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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 1995

Cassazione n. 40570/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 20239/25 Ritenuto che il motivo sulla confisca del denaro in sequestro, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90 è generico in quanto censura la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura dell'asserita provenienza lecita del bene confiscato, a fronte della motivata assenza di documentati redditi leciti a giustificazione della provenienza del denaro, considerato che la confisca prevista dall'art. 85 -bis d.P.R. 309/90 presuppone unicamente, oltre alla condanna per il reato previsto dall'art. 73 dello stesso testo di legge, (compresa l'ipotesi del comma quinto a seguito della modifica introdotta dal d.l. n.123/2023 convertito, con modificazioni, nella legge n. 159 del 2023) che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] i liere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 20239/25 Ritenuto che il motivo sulla confisca del denaro in sequestro, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90 è generico in quanto censura la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura dell'asserita provenienza lecita del bene confiscato, a fronte della motivata assenza di documentati redditi leciti a giustificazione della provenienza del denaro, considerato che la confisca prevista dall'art. 85 -bis d.P.R. 309/90 presuppone unicamente, oltre alla condanna per il reato previsto dall'art. 73 dello stesso testo di legge, (compresa l'ipotesi del comma quinto a seguito della modifica introdotta dal d.l. n.123/2023 convertito, con modificazioni, nella legge n. 159 del 2023) che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] i liere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40570/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris