Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36698/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato, anche agli effetti la condanna di entrambi per il reato di furto in abitazione; mentre ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di ulteriori reati, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Rilevato che i motivi proposti dagli imputati negli atti a firma dei rispettivi difensori sono inammissibili in quanto: - il primo e unico motivo di ricorso Italiano e il secondo motivo del ricorso Gagliardi, concernenti la prova della responsabilità degli imputati, si sostanziano in mere deduzioni di fatto, estranee al giudizio di legittimità; - il primo motivo del ricorso Gagliardi, afferente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod,. pen., è generico, poiché si esaurisce in una mera rivendicazione della circostanza negata dai giudici di merito sulla base di una motivazione immune da vizi logici facente leva sul valore della refurtiva (sei pistole scacciacani e una confezione di colpi a salve) nonché sul danno arrecato alle persone offese con la forzatura del portone e la rottura di una finestra; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato, anche agli effetti la condanna di entrambi per il reato di furto in abitazione; mentre ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di ulteriori reati, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Rilevato che i motivi proposti dagli imputati negli atti a firma dei rispettivi difensori sono inammissibili in quanto: - il primo e unico motivo di ricorso Italiano e il secondo motivo del ricorso Gagliardi, concernenti la prova della responsabilità degli imputati, si sostanziano in mere deduzioni di fatto, estranee al giudizio di legittimità; - il primo motivo del ricorso Gagliardi, afferente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod,. pen., è generico, poiché si esaurisce in una mera rivendicazione della circostanza negata dai giudici di merito sulla base di una motivazione immune da vizi logici facente leva sul valore della refurtiva (sei pistole scacciacani e una confezione di colpi a salve) nonché sul danno arrecato alle persone offese con la forzatura del portone e la rottura di una finestra; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 36698/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris