CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 02766/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha ordinato, nel corso dell'udienza preliminare nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 7976/2019 r.g.n.r. a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., la restituzione degli atti al Pubblico ministero previa dichiarazione della nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. in quanto effettuata presso il difensore di ufficio in qualità di domiciliatario dei tre indagati sebbene egli avesse rifiutato la domiciliazione e non reiterata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna sulla base di un unico motivo con il quale deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice a quo, i tre indagati avevano inizialmente eletto domicilio presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, immediatamente contattata, aveva rifiutato la domiciliazione. Il rifiuto era stato poi portato a conoscenza dei tre indagati, i quali, assistiti da un interprete, avevano affermato di non essere in grado di indicare altro domicilio idoneo. Stante l'omessa elezione o indicazione di un domicilio idoneo, l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato validamente notificato presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e la menzione nella relata che la notifica era effettuata presso il difensore quale domiciliatario era una mera irregolarità, dovendo comunque la notifica avvenire presso il difensore ai sensi della disposizione citata. Sostiene il Procuratore della Repubblica che detta ordinanza ha comportato un'indebita regressione del procedimento, cosicché essa integrerebbe un atto abnorme. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Anche ipotizzando la validità della notifica ai tre indagati dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore d'ufficio che abbia rifiutato la domiciliazione — questione sulla quale deve rilevarsi un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, atteso che secondo una più recente pronuncia in tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, deve procedersi alla notificazione ai sensi degli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen., in quanto, se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4-bis dell'art. 162 cit. di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parli. di chi si trovi sottoposto a procedimento penale ed assistito da un difensore d'ufficio (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, Joseph, Rv. 281198), mentre secondo altre pronunce qualora il difensore d'ufficio non accetti la veste di domiciliatario e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile (Sez. 2, n. 10358 del 14/01/2020, Romanov, Rv. 278427; Sez. 2, n. 27935 del 03/05/2019, Rv. 276214) — l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, rilevata erroneamente la nullità di siffatta notifica e degli atti ad essa successivi, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero comunque non sarebbe abnorme, poiché i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto (Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, Chen, Rv. 269080; vedi pure per casi analoghi Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, D.M., Rv. 260069 e Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv. 258569). 2. In applicazione di detto principio, deve escludersi che il provvedimento impugnato in questa sede integri un atto abnorme, ben potendo il Pubblico ministero notificare nuovamente l'avviso suddetto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., laddove aderisca al secondo degli orientamenti sopra richiamati, la cui validità non risulta negata dal provvedimento impugnato in questa sede, o ai sensi artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen., qualora opti per il primo orientamento. Non rientrando il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari tra quelli abnormi e non essendo quindi esso impugnabile innanzi a questa Corte di cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. • I .2 24 C"•••I Così deciso il 24/11/2021.