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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 1950

Cassazione n. 18937/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1950 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 13/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile A.S.R.E.M. - [OSCURATO:PERSONA] del Molise; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di appello di Campobasso ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di truffa aggravata, così riqualificata l'originaria imputazione di peculato.

All'imputato è contestato, nella qualità di incaricato di pubblico servizio quale autista del Servizio veterinario dell'A.S.R.E.M., di essersi appropriato della somma complessiva di 112.827,19 euro di proprietà della stessa Asrem, utilizzando la tessera magnetica in suo possesso per ragioni del servizio e simulando rifornimenti presso un dato impianto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità, formulato sulla base dell'unico elemento di prova costituito dal possesso da parte dell'imputato della carta carburante al momento della sua restituzione; si evidenzia come alcun rilievo potesse essere attribuito ai tabulati relativi ai rapporti- ritenuti funzionali alla ripartizione del profitto- tra l'imputato e gli addetti all'impianto di distribuzione.

I tabulati, si aggiunge, rivelerebbero contatti brevi, avvenuti per un periodo di tempo esiguo e lo stesso responsabile del servizio veterinario avrebbe in dibattimento confermato la segnalazione da parte dello stesso ricorrente relativa alle anomalie di funzionamento del veicolo e chiarito come le annotazioni presenti nel libretto percorso sarebbero state riferibili a disposizioni orii nell'ambito della programmazione dell'attivit2\ P (così il ricorso).

Il giudizio di colpevolezza sarebbe fondato solo sull'assenza di una ricostruzione alternativa dei fatti da parte dell'imputato, senza tenere conto delle prove a discarico e senza considerare che non vi sarebbe la prova della simulazione dei rifornimenti al fine di appropriarsi delle somme attraverso l'uso della carta.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto all'aumento di pena, pari al doppio di quella base, inflitta a titolo di continuazione.

2.3. Con il terzo motivo ed il quarto si lamenta, rispettivamente, l'omessa motivazione quanto alla mancata acquisizione di nuove prove documentali strumentali al riconoscimento, negato dai Giudici di merito, delle circostanze attenuanti generiche; si fa riferimento alla copia delle valutazioni professionali dell'imputato da parte della Asrem, di gran lunga superiori alla media.

2.5. Con il quinto motivo si deduce l'omessa motivazione sulla eccezione di prescrizione; le condotte sarebbero state commesse dal 2.4.2013 al 22.1.2015 e 4 dunque, quanto meno i fatti - reato commessi fino al 22.1.2021, sarebbero estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo di ricorso.

2. Il primo motivo, relativo al giudizio di responsabilità, è inammissibile.

I Giudici di merito con motivazioni puntuali hanno ricostruito i fatti nel loro sviluppo storico e spiegato: a) le ragioni per cui è stata raggiunta la prova per cui in relazione ad una serie di transazioni - indicate analiticamente-, compiute con la carta di pagamento di cui aveva la disponibilità l'imputato, non era conseguito nessun rifornimento di carburante- nonostante l'esborso da parte dell'Asrem delle somme per cui si procede - ovvero un rifornimento inferiore rispetto a quello apparente; b) come l'imputato fosse parte di un accordo in ragione del quale gli addetti agli impianti provvedevano ad erogare il carburante non fornito ad Asrem ad ignari clienti senza contabilizzare i pagamenti da questi effettuati; c) perché le prove a discarico non avrebbero capacità dimostrativa adeguata (cfr. pag. 10- 11); d) perché sia stata raggiunta la prova certa del coinvolgimento dell'imputato nel meccanismo truffaldino.

In tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso è, da una parte, generico, e, dall'altra, tende a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione degli accadimenti.

Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. o una violazione di legge.

L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

3. Inammissibili sono anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente.

Quanto alla richiesta di acquisizione documentale (terzo motivo) relativa alla valutazione delle "performances" professionali dell'imputato, formulata solo in sede di conclusioni e finalizzata al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ad una diversa dosimetria della pena, si tratta di un motivo inammissibile, perché relativo ad una richiesta tardiva e generica, avendo la Corte di appello peraltro spiegato in modo adeguato, richiamando la sentenza di primo grado, perché l'imputato non sia meritevole delle circostanze attenuanti generiche (Tamilia non è incensurato, è gravato da un precedente per un reato in danno della Pubblica amministrazione, il fatto - reato per cui si procede, anche in relazione alla sua durata ed al numero di episodi, è obiettivamente grave) e perché si sia inflitto un aumento di pena per continuazione pari al doppio della pena base.

Nulla di specifico è stato dedotto.

4. È invece fondato il quinto motivo.

Nei confronti dell'imputato sono stati accertati numerosi episodi di truffa commessi dal 2/04/2013 al 22/01/2015.

In ragione del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, al momento in cui la sentenza impugnata fu pronunciata (13/05/2021) i reati commessi fino al 12.11.2013 erano dunque estinti per prescrizione.

Ne deriva che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente agli effetti penali, quanto agli episodi consumati sino alla data indicata, con conseguente rideterminazione della pena, quanto all'aumento per continuazione, che, in misura proporzionata, può essere ridotta, tenuto conto della diminuzione per la scelta del rito, a quella di anni due, mesi tre, giorni dieci di reclusione e euro 666 di multa.

La sentenza deve essere confermata quanto alle statuizioni civili; in assenza di una nota spesa da parte della costituita parte civile, che ha fatto pervenire solo le sue conclusioni, non è possibile procedere alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese per il presente grado di giudizio.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente agli episodi consumati fino al 12.11.2013 perché il reato è estinto per prescrizione e ridetermina la pena per la residua imputazione in anni due, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 666 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1950 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 13/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile A.S.R.E.M. - [OSCURATO:PERSONA] del Molise; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di appello di Campobasso ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di truffa aggravata, così riqualificata l'originaria imputazione di peculato. All'imputato è contestato, nella qualità di incaricato di pubblico servizio quale autista del Servizio veterinario dell'A.S.R.E.M., di essersi appropriato della somma complessiva di 112.827,19 euro di proprietà della stessa Asrem, utilizzando la tessera magnetica in suo possesso per ragioni del servizio e simulando rifornimenti presso un dato impianto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità, formulato sulla base dell'unico elemento di prova costituito dal possesso da parte dell'imputato della carta carburante al momento della sua restituzione; si evidenzia come alcun rilievo potesse essere attribuito ai tabulati relativi ai rapporti- ritenuti funzionali alla ripartizione del profitto- tra l'imputato e gli addetti all'impianto di distribuzione. I tabulati, si aggiunge, rivelerebbero contatti brevi, avvenuti per un periodo di tempo esiguo e lo stesso responsabile del servizio veterinario avrebbe in dibattimento confermato la segnalazione da parte dello stesso ricorrente relativa alle anomalie di funzionamento del veicolo e chiarito come le annotazioni presenti nel libretto percorso sarebbero state riferibili a disposizioni orii nell'ambito della programmazione dell'attivit2\ P (così il ricorso). Il giudizio di colpevolezza sarebbe fondato solo sull'assenza di una ricostruzione alternativa dei fatti da parte dell'imputato, senza tenere conto delle prove a discarico e senza considerare che non vi sarebbe la prova della simulazione dei rifornimenti al fine di appropriarsi delle somme attraverso l'uso della carta. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto all'aumento di pena, pari al doppio di quella base, inflitta a titolo di continuazione. 2.3. Con il terzo motivo ed il quarto si lamenta, rispettivamente, l'omessa motivazione quanto alla mancata acquisizione di nuove prove documentali strumentali al riconoscimento, negato dai Giudici di merito, delle circostanze attenuanti generiche; si fa riferimento alla copia delle valutazioni professionali dell'imputato da parte della Asrem, di gran lunga superiori alla media. 2.5. Con il quinto motivo si deduce l'omessa motivazione sulla eccezione di prescrizione; le condotte sarebbero state commesse dal 2.4.2013 al 22.1.2015 e 4 dunque, quanto meno i fatti - reato commessi fino al 22.1.2021, sarebbero estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo di ricorso. 2. Il primo motivo, relativo al giudizio di responsabilità, è inammissibile. I Giudici di merito con motivazioni puntuali hanno ricostruito i fatti nel loro sviluppo storico e spiegato: a) le ragioni per cui è stata raggiunta la prova per cui in relazione ad una serie di transazioni - indicate analiticamente-, compiute con la carta di pagamento di cui aveva la disponibilità l'imputato, non era conseguito nessun rifornimento di carburante- nonostante l'esborso da parte dell'Asrem delle somme per cui si procede - ovvero un rifornimento inferiore rispetto a quello apparente; b) come l'imputato fosse parte di un accordo in ragione del quale gli addetti agli impianti provvedevano ad erogare il carburante non fornito ad Asrem ad ignari clienti senza contabilizzare i pagamenti da questi effettuati; c) perché le prove a discarico non avrebbero capacità dimostrativa adeguata (cfr. pag. 10- 11); d) perché sia stata raggiunta la prova certa del coinvolgimento dell'imputato nel meccanismo truffaldino. In tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso è, da una parte, generico, e, dall'altra, tende a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione degli accadimenti. Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. o una violazione di legge. L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 3. Inammissibili sono anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. Quanto alla richiesta di acquisizione documentale (terzo motivo) relativa alla valutazione delle "performances" professionali dell'imputato, formulata solo in sede di conclusioni e finalizzata al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ad una diversa dosimetria della pena, si tratta di un motivo inammissibile, perché relativo ad una richiesta tardiva e generica, avendo la Corte di appello peraltro spiegato in modo adeguato, richiamando la sentenza di primo grado, perché l'imputato non sia meritevole delle circostanze attenuanti generiche (Tamilia non è incensurato, è gravato da un precedente per un reato in danno della Pubblica amministrazione, il fatto - reato per cui si procede, anche in relazione alla sua durata ed al numero di episodi, è obiettivamente grave) e perché si sia inflitto un aumento di pena per continuazione pari al doppio della pena base. Nulla di specifico è stato dedotto. 4. È invece fondato il quinto motivo. Nei confronti dell'imputato sono stati accertati numerosi episodi di truffa commessi dal 2/04/2013 al 22/01/2015. In ragione del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, al momento in cui la sentenza impugnata fu pronunciata (13/05/2021) i reati commessi fino al 12.11.2013 erano dunque estinti per prescrizione. Ne deriva che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente agli effetti penali, quanto agli episodi consumati sino alla data indicata, con conseguente rideterminazione della pena, quanto all'aumento per continuazione, che, in misura proporzionata, può essere ridotta, tenuto conto della diminuzione per la scelta del rito, a quella di anni due, mesi tre, giorni dieci di reclusione e euro 666 di multa. La sentenza deve essere confermata quanto alle statuizioni civili; in assenza di una nota spesa da parte della costituita parte civile, che ha fatto pervenire solo le sue conclusioni, non è possibile procedere alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese per il presente grado di giudizio. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente agli episodi consumati fino al 12.11.2013 perché il reato è estinto per prescrizione e ridetermina la pena per la residua imputazione in anni due, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 666 di multa. Dichiara inammissibile nel resto i
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