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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33993/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminati i due motivi di ricorso.

Osservato che il primo - avente ad oggetto la responsabilità per il reato - è generico, non confrontandosi con la sentenza di appello che evidenzia, a pagg. 1 e 2, che l'imputato non era rinvenuto all'interno della propria abitazione ove aveva fatto rientro solo dieci minuti dopo, sopraggiungendo a bordo di un ciclomotore, dopo essere stato contattato telefonicamente dalla moglie.

Il secondo motivo, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la asserita tenuità del fatto, è stato dedotto per la prima volta in questa sede, e non anche in appello, ed .è conseguentemente inammissibile.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminati i due motivi di ricorso. Osservato che il primo - avente ad oggetto la responsabilità per il reato - è generico, non confrontandosi con la sentenza di appello che evidenzia, a pagg. 1 e 2, che l'imputato non era rinvenuto all'interno della propria abitazione ove aveva fatto rientro solo dieci minuti dopo, sopraggiungendo a bordo di un ciclomotore, dopo essere stato contattato telefonicamente dalla moglie. Il secondo motivo, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la asserita tenuità del fatto, è stato dedotto per la prima volta in questa sede, e non anche in appello, ed .è conseguentemente inammissibile. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 33993/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris