CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione degli artt. 533, 535 cod. proc. pen. e degli artt. 131 bis, 62 bis, 69 e 133 cod. pen. e, con il secondo motivo, la manifesta illogicità della sentenza su tali punti; Considerato che i motivi dedotti sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono nell'enunciazione di astratti principi di diritto non riferiti alle statuizioni della sentenza impugnata; Ritenuto, inoltre, che le censure volta a dimostrare l'erroneità dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente sono diverse da quelle consentite dalla legge, in quanto si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobr