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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 30773/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7454/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù diprocura speciale, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato con la stessa in Roma , alla via [OSCURATO:PERSONA] n° 41, scala B int. 1, presso gli avv.ti Katia ed [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempor e, rappresentatadall’ Avvocatura Generale dello Stat o e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia, n. 2180/16, depositata il 22 settembre 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Commissione tributaria provinciale di Foggia, che aveva accolto il ricorso dello stesso contribuente avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso del sessanta per cento dell’Irpef relativa agli anni d’imposta dal 2002 al 2008, in ragione della legge 28 gennaio 2009, n.2, che ha previsto agevolazioni conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Foggia nel 2002.

L’Agenzia delle entrate si difendecon controricorso.

Considerato che: 1.Con il primo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del DPR 602/73 in relazione all'art. 360 n° 3 c.p.c.», deducendo il contribuente di aver presentato la domanda di rimborso in data 15ottobre 2013, quindi tempestivamente ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede il termine decadenziale di quarantotto mesi dal versamento del quale si chiede la ripetizione.

Avrebbe pertanto errato la CTR nel ritenere applicabile il termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dichiarando il contribuente decaduto dal diritto al rimborso.

Il motivo è infondato e va respinto.

Infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte(anche relativa a benefici conseguenti ad altri eventi sismici, ma per quanto qui rileva sovrapponibili alla fattispecie in decisione) “In tema dirimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte direttenon dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiestaentro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente setali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2,del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (Cass. 11/12/2019, n. 32309).

Tale pronuncia è conforme ad un costante orientamento (cfr. Cass.20/12/2012, n. 23589, secondo cui “vertendosi in tema di rimborsodi versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e talidivenute in forza di normativa successiva al pagamento – la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del D.P.R. n.602 del 1973, art. 38 evocato dall'Agenzia ricorrente, ma a quella,residuale, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, cheprevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr. Cass. 3575/10, 10838/05)”.

Ne consegue che il termine decadenziale applicabile alla fattispecie,in cui l’importo era originariamente dovuto ed è divenutorimborsabile solo a seguito dello jus superveniens (legge n. 2 del 2009) è appunto quello biennale.

In ordine alla determinazione del dies a quo dal quale computare il termine per il rimborso, esso deve individuarsi nella data di entrata in vigore ( 29 gennaio 2009) della stessa legge n. 2 del 2009 che, convertendo il d.l. 29 novembre 2008, n. 185 , ha previsto, all’art. 6, comma 4-bis, l’applicazione, per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, delle disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, relativo alla definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

Infatti, l’inizio della decorrenza del termine decadenziale non puòche essere ricollegato alla data di entrata in vigore della previsionedi cui all’art. 6, comma 4-bis, della legge n. 2 del 2009, poiché l’emanazionedi tale disposizione, segnando l'insorgenza del diritto restitutorio, costituisceil presupposto della pretesa restituzione, che il d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, individua quale dies a quodel prescritto termine di decadenza(arg., ex plurimis, da Cass. 20/12/2012 , n. 23589 ; Cass. 22 giugno 2023, n. 21891; Cass. 12/09/2023, n. 26380).Peraltro, in ordine all’individuazione del dies a quo del termine decadenziale in coincidenza con l’entrata in vigore della disposizione che ha riconosciuto il relativo diritto, nulla ha dedotto in contrario lo stesso ricorrente., Tanto premesso, è pacifico che, come rilevato nella sentenza impugnata, la domanda di rimborso venne presentata dal contribuente in data 15 ottobre 2013, e quindi dopo che era scaduto (il 29 gennaio 2011) il termine biennale decorrente dal 29 gennaio 2009.

Giova peraltro aggiungere che, come dedotto dall’Amministrazione, sarebbe comunque scaduto (il 29 gennaio 2013), alla data della domanda, finanche il termine di quarantotto mesi erroneamente invocato dal contribuente 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione della L. n° 289 del 2002 art.9 comma 17, della L. n° 212 del 2000 art. 3 e degli artt. 2033, 2934 e 2943 cc e segg.», deducendo il contribuente che il diritto a fruire dell’agevolazione deve essere riconosciuto non solo a chi non avesse effettuato i versamenti delle imposte nei periodi in questione, ma anche a chi, avendole invece già pagate, ne pretende il rimborso.

Il motivo è inammissibile, atteso che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha negato il diritto al rimborso non perché esso non spettasse, in astratto, originariamente al contribuente, ma in quanto quest’ultimo era decaduto dal relativo esercizio.

Non vi è chi non veda, quindi, come tale decisione presupponga proprio l’originario riconoscimento, in astratto, al ricorrente di quel diritto al rimborso (dal cui esercizio egli è poi decaduto) di cui si discute, in contrasto logico con la censura qui in esame. 3.Al rigetto del primo motivo consegue l’assorbimento de l terzo, con il quale si lamenta «Violazione e falsa applicazione del regolamento (UE) n° 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo alla applicazione degli artt.li 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"». 4.Spese di legittimità per soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7454/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù diprocura speciale, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato con la stessa in Roma , alla via [OSCURATO:PERSONA] n° 41, scala B int. 1, presso gli avv.ti Katia ed [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempor e, rappresentatadall’ Avvocatura Generale dello Stat o e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia, n. 2180/16, depositata il 22 settembre 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Commissione tributaria provinciale di Foggia, che aveva accolto il ricorso dello stesso contribuente avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso del sessanta per cento dell’Irpef relativa agli anni d’imposta dal 2002 al 2008, in ragione della legge 28 gennaio 2009, n.2, che ha previsto agevolazioni conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Foggia nel 2002. L’Agenzia delle entrate si difendecon controricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del DPR 602/73 in relazione all'art. 360 n° 3 c.p.c.», deducendo il contribuente di aver presentato la domanda di rimborso in data 15ottobre 2013, quindi tempestivamente ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede il termine decadenziale di quarantotto mesi dal versamento del quale si chiede la ripetizione. Avrebbe pertanto errato la CTR nel ritenere applicabile il termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dichiarando il contribuente decaduto dal diritto al rimborso. Il motivo è infondato e va respinto. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte(anche relativa a benefici conseguenti ad altri eventi sismici, ma per quanto qui rileva sovrapponibili alla fattispecie in decisione) “In tema dirimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte direttenon dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiestaentro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente setali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2,del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (Cass. 11/12/2019, n. 32309). Tale pronuncia è conforme ad un costante orientamento (cfr. Cass.20/12/2012, n. 23589, secondo cui “vertendosi in tema di rimborsodi versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e talidivenute in forza di normativa successiva al pagamento – la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del D.P.R. n.602 del 1973, art. 38 evocato dall'Agenzia ricorrente, ma a quella,residuale, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, cheprevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr. Cass. 3575/10, 10838/05)”. Ne consegue che il termine decadenziale applicabile alla fattispecie,in cui l’importo era originariamente dovuto ed è divenutorimborsabile solo a seguito dello jus superveniens (legge n. 2 del 2009) è appunto quello biennale. In ordine alla determinazione del dies a quo dal quale computare il termine per il rimborso, esso deve individuarsi nella data di entrata in vigore ( 29 gennaio 2009) della stessa legge n. 2 del 2009 che, convertendo il d.l. 29 novembre 2008, n. 185 , ha previsto, all’art. 6, comma 4-bis, l’applicazione, per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, delle disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, relativo alla definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. Infatti, l’inizio della decorrenza del termine decadenziale non puòche essere ricollegato alla data di entrata in vigore della previsionedi cui all’art. 6, comma 4-bis, della legge n. 2 del 2009, poiché l’emanazionedi tale disposizione, segnando l'insorgenza del diritto restitutorio, costituisceil presupposto della pretesa restituzione, che il d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, individua quale dies a quodel prescritto termine di decadenza(arg., ex plurimis, da Cass. 20/12/2012 , n. 23589 ; Cass. 22 giugno 2023, n. 21891; Cass. 12/09/2023, n. 26380).Peraltro, in ordine all’individuazione del dies a quo del termine decadenziale in coincidenza con l’entrata in vigore della disposizione che ha riconosciuto il relativo diritto, nulla ha dedotto in contrario lo stesso ricorrente., Tanto premesso, è pacifico che, come rilevato nella sentenza impugnata, la domanda di rimborso venne presentata dal contribuente in data 15 ottobre 2013, e quindi dopo che era scaduto (il 29 gennaio 2011) il termine biennale decorrente dal 29 gennaio 2009. Giova peraltro aggiungere che, come dedotto dall’Amministrazione, sarebbe comunque scaduto (il 29 gennaio 2013), alla data della domanda, finanche il termine di quarantotto mesi erroneamente invocato dal contribuente 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione della L. n° 289 del 2002 art.9 comma 17, della L. n° 212 del 2000 art. 3 e degli artt. 2033, 2934 e 2943 cc e segg.», deducendo il contribuente che il diritto a fruire dell’agevolazione deve essere riconosciuto non solo a chi non avesse effettuato i versamenti delle imposte nei periodi in questione, ma anche a chi, avendole invece già pagate, ne pretende il rimborso. Il motivo è inammissibile, atteso che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha negato il diritto al rimborso non perché esso non spettasse, in astratto, originariamente al contribuente, ma in quanto quest’ultimo era decaduto dal relativo esercizio. Non vi è chi non veda, quindi, come tale decisione presupponga proprio l’originario riconoscimento, in astratto, al ricorrente di quel diritto al rimborso (dal cui esercizio egli è poi decaduto) di cui si discute, in contrasto logico con la censura qui in esame. 3.Al rigetto del primo motivo consegue l’assorbimento de l terzo, con il quale si lamenta «Violazione e falsa applicazione del regolamento (UE) n° 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo alla applicazione degli artt.li 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"». 4.Spese di legittimità per soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
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