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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024

Cassazione n. 35746/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Firenze ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (p. 4 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso in punto assorbimento del reato di oltraggio è manifestamente infondato, come anche le censure (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità, la gravità ed il numero dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Firenze ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (p. 4 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso in punto assorbimento del reato di oltraggio è manifestamente infondato, come anche le censure (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità, la gravità ed il numero dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] li
Sentenza Cassazione n. 35746/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris