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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43692/2023

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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Varese; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto l'erronea omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309.

Rilevato che il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo egli sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, bensì solo, peraltro in modo generico e meramente assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo a tal fine, oltretutto, una rivalutazione degli elementi considerati, non consentita in questa sede; Rilevato che si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Varese; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto l'erronea omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309. Rilevato che il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo egli sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, bensì solo, peraltro in modo generico e meramente assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo a tal fine, oltretutto, una rivalutazione degli elementi considerati, non consentita in questa sede; Rilevato che si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis