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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 19455/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10287/2019 R.G. proposto da : DELL'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA,N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1074/2018 R.G.N.264/2016 depositata i l 23/11/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. La vicenda intercorsa tra le parti trae origine da un precedente contenzioso in cui il Tribunale di Brindisi (sent. n. 3211/12) aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA]Aglio il diritto all’inquadramento nell’[OSCURATO:PERSONA] di secondo livello, con decorrenza 26.5.1995, e aveva condannato la società al pagamento di euro 42.373,02 oltre accessori nonché alla corresponsione delle somme maturate successivamente al 31.1.2004 allo stesso titolo.

Sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] spa non aveva ottemperato all’intero pagamento, era stato intimato atto di precetto e, a seguito di opposizione, il nominato CTU aveva determinato le somme ancora dovute al Dell’Aglio ma che non erano state oggetto di condanna per mancanza di apposita domanda riconvenzionale in tali termini.

Veniva, perciò, incardinato nuovo giudizio (quella da cui trae origine l’odierno ricorso) da parte del lavoratore diretto alla corresponsione degli importi determinati in sede di opposizione a precetto oltre ad altri maturati nelle more.

Il Tribunale, a seguito di esame delle risultanze documentali, aveva ritenuto fondata parzialmente la pretesa del Dell’Aglio condannando [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento dell’importo di euro 23.008,45, oltre accessori, quale differenza retributiva e contributiva tra l’importo determinato dal CTU nella causa di opposizione a precetto (euro 44.832,55 per il periodo 1.1.2005 – 30.8.2013) e ciò che [OSCURATO:PERSONA] spa aveva versato in esecuzione della sentenza che aveva disposto il superiore inquadramento (euro 23.051,33).

2. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 1074/2018, ha confermato taleultima pronuncia del Tribunale di Brindisi.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aglio affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dalla ri corrente possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 n.3 cpc, in relazione all’art. 324 cpc e all’art. 2909 cc, per avere errato la Corte di appello nell’individuare la portata precettiva della sentenza di primo grado, pretendendo di attribuire un petitum non di euro 44.832,55, accertato in una precedente pronuncia, bensì quello dato dalla differenza tra il suddetto importo e quello di euro 42.373,22, statuito nella sentenza di riconoscimento deldiritto all’inquadramento superiore.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione all’art. 112 cpc, per non essere stata valutata la istanza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] spa a correggere ed integrare le differenze retributive mensili accertate in più su alcuni elementi retributivi componenti la retribuzione e già accertate dal Tribunale con le sentenze del 2012 e del 2015, richiamate anche nella CTP e mai oggetto di riconoscimento da parte della società.

4. I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

5. La Corte di appello conformemente a quanto precisato dal primo giudice, non ha compiuto alcun errore nella individuazione del petitum, e conseguentemente non ha violato alcuna disposizione in tema di giudicato interno, perché, proprio sulla base di quanto accertato nella sentenza del 2012, ha calcolato, a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, l’importo effettivamente dovuto tenendo conto delle somme già versate e di quelle ancora da erogare, considerando anche i contributi previdenziali di competenza della società; in altri termini i giudici del merito si sono limitati ad individuare e riconoscere la differenza effettivamente ancora dovuta tra gli importi statuiti nelle varie sedi giudiziarie e quanto versato dalla società in esecuzione di dette pronunce.

6. Anche con riguardo alle asserite “differenze retributive” (oggetto del secondo motivo di ricorso) la Corte territoriale si è espressa, con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio che aveva precisato di avere riformulato tutte le buste paga sulla base degli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore.

7. E’ opportuno ribadire che i l giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulentetecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, deirilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulentitecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulentetecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742/2022).

8. Il sindacato delle restanti censure, che riguardano la ricostruzione della intera vicenda in punto di fatto, è inammissibile in quanto con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (per tutte, Cass. n. 7921/2011).

9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 10.Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 11.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10287/2019 R.G. proposto da : DELL'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA,N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1074/2018 R.G.N.264/2016 depositata i l 23/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda intercorsa tra le parti trae origine da un precedente contenzioso in cui il Tribunale di Brindisi (sent. n. 3211/12) aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA]Aglio il diritto all’inquadramento nell’[OSCURATO:PERSONA] di secondo livello, con decorrenza 26.5.1995, e aveva condannato la società al pagamento di euro 42.373,02 oltre accessori nonché alla corresponsione delle somme maturate successivamente al 31.1.2004 allo stesso titolo. Sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] spa non aveva ottemperato all’intero pagamento, era stato intimato atto di precetto e, a seguito di opposizione, il nominato CTU aveva determinato le somme ancora dovute al Dell’Aglio ma che non erano state oggetto di condanna per mancanza di apposita domanda riconvenzionale in tali termini. Veniva, perciò, incardinato nuovo giudizio (quella da cui trae origine l’odierno ricorso) da parte del lavoratore diretto alla corresponsione degli importi determinati in sede di opposizione a precetto oltre ad altri maturati nelle more. Il Tribunale, a seguito di esame delle risultanze documentali, aveva ritenuto fondata parzialmente la pretesa del Dell’Aglio condannando [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento dell’importo di euro 23.008,45, oltre accessori, quale differenza retributiva e contributiva tra l’importo determinato dal CTU nella causa di opposizione a precetto (euro 44.832,55 per il periodo 1.1.2005 – 30.8.2013) e ciò che [OSCURATO:PERSONA] spa aveva versato in esecuzione della sentenza che aveva disposto il superiore inquadramento (euro 23.051,33). 2. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 1074/2018, ha confermato taleultima pronuncia del Tribunale di Brindisi. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aglio affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dalla ri corrente possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 n.3 cpc, in relazione all’art. 324 cpc e all’art. 2909 cc, per avere errato la Corte di appello nell’individuare la portata precettiva della sentenza di primo grado, pretendendo di attribuire un petitum non di euro 44.832,55, accertato in una precedente pronuncia, bensì quello dato dalla differenza tra il suddetto importo e quello di euro 42.373,22, statuito nella sentenza di riconoscimento deldiritto all’inquadramento superiore. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione all’art. 112 cpc, per non essere stata valutata la istanza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] spa a correggere ed integrare le differenze retributive mensili accertate in più su alcuni elementi retributivi componenti la retribuzione e già accertate dal Tribunale con le sentenze del 2012 e del 2015, richiamate anche nella CTP e mai oggetto di riconoscimento da parte della società. 4. I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 5. La Corte di appello conformemente a quanto precisato dal primo giudice, non ha compiuto alcun errore nella individuazione del petitum, e conseguentemente non ha violato alcuna disposizione in tema di giudicato interno, perché, proprio sulla base di quanto accertato nella sentenza del 2012, ha calcolato, a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, l’importo effettivamente dovuto tenendo conto delle somme già versate e di quelle ancora da erogare, considerando anche i contributi previdenziali di competenza della società; in altri termini i giudici del merito si sono limitati ad individuare e riconoscere la differenza effettivamente ancora dovuta tra gli importi statuiti nelle varie sedi giudiziarie e quanto versato dalla società in esecuzione di dette pronunce. 6. Anche con riguardo alle asserite “differenze retributive” (oggetto del secondo motivo di ricorso) la Corte territoriale si è espressa, con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio che aveva precisato di avere riformulato tutte le buste paga sulla base degli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore. 7. E’ opportuno ribadire che i l giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulentetecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, deirilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulentitecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulentetecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742/2022). 8. Il sindacato delle restanti censure, che riguardano la ricostruzione della intera vicenda in punto di fatto, è inammissibile in quanto con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (per tutte, Cass. n. 7921/2011). 9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 10.Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 11.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso
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