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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43979/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata determinazione dell'aumento di pena per la continuazione in nove mesi e di sessanta euro di multa per il delitto di atti persecutori contestato al capo 2); Considerato che il primo è manifestamente infondato, in quanto secondo le statuizioni relative alla determinazione della pena da parte del giudice di merito sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico; Rilevato che la Corte di appello ha motivato implicitamente la determinazione della pena in applicazione della disciplina della continuazione in relazione alla gravità delle condotte accertate di atti persecutori e in misura non illogica in relazione all'entità e alla durata delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata determinazione dell'aumento di pena per la continuazione in nove mesi e di sessanta euro di multa per il delitto di atti persecutori contestato al capo 2); Considerato che il primo è manifestamente infondato, in quanto secondo le statuizioni relative alla determinazione della pena da parte del giudice di merito sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico; Rilevato che la Corte di appello ha motivato implicitamente la determinazione della pena in applicazione della disciplina della continuazione in relazione alla gravità delle condotte accertate di atti persecutori e in misura non illogica in relazione all'entità e alla durata delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre
Sentenza Cassazione n. 43979/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris