CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 1971
Cassazione n. 13797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1971 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla bancarotta preferenziale e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 5 luglio 2023 dalla Corte di appello di Brescia, che ha riformato parzialmente la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo che, all'esito di rito abbreviato celebrato il 20 luglio 2022, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale, preferenziale e da operazioni dolose (capo 1) nonché per alcuni reati fiscali (capi 2, 3 e 4), ritenendo la continuazione tra detti reati e quelli oggetto di altra pronunzia definitiva. La riforma in appello è consistita nella declaratoria di prescrizione per i reati fiscali, nella conseguente rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio e nella revoca delle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74 del 2000. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo di ricorso, che lamenta inosservanza dell'art. 157 cod. pen. e mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché la Corte di appello non si sarebbe avveduta della prescrizione maturata anche in ordine alla bancarotta fraudolenta preferenziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non era stato proposto appello in ordine alla bancarotta preferenziale, giacché l'imputato appellante aveva espressamente chiesto la riforma della sentenza di primo grado solo in ordine ai reati fiscali di cui ai capi 2), 3) e 4); ne consegue che la condanna pronunziata dal Giudice di prime cure, quanto alla bancarotta preferenziale, è passata in cosa giudicata, né, quando la Corte di merito ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine ai reati fiscali, è stato necessario rideterminare il trattamento sanzionatorio anche per la bancarotta, in quanto la Corte distrettuale non ha fatto altro che scomputare, dalla pena complessiva inflitta dal Giudice per le indagini preliminari, quella determinata per i reati fiscali ex art. 81, comma 2, cod. pen. Alla conclusione dell'inammissibilità il Collegio è giunto applicando i principi sanciti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966), secondo cui, «in caso di sentenza cumulativa relativa a più imputazioni, i singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e, perciò, anche ai fini dell'impugnazione, stante il principio della pluralità delle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni; con la conseguenza che, per quanto i diversi capi siano contenuti in una sentenza documentalmente unica con la quale il giudice di merito ha statuito in ordine alle distinte imputazioni, ognuno di essi conserva la propria individualità e passa in cosa giudicata se non investito da impugnazione e con l'ulteriore conseguenza che le cause estintive del reato sono applicabili indipendentemente dai limiti devolutivi dell'impugnazione, tranne l'ipotesi in cui esse attengano ad un capo di sentenza passato in giudicato perché non toccato, nella sua interezza, dalle censure formulate con i motivi di gravame operando in tal caso la preclusione processuale correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni». Il principio è perfettamente coerente con il caso di specie, giacché la delimitazione dell'appello ai soli capi della sentenza di primo grado che riguardano i reati tributari ha determinato il passaggio in giudicato della decisione per quanto riguarda la bancarotta preferenziale, della cui prescrizione, quindi, il ricorrente non può dolersi oggi solo con il ricorso per cassazione. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de