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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19037/2026

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procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domiciliodigitale come in atti- resistente –avverso l’ordinanza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Gottopubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa nel procedimento iscritto al N. 211/2025R.G.;N. 23010/25 R.G.

Numero registro generale 23010/2025Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale delData pubblicazione 11/06/202615.4.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che- con ordinanza del 17.10.2025, il Giudice di pace di Barcellona P.G., aisensi dell’art. 295 c.p.c., dispose la sospensione del giudizio iscritto al N.211/2025 R.G. – promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per la restituzione di somme da questi incassate qualeprocuratore antistatario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in forza di sentenza di primo grado n. 253/2016 del Tribunale diBarcellona P.G., tuttavia riformata dalla Corte d’appello di Messina consentenza n. 173/2021 – giacché tale ultima sentenza era stata impugnatadai Galofaro con ricorso per cassazione, iscritto al n. 32085/2021 R.G. enon ancora definito;- ritenne infatti il G.d.p. che l’esito del predetto giudizio di legittimitàassumesse “precipua importanza al fine di potere valutare in mododefinitivo la sussistenza dei presupposti circa il fondamento delladomanda proposta in questa sede, essendo per ciò stesso ravvisabili gliestremi per la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del giudizio dequo”;- avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessariodi competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi, cui resistecon “controricorso” l’avv. [OSCURATO:PERSONA];- il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendoaccogliersi il regolamento e disporsi la prosecuzione del giudizio;Numero registro generale 23010/2025N. 23010/25 R.G.

Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026Data pubblicazione 11/06/2026- entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa;- il resistente ha anche depositato “note di replica alle conclusioni delProcuratore Generale”;Considerato che- con il primo motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degliartt. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 111 cost., in riferimento all'art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ.”; invocando la relativagiurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10027/2012; Cass. n.21763/2021), si sostiene che, quando tra due giudizi esista un rapportodi pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito consentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudiziopregiudicato non può essere disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma soloin via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.; avrebbe dunqueerrato il Giudice di pace sia nel ritenere che tra i due processi in discorsosussista un rapporto di pregiudizialità tecnica, sia perché avrebbe al piùpotuto disporsi la sospensione facoltativa, non quella necessaria; sisostiene ancora che la sospensione necessaria non può essere dispostain caso di rapporto di mera pregiudizialità logica tra due cause, come nellaspecie, tanto più che l’art. 295 c.p.c. presuppone la coincidenza deisoggetti impegnati nelle cause in questione, il che nella specie è inveceda escludere;- con il secondo motivo si denuncia la “Nullità della sentenza per vizio dimotivazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) Motivazione insufficiente: generica omeramente apparente”; si sostiene che la decisione impugnata non èNumero registro generale 23010/2025N. 23010/25 R.G.

Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026Data pubblicazione 11/06/2026sorretta da argomenti tali da consentire la comprensione dell’iter logico-giuridico a sostegno della decisione;Ritenuto che- anzitutto, è da rilevare l’inammissibilità della seconda memoria delresistente, depositata in data 30.3.2026 alle ore 11,35, in replica alleconclusioni formulate dal Procuratore Generale: infatti, con il depositodelle “Memorie illustrative” depositate in pari data, ma alle ore 9,03, ilresistente ha consumato il relativo potere processuale, non essendoprevista dal codice di rito una simile duplicazione e, d’altra parte, essendoconsentito replicare sia alla parte privata che alla parte pubblica conun’unica memoria illustrativa ex art. 380-bis1, comma 1, c.p.c., inerenteal rito camerale, senz’altro applicabile al procedimento ex art. 47 c.p.c.;- ciò posto, vanno disattese tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorsosollevate dal resistente, perché infondate;- infatti, è indubbio che non sussista nessuna incertezza sulla naturadell’impugnazione proposta dalla Lombardo, atteso che – al di làdell’erroneo riferimento al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,indicato nella rubrica del primo motivo – col regolamento di competenzasi denuncia pur sempre “la violazione o la falsa applicazione di unanorma di diritto sulla competenza (così Cass. n. 1243/1962; il principio,ovviamente, è applicabile al tema suscettibile di essere denunciato colregolamento, dunque anche alle disposizioni in tema di sospensione);- altrettanto indubbio è che il regolamento necessario di competenza,come espressamente stabilito dall’art. 42 c.p.c., possa essere utilizzatoNumero registro generale 23010/2025N. 23010/25 R.G.

Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026Data pubblicazione 11/06/2026anche contro le ordinanze che dichiarano la sospensione del processo exart. 295 c.p.c., come nel caso che occupa: la giurisprudenza invocata dalresistente, infatti, concerne l’opposta ipotesi, ossia quella in cui il giudicedi merito abbia negato la sospensione; va pure soggiunto che, purtrattandosi di ordinanza emessa dal giudice di pace, non trovaapplicazione l’art. 46 c.p.c. (che esclude la proponibilità del regolamentoex artt. 42 e 43 c.p.c. avverso le decisioni di quel giudice), giacché lasuddetta disposizione riguarda la sola pronuncia sulla competenza, nonanche sulla sospensione (Cass. n. 27994/2017);- ancora, infondata è l’eccezione sulla pretesa genericità dei motivi exart. 366 c.p.c., giacché le questioni poste col ricorso sonosufficientemente argomentate; d’altra parte, è noto che, in materia diregolamento di competenza, “i poteri di indagine e di valutazione, anchein fatto, della S.C. possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utileacquisito al processo sino a quel momento, senza essere limitati dalcontenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possonoconseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nelgiudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorsoper regolamento di competenza” (così, ex multis, Cass. n. 32276/2025),il che vale anche in relazione alla sospensione del processo;- irrilevante, infine, è la materia indicata dal ricorrente all’atto dellaiscrizione a ruolo del ricorso, giacché ciò che rileva è la natura intrinsecadell’atto e che esso rispetti, nella sostanza, le disposizioni inerenti allasuddetta natura, come nella specie è fuori discussione;Numero registro generale 23010/2025N. 23010/25 R.G.

Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026Data pubblicazione 11/06/2026- ciò posto, il ricorso va accolto per una ragione ancora più assorbenterispetto a quelle ventilate dalla ricorrente e dallo stesso ProcuratoreGenerale; ragione che questa Corte deve rilevare nell’esercizio dei propripoteri di ufficio nel giudizio di regolamento: infatti, nel caso di eventualecassazione della sentenza d’appello all’esito del giudizio iscritto al N.32085/2021 R.G. promosso dai Galofaro, la sentenza di primo grado – sucui si fondava l’esazione delle somme per spese di lite da parte delprocuratore antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA] – non revivisce comunque (v.

Cass.n. 16934/2013; Cass. n. 29021/2018; e molte altre), sicché l’esito delgiudizio di legittimità non esclude che il pagamento ricevuto dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], in forza della suddetta sentenza, è oramai definitivamente privodi giustificazione, né potrà comunque riacquisirla;- infatti, nel caso di eventuale accoglimento del suddetto ricorso da partedi questa Corte, il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovadeterminazione sulle spese del primo grado, neppure potendoconfigurarsi il giudizio di rinvio come vero e proprio giudizio d’appello(fermo l’eventuale giudicato interno formatosi su una o più questioni),qualora – come nel caso che occupa – quel giudizio di rinvio debbanecessariamente prospettarsi come “prosecutorio” (v. ex multis Cass. n.23314/2018);- per tale assorbente ragione, dunque, non può configurarsi alcunapregiudizialità tecnico-giuridica ex art. 295 c.p.c. tra i due giudizi indiscorso, sicché va disposta la prosecuzione del giudizio erroneamentesospeso dal Giudice di pace barcellonese;Numero registro generale 23010/2025N. 23010/25 R.G.

Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026Data pubblicazione 11/06/2026- si deve aggiungere ancora, ad ulteriore esplicazione di quanto rilevato,che il potere sospensivo non era nemmeno esercitabile e ciò perché, unavolta considerato che la sentenza di appello che abbia riformato lasentenza di primo grado, pur impugnata in Cassazione, resta comunqueefficace, la si deve considerare idonea a reggere automaticamente lapretesa di restituzione delle spese già liquidate dalla sentenza di primogrado;- infatti, la sua efficacia in tale senso, cioè come giustificativa dell’obbligorestitutorio, non può essere disconosciuta con la sua sospensione e ciònemmeno ai sensi dell’art. 337 c.p.c. (norma che – a rigore ed almeno inlinea astratta – sarebbe stata applicabile, trattandosi di invocare nelgiudizio davanti al giudice di pace il decisum di altro giudizio).

Invero,occorre considerare che la pretesa restitutoria delle spese pagate sullabase della sentenza di primo grado, stante l’immediata efficacia dellasentenza di appello, non poteva subire alcun effetto dalla ipoteticasospensione del giudizio, se non conseguentemente all’adozione di unprovvedimento ex art. 373 c.p.c. riguardo alla sentenza di appello;- in pratica, si deve ritenere che, una volta riformata una sentenza diprimo grado ed impugnata quella di appello in Cassazione, il venir menodella condanna alle spese disposta in primo grado origina una pretesarestitutoria delle spese che non può subire sospensione quanto alla suacogenza se non per il tramite della sospensione dell’efficacia lato sensuesecutiva della sentenza di appello;Numero registro generale 23010/2025N. 23010/25 R.G.

Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026Data pubblicazione 11/06/2026- in definitiva, va disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudicedi pace di Barcellona P.G., con termine di tre mesi dalla comunicazionedella presente ordinanza per la riassunzione;- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzadel resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario;- va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte ricorrentevincitrice, non ravvisandosene i presupposti; P.Q.Mla Corte dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice di pace diBarcellona P.G., con termine di tre mesi dalla comunicazione del depositodella presente per la riassunzione; condanna il resistente alla rifusionedelle spese in favore della ricorrente, che liquida in € 2.800,00 percompensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spesegenerali in misura del 15%, oltre accessori di legge, con distrazione infavore del procuratore antistatario; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, il giorno 15.4.2025.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domiciliodigitale come in atti- resistente –avverso l’ordinanza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Gottopubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa nel procedimento iscritto al N. 211/2025R.G.;N. 23010/25 R.G. Numero registro generale 23010/2025Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale delData pubblicazione 11/06/202615.4.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che- con ordinanza del 17.10.2025, il Giudice di pace di Barcellona P.G., aisensi dell’art. 295 c.p.c., dispose la sospensione del giudizio iscritto al N.211/2025 R.G. – promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per la restituzione di somme da questi incassate qualeprocuratore antistatario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in forza di sentenza di primo grado n. 253/2016 del Tribunale diBarcellona P.G., tuttavia riformata dalla Corte d’appello di Messina consentenza n. 173/2021 – giacché tale ultima sentenza era stata impugnatadai Galofaro con ricorso per cassazione, iscritto al n. 32085/2021 R.G. enon ancora definito;- ritenne infatti il G.d.p. che l’esito del predetto giudizio di legittimitàassumesse “precipua importanza al fine di potere valutare in mododefinitivo la sussistenza dei presupposti circa il fondamento delladomanda proposta in questa sede, essendo per ciò stesso ravvisabili gliestremi per la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del giudizio dequo”;- avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessariodi competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi, cui resistecon “controricorso” l’avv. [OSCURATO:PERSONA];- il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendoaccogliersi il regolamento e disporsi la prosecuzione del giudizio;Numero registro generale 23010/2025N. 23010/25 R.G. Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026Data pubblicazione 11/06/2026- entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa;- il resistente ha anche depositato “note di replica alle conclusioni delProcuratore Generale”;Considerato che- con il primo motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degliartt. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 111 cost., in riferimento all'art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ.”; invocando la relativagiurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10027/2012; Cass. n.21763/2021), si sostiene che, quando tra due giudizi esista un rapportodi pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito consentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudiziopregiudicato non può essere disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma soloin via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.; avrebbe dunqueerrato il Giudice di pace sia nel ritenere che tra i due processi in discorsosussista un rapporto di pregiudizialità tecnica, sia perché avrebbe al piùpotuto disporsi la sospensione facoltativa, non quella necessaria; sisostiene ancora che la sospensione necessaria non può essere dispostain caso di rapporto di mera pregiudizialità logica tra due cause, come nellaspecie, tanto più che l’art. 295 c.p.c. presuppone la coincidenza deisoggetti impegnati nelle cause in questione, il che nella specie è inveceda escludere;- con il secondo motivo si denuncia la “Nullità della sentenza per vizio dimotivazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) Motivazione insufficiente: generica omeramente apparente”; si sostiene che la decisione impugnata non èNumero registro generale 23010/2025N. 23010/25 R.G. Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026Data pubblicazione 11/06/2026sorretta da argomenti tali da consentire la comprensione dell’iter logico-giuridico a sostegno della decisione;Ritenuto che- anzitutto, è da rilevare l’inammissibilità della seconda memoria delresistente, depositata in data 30.3.2026 alle ore 11,35, in replica alleconclusioni formulate dal Procuratore Generale: infatti, con il depositodelle “Memorie illustrative” depositate in pari data, ma alle ore 9,03, ilresistente ha consumato il relativo potere processuale, non essendoprevista dal codice di rito una simile duplicazione e, d’altra parte, essendoconsentito replicare sia alla parte privata che alla parte pubblica conun’unica memoria illustrativa ex art. 380-bis1, comma 1, c.p.c., inerenteal rito camerale, senz’altro applicabile al procedimento ex art. 47 c.p.c.;- ciò posto, vanno disattese tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorsosollevate dal resistente, perché infondate;- infatti, è indubbio che non sussista nessuna incertezza sulla naturadell’impugnazione proposta dalla Lombardo, atteso che – al di làdell’erroneo riferimento al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,indicato nella rubrica del primo motivo – col regolamento di competenzasi denuncia pur sempre “la violazione o la falsa applicazione di unanorma di diritto sulla competenza (così Cass. n. 1243/1962; il principio,ovviamente, è applicabile al tema suscettibile di essere denunciato colregolamento, dunque anche alle disposizioni in tema di sospensione);- altrettanto indubbio è che il regolamento necessario di competenza,come espressamente stabilito dall’art. 42 c.p.c., possa essere utilizzatoNumero registro generale 23010/2025N. 23010/25 R.G. Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026Data pubblicazione 11/06/2026anche contro le ordinanze che dichiarano la sospensione del processo exart. 295 c.p.c., come nel caso che occupa: la giurisprudenza invocata dalresistente, infatti, concerne l’opposta ipotesi, ossia quella in cui il giudicedi merito abbia negato la sospensione; va pure soggiunto che, purtrattandosi di ordinanza emessa dal giudice di pace, non trovaapplicazione l’art. 46 c.p.c. (che esclude la proponibilità del regolamentoex artt. 42 e 43 c.p.c. avverso le decisioni di quel giudice), giacché lasuddetta disposizione riguarda la sola pronuncia sulla competenza, nonanche sulla sospensione (Cass. n. 27994/2017);- ancora, infondata è l’eccezione sulla pretesa genericità dei motivi exart. 366 c.p.c., giacché le questioni poste col ricorso sonosufficientemente argomentate; d’altra parte, è noto che, in materia diregolamento di competenza, “i poteri di indagine e di valutazione, anchein fatto, della S.C. possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utileacquisito al processo sino a quel momento, senza essere limitati dalcontenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possonoconseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nelgiudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorsoper regolamento di competenza” (così, ex multis, Cass. n. 32276/2025),il che vale anche in relazione alla sospensione del processo;- irrilevante, infine, è la materia indicata dal ricorrente all’atto dellaiscrizione a ruolo del ricorso, giacché ciò che rileva è la natura intrinsecadell’atto e che esso rispetti, nella sostanza, le disposizioni inerenti allasuddetta natura, come nella specie è fuori discussione;Numero registro generale 23010/2025N. 23010/25 R.G. Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026Data pubblicazione 11/06/2026- ciò posto, il ricorso va accolto per una ragione ancora più assorbenterispetto a quelle ventilate dalla ricorrente e dallo stesso ProcuratoreGenerale; ragione che questa Corte deve rilevare nell’esercizio dei propripoteri di ufficio nel giudizio di regolamento: infatti, nel caso di eventualecassazione della sentenza d’appello all’esito del giudizio iscritto al N.32085/2021 R.G. promosso dai Galofaro, la sentenza di primo grado – sucui si fondava l’esazione delle somme per spese di lite da parte delprocuratore antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA] – non revivisce comunque (v. Cass.n. 16934/2013; Cass. n. 29021/2018; e molte altre), sicché l’esito delgiudizio di legittimità non esclude che il pagamento ricevuto dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], in forza della suddetta sentenza, è oramai definitivamente privodi giustificazione, né potrà comunque riacquisirla;- infatti, nel caso di eventuale accoglimento del suddetto ricorso da partedi questa Corte, il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovadeterminazione sulle spese del primo grado, neppure potendoconfigurarsi il giudizio di rinvio come vero e proprio giudizio d’appello(fermo l’eventuale giudicato interno formatosi su una o più questioni),qualora – come nel caso che occupa – quel giudizio di rinvio debbanecessariamente prospettarsi come “prosecutorio” (v. ex multis Cass. n.23314/2018);- per tale assorbente ragione, dunque, non può configurarsi alcunapregiudizialità tecnico-giuridica ex art. 295 c.p.c. tra i due giudizi indiscorso, sicché va disposta la prosecuzione del giudizio erroneamentesospeso dal Giudice di pace barcellonese;Numero registro generale 23010/2025N. 23010/25 R.G. Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026Data pubblicazione 11/06/2026- si deve aggiungere ancora, ad ulteriore esplicazione di quanto rilevato,che il potere sospensivo non era nemmeno esercitabile e ciò perché, unavolta considerato che la sentenza di appello che abbia riformato lasentenza di primo grado, pur impugnata in Cassazione, resta comunqueefficace, la si deve considerare idonea a reggere automaticamente lapretesa di restituzione delle spese già liquidate dalla sentenza di primogrado;- infatti, la sua efficacia in tale senso, cioè come giustificativa dell’obbligorestitutorio, non può essere disconosciuta con la sua sospensione e ciònemmeno ai sensi dell’art. 337 c.p.c. (norma che – a rigore ed almeno inlinea astratta – sarebbe stata applicabile, trattandosi di invocare nelgiudizio davanti al giudice di pace il decisum di altro giudizio). Invero,occorre considerare che la pretesa restitutoria delle spese pagate sullabase della sentenza di primo grado, stante l’immediata efficacia dellasentenza di appello, non poteva subire alcun effetto dalla ipoteticasospensione del giudizio, se non conseguentemente all’adozione di unprovvedimento ex art. 373 c.p.c. riguardo alla sentenza di appello;- in pratica, si deve ritenere che, una volta riformata una sentenza diprimo grado ed impugnata quella di appello in Cassazione, il venir menodella condanna alle spese disposta in primo grado origina una pretesarestitutoria delle spese che non può subire sospensione quanto alla suacogenza se non per il tramite della sospensione dell’efficacia lato sensuesecutiva della sentenza di appello;Numero registro generale 23010/2025N. 23010/25 R.G. Numero sezionale 1361/2026Numero di raccolta generale 19037/2026Data pubblicazione 11/06/2026- in definitiva, va disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudicedi pace di Barcellona P.G., con termine di tre mesi dalla comunicazionedella presente ordinanza per la riassunzione;- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzadel resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario;- va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte ricorrentevincitrice, non ravvisandosene i presupposti; P.Q.Mla Corte dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice di pace diBarcellona P.G., con termine di tre mesi dalla comunicazione del depositodella presente per la riassunzione; condanna il resistente alla rifusionedelle spese in favore della ricorrente, che liquida in € 2.800,00 percompensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spesegenerali in misura del 15%, oltre accessori di legge, con distrazione infavore del procuratore antistatario; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, il giorno 15.4.2025.Il PresidenteRaffaele Frasca