CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20580/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/07/2023 dalla Corte d'Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Cagliari, in data 26/05/2021, con la quale SERRA Roberto e ARU Pina erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 256-bis, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, loro ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione il SERRA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver la Corte basato la condanna sulla deposizione dell'operante, il quale aveva riferito quanto affermato nell'immediatezza dagli imputati: dichiarazioni da ritenere affette da inutilizzabilità assoluta. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla pena irrogata. Si censura la sentenza per non aver applicato le disposizioni in tema di recesso attivo, alla luce dello spegnimento delle fiamme effettuato dal SERRA. Sotto altro profilo, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non avendo la Corte considerato la breve durata e le dimensioni del terreno interessato dal fuoco. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la mancanza di prova di resistenza quanto al primo motivo, e la manifesta infondatezza delle ulteriori censure. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo difetta delle necessarie connotazioni di autosufficienza e specificità, ed è comunque manifestamente infondato. Deve invero osservarsi, in primo luogo, che l'eccezione di inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza dagli imputati non è stata corredata dalla produzione del relativo verbale, pur essendo indispensabile la verifica dello stesso e la sua eventuale sottoscrizione da parte degli interessati • (cfr. sul punto, da ultimo, Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110 - 01, secondo la quale «in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia»). In secondo luogo, l'eccezione di inutilizzabilità non è stata corredata dalla - altrettanto necessaria - prova di resistenza (sulla quale cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01, secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta 'prova di resistenza', in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento»). Nella specie, la necessità di espletare la prova di resistenza risultava ineludibile, dal momento che la sentenza impugnata aveva valorizzato una serie di ulteriori risultanze del tutto indipendenti dalle dichiarazioni: le segnalazioni dei privati che avevano allertato gli operanti circa il fuoco appiccato e la conseguente formazione di fumo di colori diversi, di odore acre, ecc.; l'accertata presenza, all'arrivo degli operanti, sia della ARU che del SERRA; lo spegnimento del fuoco, ad opera di quest'ultimo, su richiesta dei militari. 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alle residue censure. Manifestamente infondato appare il richiamo all'istituto del recesso attivo, essendo il reato di combustione di rifiuti giunto a consumazione. Quanto poi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si è in presenza di una "doppia conforme" motivata in termini qui incensurabili (cfr. pag. 7, dove sono state valorizzate le concrete connotazioni del fatto desumibili anche dalle risultanze documentali, con il richiamo alla eterogeneità dei rifiuti dati alle fiamme, allo stato di abbandono del terreno, ai cumuli di rifiuti destinati alla combustione se non fossero intervenute le Forze dell'ordine, alla densità e al colore del fumo, ecc.). 4. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del SERRA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3