Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24696/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37133/2019R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]in fallimento, in persona del curatore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce n. 1616 / 23 /1 9 , depositata il 21 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -IVA -Bonus quantitativi e qualitativi.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1616/23/19 del 21 / 05 /201 9 la Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 3937/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi in fallimento) avverso un avvis o di accertamentoper IVA relativa all’anno d’imposta 2007 .

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese erariali, l’avviso di accertamentoriguardava, tra l’altro, la rilevanza fiscale degli incentivi commerciali (cd. bonus) corrisposti alla società contribuente da [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuti bonus qualitativi soggetti a IVA ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

1.2. La CTRrigettava l’appello di AE affermando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) gli sconti riconosciuti da [OSCURATO:SOCIETA]. al concessionario erano di carattere misto: si trattava di bonus quantitativi, legati al raggiungimento di volumi prestabiliti di acquisti, la cui erogazione, peraltro, era condizionata al verificarsi del risultato qualitativo; b) ne conseguiva che lo sconto non poteva ritenersi soggetto a IVA come richiesto per i bonus qualitativi dall’art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.

2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato ad un unico motivo.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento non si costituiva in giudizio e erestava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente interpretato le clausole del contratto intervenuto tra Cons. est. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che i bonus riconosciuti dalla prima alla seconda non siano di carattere qualitativo.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di IVA, qualora i "bonus", erogati dalla casa automobilistica al concessionario per il raggiungimento di obbiettivi quantitativi e qualitativi, abbiano, in concreto, natura mista, in quanto il riconoscimento dello sconto sia collegato ad obbligazioni qualitative non autonome ma funzionali alla realizzazione dell'obbiettivo quantitivo (al cui verificarsi è condizionata l'esigibilità del "bonus"), sì da determinare una riduzione dei prezzi praticati dalla casa madre, ad essi trova applicazione il regime fiscale riservato agli "abbuoni o sconti" di cui all'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633» (Cass. n. 11398 del 03/06/2015).

1.3. Nel caso di specie, la CTR, sulla base dell’esame del contratto tra le parti, ha ritenuto che i bonus riconosciuti dalla casa madre a l concessionario siano di natura mista: il raggiungimento del risultato di vendita è condizione necessaria all’ottenimento dello sconto, ma non sufficiente, dovendo il concessionario rispettare alcuni standard qualitativi.

1.3.1. In altri termini, senza il rispetto degli standard qualitativi [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe potuto ottenere lo sconto sugli acquisti precedentemente effettuati, con una conseguente funzionalizzazione della prima prestazione, priva di autonomia,alla seconda.

1.4. Così statuendo, la CTR ha pienamente rispettato il superiore principio di diritto e la diversa prospettazione di AE passa attraverso una diversa interpretazione del contratto inter partes, interpretazione che si rivela inammissibile per due ordini di ragioni.

1.5. In primo luogo, costituisce principio consolidato quello per il quale «Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far Cons. est.

G.M.

Nonno valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (così, da ultimo, Cass. n. 9461 del 09/04/2021; si vedano altresì, ex multis, Cass. n. 873 del 16/01/2019; Cass. n. 16987 del 27/06/2018; Cass. n. 28319 del 28/11/2017; Cass.n. 27136 del 15/11/2017; Cass. n. 17168 del 09/10/2012).

1.5.1. Nel caso di specie, la ricorrente ha effettivamente denunciato la violazione dei canoni ermeneutici relativi alla interpretazione delle clausole nel loro complesso e del comportamento, anche successivo, delle parti, ma tali affermazioni si rivelano del tutto generiche, non essendo stato chiarito perché l’interpretazione fornita dalla CTR – evidentemente differente da quella sostenuta dalla ricorrente –debba ritenersi scorretta.

1.6. In secondo luogo, la ricorrente si è limitata a trascrivere solo in parte le clausole contrattuali che la stessa assume necessario interpretare nel loro complesso, senza allegare il contratto al ricorso e senza indicare specificamente dove rinvenirlo negli atti di causa, con ciò contravvenendo al principio di autosufficienza (cfr. Cass.

S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).

2. In conclusione, il ricorso va rigettato.

2.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio della curatela fall

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37133/2019R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]in fallimento, in persona del curatore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce n. 1616 / 23 /1 9 , depositata il 21 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -IVA -Bonus quantitativi e qualitativi.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1616/23/19 del 21 / 05 /201 9 la Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 3937/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi in fallimento) avverso un avvis o di accertamentoper IVA relativa all’anno d’imposta 2007 . 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese erariali, l’avviso di accertamentoriguardava, tra l’altro, la rilevanza fiscale degli incentivi commerciali (cd. bonus) corrisposti alla società contribuente da [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuti bonus qualitativi soggetti a IVA ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 1.2. La CTRrigettava l’appello di AE affermando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) gli sconti riconosciuti da [OSCURATO:SOCIETA]. al concessionario erano di carattere misto: si trattava di bonus quantitativi, legati al raggiungimento di volumi prestabiliti di acquisti, la cui erogazione, peraltro, era condizionata al verificarsi del risultato qualitativo; b) ne conseguiva che lo sconto non poteva ritenersi soggetto a IVA come richiesto per i bonus qualitativi dall’art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento non si costituiva in giudizio e erestava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente interpretato le clausole del contratto intervenuto tra Cons. est. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che i bonus riconosciuti dalla prima alla seconda non siano di carattere qualitativo. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di IVA, qualora i "bonus", erogati dalla casa automobilistica al concessionario per il raggiungimento di obbiettivi quantitativi e qualitativi, abbiano, in concreto, natura mista, in quanto il riconoscimento dello sconto sia collegato ad obbligazioni qualitative non autonome ma funzionali alla realizzazione dell'obbiettivo quantitivo (al cui verificarsi è condizionata l'esigibilità del "bonus"), sì da determinare una riduzione dei prezzi praticati dalla casa madre, ad essi trova applicazione il regime fiscale riservato agli "abbuoni o sconti" di cui all'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633» (Cass. n. 11398 del 03/06/2015). 1.3. Nel caso di specie, la CTR, sulla base dell’esame del contratto tra le parti, ha ritenuto che i bonus riconosciuti dalla casa madre a l concessionario siano di natura mista: il raggiungimento del risultato di vendita è condizione necessaria all’ottenimento dello sconto, ma non sufficiente, dovendo il concessionario rispettare alcuni standard qualitativi. 1.3.1. In altri termini, senza il rispetto degli standard qualitativi [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe potuto ottenere lo sconto sugli acquisti precedentemente effettuati, con una conseguente funzionalizzazione della prima prestazione, priva di autonomia,alla seconda. 1.4. Così statuendo, la CTR ha pienamente rispettato il superiore principio di diritto e la diversa prospettazione di AE passa attraverso una diversa interpretazione del contratto inter partes, interpretazione che si rivela inammissibile per due ordini di ragioni. 1.5. In primo luogo, costituisce principio consolidato quello per il quale «Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far Cons. est. G.M. Nonno valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (così, da ultimo, Cass. n. 9461 del 09/04/2021; si vedano altresì, ex multis, Cass. n. 873 del 16/01/2019; Cass. n. 16987 del 27/06/2018; Cass. n. 28319 del 28/11/2017; Cass.n. 27136 del 15/11/2017; Cass. n. 17168 del 09/10/2012). 1.5.1. Nel caso di specie, la ricorrente ha effettivamente denunciato la violazione dei canoni ermeneutici relativi alla interpretazione delle clausole nel loro complesso e del comportamento, anche successivo, delle parti, ma tali affermazioni si rivelano del tutto generiche, non essendo stato chiarito perché l’interpretazione fornita dalla CTR – evidentemente differente da quella sostenuta dalla ricorrente –debba ritenersi scorretta. 1.6. In secondo luogo, la ricorrente si è limitata a trascrivere solo in parte le clausole contrattuali che la stessa assume necessario interpretare nel loro complesso, senza allegare il contratto al ricorso e senza indicare specificamente dove rinvenirlo negli atti di causa, con ciò contravvenendo al principio di autosufficienza (cfr. Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022). 2. In conclusione, il ricorso va rigettato. 2.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio della curatela fall
Sentenza Cassazione n. 24696/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris