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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04482/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 042ZDUO ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse del Mustafà è del tutto generico perché denunzia l'omessa valutazione delle conclusioni scritte della difesa senza in alcun modo indicare il contenuto che le stesse avrebbero avuto e rispetto alle quali la corte di appello ha omesso di argomentare; rilevato pertanto che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Considerato invece che la doglianza in punto di omessa sospensione condizionale della pena nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] non appare manifestamente infondata poiché la richiesta risulta formulata nelle conclusioni del giudizio di appello; P.Q.M.

Dispone la separazione dei ricorsi; Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Ritenuto che non sussiste evidente causa di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] come rilevato in sede di esame preliminare del procedimento ai fini dell'assegnazione dello stesso alla settima sezione; visto l'art. 610 c.1 ultima parte c.p.p. ordina rimettersi gli atti alla seconda sezione penale competente secondo i criteri tabellari Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 042ZDUO ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse del Mustafà è del tutto generico perché denunzia l'omessa valutazione delle conclusioni scritte della difesa senza in alcun modo indicare il contenuto che le stesse avrebbero avuto e rispetto alle quali la corte di appello ha omesso di argomentare; rilevato pertanto che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato invece che la doglianza in punto di omessa sospensione condizionale della pena nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] non appare manifestamente infondata poiché la richiesta risulta formulata nelle conclusioni del giudizio di appello; P.Q.M. Dispone la separazione dei ricorsi; Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Ritenuto che non sussiste evidente causa di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] come rilevato in sede di esame preliminare del procedimento ai fini dell'assegnazione dello stesso alla settima sezione; visto l'art. 610 c.1 ultima parte c.p.p. ordina rimettersi gli atti alla seconda sezione penale competente secondo i criteri tabellari Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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