CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova dichiarativa, posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 640 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è esclusivamente quello che emerge dal contrasto tra il complessivo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di sindacarne la rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); considerato che, peraltro, il denunciato travisamento della prova dichiarativa non supera la "prova di resistenza" (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02), avendo la Corte argomentato la decisione sulla corretta identificazione dell'agente valorizzando altri elementi di prova (pag. 2, 3 e 4 della motivazione), in tutto differenti dalle affermazioni della persona offesa, che sono state anzi enfatizzate dalla Corte (pag. 5 della motivazione) per escludere l'aggravante della minorata difesa contestata e ritenuta dal giudice di primo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. D P.Q.M