CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25643/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NTMWB ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino con l'impugnata sentenza riformava parzialmente ex art. 599 bis c.p.p. la sentenza del G.u.p. di Torino nei confronti dell'imputato colpevole del delitto di rapina pluriaggravata. 2. Haqiqi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione dell'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art. 613 c.p.p., modificato dalla legge n. 103/2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo c.p.p.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spg...93 processu li e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 magio 2024 O [OSCURATO:PERSONA],èstensore La Presidente 02c-6 [OSCURATO:PERSONA],t Gi