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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02542/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24723 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 1025/24 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pubblicata in data 9 aprile 2024.

Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, giudicando in sede di rinvio, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza numero 294/12 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con la quale erano stati accolti i ricorsi del contribuente -proposti separatamente e poi riuniti- avverso due avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, per i periodi d’imposta IRPEF 2007 e 2008.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame ed illustrando ulteriormente le proprie difese con memoria.

3. L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositando controricorso, con il quale deduceva l’infondatezza delle avverse argomentazioni e richieste.

4. La causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.

2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione di norme di legge -indicando, nel corpo del ricorso, gli articoli 92 del codice di procedura civile e 15 del decreto legislativo numero 546 del 1992- per avere la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, nonostante la soccombenza dell’amministrazione finanziaria, compensato le spese di lite, ad eccezione del secondo giudizio di rinvio, violando i principi che informano la materia, applicando i quali avrebbe dovuto condannare l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese processuali del giudizio di secondo grado (mentre, con riferimento al giudizio di primo grado, la statuizione di compensazione non era stata oggetto di gravame), del primo giudizio di legittimità, del primo giudizio di rinvio e del secondo giudizio di legittimità.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Ed, infatti, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con la pronuncia gravata, ha disposto la compensazione delle spese di lite “relative ai precedenti gradi di giudizio, sia di merito, che di legittimità” (condannando l’Agenzia delle Entrate, invece, alla refusione, in ragione della soccombenza, di quelle del secondo giudizio di rinvio), sostenendo, a suffragio delle sue determinazioni, che “l’omessa motivazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia” non fosse imputabile all’amministrazione finanziaria (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 4 e 5).

Questa argomentazione, però, denota profili di illogicità ed erroneità, per diversi ordini di ragioni: in primo luogo, non permette di comprendere a quale delle due sentenze della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (quella che aveva reputato inammissibili i ricorsi proposti dal contribuente o quella che si era pronunciata nel merito, rigettandoli) si riferisca; in secondo luogo, evoca una decisione che sarebbe stata priva di motivazione, ma nessuna delle suddette sentenze è stata cassata per una siffatta ragione; in terzo luogo, giustifica la compensazione delle spese di lite dei diversi giudizi di merito e di legittimità in virtù di un vizio motivazionale rinvenibile in una sola delle pronunce con le quali i succitati giudizi sono stati definiti.

3.2. È opportuno rammentare che il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, sicché il sindacato esperibile in sede di legittimità, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, è circoscritto all’accertamento dell’insussistenza della violazione del principio secondo il quale non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685/19).

Esula, infatti, dai poteri di questa Corte, rientrando in quello discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo numero 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 24502/17).

E ciò anche in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione (cfr.

Corte Cost. n. 157/14), non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 20755/25).

L’articolo 15 del decreto legislativo numero 546 del 1992, d’altronde, permette di compensare la spese di lite non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche al cospetto di gravi ed eccezionali ragioni, che individuano e delimitano il potere giudiziale di compensazione - come è stato stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, prendendo le mosse anche da quella elaborata in seno al consolidato indirizzo ermeneutico maturato con riferimento alla corrispettiva norma processual- civilistica di cui all’articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile (anche dopo la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018), attesa la sostanziale identità di ratiosottesa alle due disposizioni- che presuppone pur sempre la necessità che, in sede di motivazione, esse -e, cioè, le gravi ed eccezionali ragioni- siano adeguatamente esplicitate e, nel contempo, non siano illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 9312/24).

4. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha disatteso i principi fin qui enunciati, assumendo la decisione oggetto di impugnazione, per cui il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la pronuncia gravata deve essere cassata, in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite.

La causa, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile, con la liquidazione -tenuto conto del principio di soccombenza e dell’insussistenza di ragioni che ne permettano la compensazione, totale o parziale- delle spese del giudizio di secondo grado, del primo giudizio di legittimità, del primo giudizio di rinvio e del secondo giudizio di legittimità, avuto riguardo all’attività che è stata concretamente svolta ed ai relativi incombenti ed, ancora, alla natura ed alla complessità della controversia, quali desumibili dalla documentazione versata in atti.

5. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità conseguono anch’esse alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei medesimi criteri poc’anzi menzionati.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite “relative ai precedenti gradi del giudizio, sia di merito che di legittimità”, e, decidendo nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile, condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite: a) del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre accessori come per legge; b) del primo giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; c) del primo giudizio di rinvio, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre accessori come per legge; d) del secondo giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24723 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 1025/24 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pubblicata in data 9 aprile 2024. Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, giudicando in sede di rinvio, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza numero 294/12 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con la quale erano stati accolti i ricorsi del contribuente -proposti separatamente e poi riuniti- avverso due avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, per i periodi d’imposta IRPEF 2007 e 2008. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame ed illustrando ulteriormente le proprie difese con memoria. 3. L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositando controricorso, con il quale deduceva l’infondatezza delle avverse argomentazioni e richieste. 4. La causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento. 2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione di norme di legge -indicando, nel corpo del ricorso, gli articoli 92 del codice di procedura civile e 15 del decreto legislativo numero 546 del 1992- per avere la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, nonostante la soccombenza dell’amministrazione finanziaria, compensato le spese di lite, ad eccezione del secondo giudizio di rinvio, violando i principi che informano la materia, applicando i quali avrebbe dovuto condannare l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese processuali del giudizio di secondo grado (mentre, con riferimento al giudizio di primo grado, la statuizione di compensazione non era stata oggetto di gravame), del primo giudizio di legittimità, del primo giudizio di rinvio e del secondo giudizio di legittimità. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Ed, infatti, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con la pronuncia gravata, ha disposto la compensazione delle spese di lite “relative ai precedenti gradi di giudizio, sia di merito, che di legittimità” (condannando l’Agenzia delle Entrate, invece, alla refusione, in ragione della soccombenza, di quelle del secondo giudizio di rinvio), sostenendo, a suffragio delle sue determinazioni, che “l’omessa motivazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia” non fosse imputabile all’amministrazione finanziaria (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 4 e 5). Questa argomentazione, però, denota profili di illogicità ed erroneità, per diversi ordini di ragioni: in primo luogo, non permette di comprendere a quale delle due sentenze della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (quella che aveva reputato inammissibili i ricorsi proposti dal contribuente o quella che si era pronunciata nel merito, rigettandoli) si riferisca; in secondo luogo, evoca una decisione che sarebbe stata priva di motivazione, ma nessuna delle suddette sentenze è stata cassata per una siffatta ragione; in terzo luogo, giustifica la compensazione delle spese di lite dei diversi giudizi di merito e di legittimità in virtù di un vizio motivazionale rinvenibile in una sola delle pronunce con le quali i succitati giudizi sono stati definiti. 3.2. È opportuno rammentare che il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, sicché il sindacato esperibile in sede di legittimità, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, è circoscritto all’accertamento dell’insussistenza della violazione del principio secondo il quale non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685/19). Esula, infatti, dai poteri di questa Corte, rientrando in quello discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo numero 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 24502/17). E ciò anche in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione (cfr. Corte Cost. n. 157/14), non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 20755/25). L’articolo 15 del decreto legislativo numero 546 del 1992, d’altronde, permette di compensare la spese di lite non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche al cospetto di gravi ed eccezionali ragioni, che individuano e delimitano il potere giudiziale di compensazione - come è stato stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, prendendo le mosse anche da quella elaborata in seno al consolidato indirizzo ermeneutico maturato con riferimento alla corrispettiva norma processual- civilistica di cui all’articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile (anche dopo la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018), attesa la sostanziale identità di ratiosottesa alle due disposizioni- che presuppone pur sempre la necessità che, in sede di motivazione, esse -e, cioè, le gravi ed eccezionali ragioni- siano adeguatamente esplicitate e, nel contempo, non siano illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 9312/24). 4. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha disatteso i principi fin qui enunciati, assumendo la decisione oggetto di impugnazione, per cui il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la pronuncia gravata deve essere cassata, in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite. La causa, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile, con la liquidazione -tenuto conto del principio di soccombenza e dell’insussistenza di ragioni che ne permettano la compensazione, totale o parziale- delle spese del giudizio di secondo grado, del primo giudizio di legittimità, del primo giudizio di rinvio e del secondo giudizio di legittimità, avuto riguardo all’attività che è stata concretamente svolta ed ai relativi incombenti ed, ancora, alla natura ed alla complessità della controversia, quali desumibili dalla documentazione versata in atti. 5. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità conseguono anch’esse alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei medesimi criteri poc’anzi menzionati. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite “relative ai precedenti gradi del giudizio, sia di merito che di legittimità”, e, decidendo nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile, condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite: a) del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre accessori come per legge; b) del primo giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; c) del primo giudizio di rinvio, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre accessori come per legge; d) del secondo giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio
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