricollegabile a un comportamento meramente negligente o addirittura colpevole del condannato. Tanto più che, nel caso in esame, si sarebbe trattato di documentazione non più in possesso dei ricorrenti e, dunque, non producibile in giudizio, né soggetta all'obbligo di conservazione decennale, e che la stessa avrebbe acquisito carattere di novità anche alla luce della rilettura offerta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nel proprio elaborato tecnico. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorsi censurano, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all'istanza avanzata nell'interesse di Luigi e [OSCURATO:PERSONA]. Dall'analisi del dott. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emerso che i redditi dichiarati al momento dell'acquisizione dei singoli beni oggetto di confisca erano congrui rispetto alle risorse impiegate, sì da non potersi ritenere che costituissero il reimpiego dei proventi dell'attività illecita del proposto. Inoltre, attraverso la nuova documentazione sarebbe stato possibile superare la presunzione relativa di illecita provenienza dei beni affermata dalle Sezioni Unite "Spinelli". Improprio sarebbe, al riguardo, il richiamo all'indirizzo giurisprudenziale che non consente, in tema di sproporzione patrimoniale posta alla base della confisca, di giustificarla, anche in parte, con proventi da evasione fiscale, trattandosi di redditi - di provenienza lecita - immessi nelle casse sociali quali «conferimenti soci». 2.3. Con il terzo motivo, i ricorsi denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché dell'art. 125 cod. proc. pen. per totale carenza della motivazione, in relazione all'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la Corte di appello non avrebbe rivalutato il contenuto della decisione adottata in sede di cognizione al fine di accertare se l'art. 1, comma 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011 sia stato applicato in modo conforme ai contenuti della decisione della Corte costituzionale. 2.4. Con il quarto motivo, i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 28, comma 1, lett. a) e b) , d.lgs. n. 159 del 2011, nonché dell'art. 125 cod. proc. pen. per totale carenza della motivazione, in relazione all'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, è stato condannato per calunnia e alla sua idoneità a scalfire l'attendibilità del dichiarante. Né sarebbe stata tenuta in conto la memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la difesa avrebbe segnalato che la capacità patrimoniale della Rizzi fosse tale da fare ritenere insussistente la sproporzione rispetto al valore dei beni posseduti, secondo quanto attestato dalla ricevuta n. 161476 del Ministero delle Finanze e relativa alla consegna - in data 5/6/1987 - della dichiarazione dei redditi Mod. 740, nonché dalla distinta di versamento di 4.893.000,00 lire a titolo di imposte sostitutive effettuato il 19/12/1997. Una capacità patrimoniale dimostrata, altresì, dal provvedimento con il quale il Tribunale di Trani aveva ordinato il dissequestro e la restituzione alla Rizzi delle somme esistenti sul c/c bancario n. 60794/00 acceso presso il Credito italiano di Barletta, nonché dei titoli ordinari negoziati attraverso il citato conto corrente. 2.5. Con il quinto motivo, i ricorsi lamentano, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 con riferimento alla mancata applicazione dei principi affermati dalla sentenza n. 24 del 2019 della Consulta, nonché per omessa motivazione sul punto. Secondo la Corte di appello il cumulo materiale tra le diverse forme di pericolosità osterebbe a una nuova valutazione incidentale, considerandosi la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] come un unicum non scindibile. In realtà, se da una parte la pericolosità qualificata, accompagnata dalla sproporzione, consente l'ablazione dell'intero patrimonio acquisito durante la manifestazione della stessa, la pericolosità generica ex lett. b) dell'art. 1, d.lgs. 2011 n. 159, potrebbe dare luogo alla misura ablativa ove ricorrano i parametri previsti dalla Consulta e dalla successiva giurisprudenza di legittimità e limitatamente ai beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale. Diversamente, la c.d. pericolosità qualificata imporrebbe al giudice di accertare se essa investa o meno l'intera esistenza del proposto, onde stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto o soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880/15, Spinelli, Rv. 262605-01). In ogni caso, la pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], sussurnibile nelle lettere a) e b) dell'art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011, si sarebbe arrestata al 2002, atteso che gli elementi raccolti successivamente sarebbero stati qualificati espressamente come indicativi di pericolosità generica. Quindi, il provvedimento impugnato si sostanzierebbe nel riconoscimento della persistenza della pericolosità qualificata attraverso inammissibili automatismi e in assenza di specifici elementi. Tanto più che [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto, comparirebbe, sulla scena economica, solo nel 2003, quale socio della [OSCURATO:PERSONA] e, nel 2006, quale amministratore della D3 Immobiliare. Se in tema di confisca di prevenzione nei confronti di un appartenente ad associazione mafiosa possono costituire oggetto di confisca anche i beni acquistati in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità sociale, purché l'acquisto risulti effettuato attraverso il reimpiego dei frutti dell'attività illecita, tale accertamento richiederebbe una pluralità di indici dimostrativi della derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo dell'attività illecita, che risulterebbero però inesistenti. 2.6. Con il sesto motivo, i ricorsi censurano, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 28, d.lg . n. 159 del 2011 con riferimento alla omessa motivazione sul principio di proporzionalità espresso al punto 12.2 della sentenza della Consulta n. 24 del 2019. La Corte di appello, alla luce del riconoscimento di due diverse tipologie di pericolosità, avrebbe dovuto verificare un eventuale profitto conseguito e il suo reinvestimento, al fine di procedere a un'ablazione patrimoniale congruente, tanto più che secondo il perito [OSCURATO:PERSONA], «non è possibile indicare analiticamente i singoli beni il cui valore risulti sproporzionato alle capacità finanziarie» (pag. 216); e ancora «il saldo annuale tra le entrate e le uscite accertate in capo al nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] presenta valori positivi negli anni 2007-2010» (pag. 201). La decisione avrebbe omesso di accertare l'esistenza di fonti illecite e il loro effettivo impiego nel bene confiscando nel periodo della pericolosità c.d. generica del proposto; e rispetto alla omessa valutazione delle fonti lecite in grado di giustificare l'origine dei beni ovvero i guadagni maturati a seguito della stipula dei contratti di appalto, secondo il parametro del ragionevolmente congruente. 3. In data 8/2/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. In data 4/2/2022 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato richiamato l'orientamento giurisprudenziale che riconduce la revocazione della confisca di cui all'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 all'istituto della revisione previsto dall'art. 629 cod. proc. pen., trattandosi in entrambi i casi di istituti finalizzati a rimediare, in via straordinaria, a una sostanziale ingiustizia della decisione, nei modi e con le forme previste dalla legge. Orientamento secondo il quale, nel caso della revisione, per prove nuove rilevanti devono intendersi anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, anche ove l'omessa conoscenza sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato. Sotto altro profilo, con la memoria in parola la difesa ha ampiamente argomentato in relazione alla rilevanza e alla decisività delle nuove prove documentali dedotte ai fini della dimostrazione della capienza reddituale di Delvecchio per sostenere la costituzione e il finanziamento societario e la vera natura dei c.d. finanziamenti del socio, nonché l'errore valutativo in cui sarebbe incorso il perito, dott. [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento di prevenzione, essendosi egli limitato a imputare al socio l'importo del finanziamento in proporzione alla sua quota di partecipazione. Infine, attraverso la disamina di alcune sentenze della Suprema Corte, la difesa evidenzia come al terzo interessato sarebbe consentito di giustificare la sproporzione tra i propri beni e redditi anche attraverso somme di denaro di provenienza illecita, compresi i redditi fiscalmente non dichiarati, atteso che, diversamente dalla sproporzione normativamente prevista per l'individuazione della provenienza illecita dei beni da parte del proposto, nel caso del terzo si presenterebbe, unicamente, un problema di disponibilità indiretta del bene in capo al proposto, sicché egli potrebbe dimostrare la proporzione tra valore del bene e redditi dichiarati allegando elementi idonei, di qualunque natura, atti a evidenziare la effettiva titolarità del bene mediante la disponibilità economica all'acquisto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsi sono infondati e, pertanto, deve essere respinti. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di ricorso, giova ricordare che ai sensi dell'art. 28, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dall'art. 630 cod. proc. pen.: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato. 2.1. In relazione alla nozione di prova nuova, un primo minoritario indirizzo ritiene che la revoca, per difetto genetico, dei presupposti di adozione può disporsi in presenza di elementi nuovi, non necessariamente sopravvenuti purché mai valutati nel corso del procedimento di prevenzione (Sez. 5, n. 148 del 4/11/2015, dep. 2016, Baratta, Rv. 265922-01), sebbene astrattamente deducibili in tale sede (Sez. 1, n. 10343 del 5/11/2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 280856 - 01). Secondo altra preferibile opinione, invece, la revocazione deve essere ricostruita sul modello processualcivilistico, circoscrivendo i Casi di prova nuova preesistente alle situazioni in cui, per forza maggiore, non sia stata possibile la deduzione in sede di impugnazione del provvedimento genetico. Infatti, pur potendosi assimilare, anche ai fini della revisione della confisca di prevenzione, il caso di sopravvenuta conoscenza di prove preesistenti a quello di prove sopravvenute perché non ancora esistenti, deve comunque trattarsi di elementi di prova che non siano stati già acquisiti o acquisibili nel corso del procedimento di prevenzione. Ciò in considerazione della esplicita previsione di un termine di decadenza per la proposizione della richiesta di revisione al comma 3 dell'art. 28, il quale segna una evidente differenziazione rispetto al procedimento di fevisione della condanna, non soggetto a limitazioni temporali ed ammesso, in ogni tempo, per la diversa natura e per i diversi effetti del provvedimento definitivo oggetto dell'impugnazione. Ciò in quanto, mentre nel caso di revisione della condanna viene in considerazione la tutela della libertà personale da ingiuste compromissioni, nel caso di revisione della confisca viene in rilievo la tutela della proprietà, con la conseguente ragionevole diversificazione della relativa disciplina (per questo secondo indirizzo v. ex plurimis Sez. 1, n. 21537 del 11/3/2021, Esposito, Rv. 281226 - 01; Sez. 6, n. 27689 del 18/5/2021, Mollica, Rv. 281692- 01; Sez. 1, n. 1649 del 28/9/2021, dep. 2022, Esposito, Rv. 282485-01). A parere di questo Collegio la seconda tra le soluzioni interpretative appare preferibile anche per evitare la possibilità di una sequenza defatigante e inestinguibile di istanze revocatorie, con una chiara strumentalizzazione dell'istituto e della sua funzione. Su tali premesse, deve escludersi che, nel caso in esame, la cennata condizione di novità fosse sussistente, considerato che le prove in questione (quali contratti di appalto, fatture di cui erano parte le ditte dei ricorrenti, quietanze relative a somme versate dai clienti e ricevute dai medesimi ricorrenti, verbali di accertamento redatti dalla Guardia di Finanza, cedolini paga e dichiarazioni Unico) rientravano in una sfera di disponibilità degli interessati, trattandosi di documentazione che, all'epoca del provvedimento genetico e addirittura sin dagli anni '90, era in possesso degli stessi o, comunque, di soggetti ai medesimi legati da un rapporto professionale, sicché essa sarebbe stata agevolmente deducibile nel procedimento di prevenzione attraverso una condotta improntata alla normale diligenza. 2.2. Consegue alle considerazioni che precedono l'infondatezza anche del secondo motivo di doglianza, al primo strettamente correlato sul piano logico. Infatti, una volta escluso, rispetto alla richiamata documentazione, il carattere di prova nuova, le considerazioni di merito sviluppate dalla difesa non possono assumere, in alcun modo, rilievo. In ogni caso, ove si ritenesse di essere al cospetto, nel caso esaminato, di una prova nuova ammissibile, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare, in maniera ben più pregnante rispetto a quanto genericamente prospettato, che non vi era stata sproporzione tra le disponibilità dei ricorrenti e i conferimenti effettuati, da calcolare al netto dell'imposta evasa, secondo il noto orientamento giurisprudenziale che esclude possa tenersi conto, ai fini indicati, dei redditi fiscalmente non imponibili, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutte le utilità che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260244). Né varrebbe opinare che, nel caso in esame, oggetto di valutazione sia la capacità reddituale di un terzo, considerato che ove la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare del proposto potesse essere da costui giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1, n. 12629 del 16/1/2019, Macri', Rv. 274988 - 01; nella giurisprudenza successiva, tra le molte, v. Sez. 5, n. 19229 del 31/1/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 6, n. 35689 del 30/6/2021, Daricca, non massimata; Sez. 2, n. 20987 del 10/3/2021, Lotito, non nnassimata; Sez. 1, n. 12036 del 28/1/2021, Consiglio, non massimata). Sul punto, va, peraltro, osservato che la Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso avverso il decreto della Corte di appello di Bari di rigetto dell'impugnazione avverso il decreto di applicazione della confisca (proposto da [OSCURATO:PERSONA], Michele, Valentino e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D3 Immobiliare S.r.I., [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), aveva già affrontato la questione della eventuale sproporzione, evidenziando come non fosse stata offerta dalle parti alcuna prova della circostanza dedotta (v. pag. 20 della sentenza n. 20462 del 15/3/2018 della Seconda Sezione di questa Corte); ciò che conseguentemente comporta la configurabilità di una preclusione processuale sul tema dedotto, che non può certo essere riproposto in sede di revocazione. 3. Quanto all'ulteriore richiesta, formulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figlio e moglie del proposto), si contesta, sotto un primo profilo, la carenza di motivazione e violazione di legge in merito, rispettivamente, alla sussistenza del requisito della pericolosità del preposto e alla relativa perimetrazione temporale, alla luce delle modifiche introdotte all'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 a seguito dell'intervento parzialmente abrogativo della Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019. A tale riguardo, del tutto condivisibilmente il Giudice della revocazione ha ritenuto inammissibili le censure dirette a rivisitare la ricostruzione effettuata nel provvedimento divenuto definitivo a seguito della pronuncia della Corte di cassazione, senza che il ricorso abbia spiegato in che modo la sentenza della Consulta possa incidere sul giudizio di pericolosità del proposto, considerato che lo stesso era stato articolato a partire da una valutazione di pericolosità non soltanto generica, ma anche qualificata. Con riferimento a quest'ultima, le osservazioni difensive volte a censurare l'omessa valutazione della collocazione temporale degli acquisti finiscono per riproporre questioni che avrebbero dovuto essere devolute in occasione dell'impugnazione del provvedimento genetic e non certo in sede di revocazione, afferendo a profili non involti dalla cennata pronuncia della Consulta. Nella stessa prospettiva, con riferimento alle censure prospettate, con il quarto motivo, in relazione alla sproporzione tra i beni della Rizzi e la sua capacità reddituale, volte a dimostrare l'assenza del necessario collegamento temporale tra le attività delittuose del proposto e l'acquisizione dei beni oggetto di confisca, va parimenti ribadito che le argomentazioni difensive sono volte, in realtà, a censurare la ricostruzione compiuta dal giudice nel procedimento di prevenzione e a sollecitarne una nuova valutazione; operazione, questa, manifestamente inammissibile in questa sede. 3.1. Sotto altro profilo, la difesa lamenta l'omessa valutazione del dato relativo alla condanna per calunnia di Michele di Cuonzo, le cui dichiarazioni erano state poste a fondamento del giudizio di pericolosità formulato a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno, anche in questo caso il ricorso non indica, se non in maniera del tutto vaga, per quale ragione detta condanna dovrebbe disarticolare il giudizio di pericolosità a suo tempo formulato a carico del proposto. In quel frangente, infatti, come ricordato dall'ordinanza impugnata, il ruolo di Delvecchio all'interno della consorteria mafiosa facente capo a [OSCURATO:PERSONA] era emerso non soltanto a partire dalle dichiarazioni del predetto collaboratore, ma anche da ulteriori elementi, costituiti dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, dalle indagini di polizia giudiziaria sulla ricostruzione di episodi violenti, come il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile in concorrenza con Delvecchio, nonché dalle emergenze investigative relative a operazioni truffaldine attuate con metodi mafiosi ai danni di numerosi viticultori barlettani. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigett