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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02768/2023

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21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2905/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 1081/04/2020depositata in data 10.6.2020; N. 2905/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Calabria rigettò l’appello della B B [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 2 529 /201 5 della C.T.P. di Cosenza, che aveva a sua volta solo parzialmente accolto il suo ricorso , in relazione agli avvisidi accertamento notificat i le , per gli ann i dal 2004 al 2007, nonché per il 2010; con dett i avvis i si era proceduto al recupero di maggiore IRES, IRAP ed IVA dovuta, in relazione all’indebita percezione di contributi all’imprenditoria giovanile ex legen. 488/1992; nel confermare la decisione di primo grado(che aveva annullato il solo avviso di accertamento per l’anno 2007) , la C.T.R. osservò in particolare che : a) correttamente la C.T.P. aveva ritenuto applicabile il termine “raddoppiato”, ai fini dell’accertamento, non essendo necessaria la effettivapresentazione della denuncia all’A.G. in sede penale; b) la società non aveva assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante, non essendo sufficiente la produzione di documentazione contabile, oveessa non sia rappresentativa di operazioni reali; avverso detta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso principale, affidato a due motivi, resistito dall’Agenzia delle Entrate con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, sulla base di un motivo ; la società ha depositato memoria; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine ai motivi di appello relativi all’avviso N. 2905/21 R.G. di accertamento per l’anno2010, concernenti la pretesa non inerenza di alcuni costi, con conseguente indeducibilità ai fini IRES ed IRAP e indetraibilità dell’IVA relativa; 1.2 –con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; la società si duole della decisione della C.T.R. nella parte in cui è stato rigettat o l’app ello concernente gli avvisi per gli anni 2004, 2005 e 2006, senza tuttavia esaminare, né dar conto, della sentenza del 27.9.2016, emessa dal la Corte dei conti - Sezione I giurisdizionalecentrale d’appello, versata in atti nel giudizio d’appello in data 16.5.2017; con detta decisione, il giudice contabile aveva infatti accertato –disattendendo la domanda risarcitoria della Procura regionale – che i lavori che si assumevano eseguiti fittiziamente dalla società erano stati invece regolarmente effettuati; tale circostanza avrebbe dunque dovuto indurre la C.T.R. ad accogliere le doglianze della contribuente anche per gli anni 2004, 2005 e 2006, stante il suo carattere decisivo; 1.3 –con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la C.T.R. pronunciata sul proprio motivo di appello incidentale, relativo al contestato accoglimento del ricorso della contribuente riguardo all’accertamento per l’anno 2007; 2.1- preliminarmente, ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore, in relazione al secondo motivo del ricorso principale, nonché all’unico motivo del ricorso incidentale (rispettivamente, nel senso della inammissibilità e della manifesta fondatezza); N. 2905/21 R.G. del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8999/2009); 3.1 –ciò posto, il primo motivo del ricorso principale è fondato; infatti, la C.T.R. s’è soffermata esclusivamente –come sé già evidenziato – sulla sola ripresa per gli anni 2004-2006, per i quali veniva in evidenza la questione della indebita percezione del contributo all’imprenditoria giovanileda parte della società; né può dirsi che i motivi d’appello inerenti all’avviso per l’anno 2010 siano stati implicitamente esaminati e rigettati dal giudice del gravame, perché detto ultimo atto impositivo è del tutto avulso, per tematica, rispetto a quelli per gli anni precedenti; 4.1 –anche il secondo motivo del ricorso principale è fondato; va però evidenziato che non viene qui in rilievo, di per sé, l’omesso esame del documento (su cui in principal modo insiste la società), bensì proprio l’omesso esame della circostanza accertata dalla Corte dei conti , circa l’avvenuta esecuzione dei lavori che l’Ufficio assume fittizi; si tratta di fattostorico-naturalistico, fenomenicamente apprezzabile , oggetto di discussione tra le parti, e senz’altro decisivo, perché idoneo a correlativamente spostare l’esito della lite: un fatto (l’effettiva esecuzione dei lavori, per come emergente dalla sentenza contabile) il cui esame è stato del tutto omesso dalla C.T.R. (circa le caratteristiche del vizio in discorso si vedano ex multis, da ultimo, Cass. n. 13024/2022; Cass. n. 8584/2022); N. 2905/21 R.G. la stessa C.T.R., nel confermare la decisione di primo grado sul punto, s’è all’evidenza attenuta alle risultanze acquisite nell’ambito del giudizio di primo grado, senza affatto scrutinare quanto desumibile dalla documentazione in seguito versata in atti dalla società e così incorrendo nel vizio denunciato; 5.1 - infine, il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile, perché tardivamente proposto; infatti, la società contribuente ha notificato il ricorso principale presso la D.P. di Cosenza in data 13.1.2021, nonché – ad abundantiam – presso l’Avvocatura dello Stato, in data 15.1.2021;il controricorso con ricorso incidentale è stato però notificato alla società solo in data 24.2.2021, ossia oltre il termine di quaranta giornidi cui al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., corrente dalla data della prima notifica(v.

Cass. n. 8704/2016); 6.1 - in definitiva, il ricorso principale è accolto ; il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile;la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che esaminerà i motivi d’appello pretermessi nonché il fatto decisivo non preso in considerazione dalla C.T.R. (ovviamente, nei termini emergenti dalla sentenza della Cortedei conti del 27.9.2016 ed impregiudicata la valutazione dello stesso fatto storico da parte del giudice del merito), e provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità; quanto al ricorso incidentale, t rattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del N. 2905/21 R.G. d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 (v.

Cass. n. 1778/2016); P.Q.M. accoglie il ricorsoprincipale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa in relazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2905/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 1081/04/2020depositata in data 10.6.2020; N. 2905/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Calabria rigettò l’appello della B B [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 2 529 /201 5 della C.T.P. di Cosenza, che aveva a sua volta solo parzialmente accolto il suo ricorso , in relazione agli avvisidi accertamento notificat i le , per gli ann i dal 2004 al 2007, nonché per il 2010; con dett i avvis i si era proceduto al recupero di maggiore IRES, IRAP ed IVA dovuta, in relazione all’indebita percezione di contributi all’imprenditoria giovanile ex legen. 488/1992; nel confermare la decisione di primo grado(che aveva annullato il solo avviso di accertamento per l’anno 2007) , la C.T.R. osservò in particolare che : a) correttamente la C.T.P. aveva ritenuto applicabile il termine “raddoppiato”, ai fini dell’accertamento, non essendo necessaria la effettivapresentazione della denuncia all’A.G. in sede penale; b) la società non aveva assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante, non essendo sufficiente la produzione di documentazione contabile, oveessa non sia rappresentativa di operazioni reali; avverso detta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso principale, affidato a due motivi, resistito dall’Agenzia delle Entrate con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, sulla base di un motivo ; la società ha depositato memoria; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine ai motivi di appello relativi all’avviso N. 2905/21 R.G. di accertamento per l’anno2010, concernenti la pretesa non inerenza di alcuni costi, con conseguente indeducibilità ai fini IRES ed IRAP e indetraibilità dell’IVA relativa; 1.2 –con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; la società si duole della decisione della C.T.R. nella parte in cui è stato rigettat o l’app ello concernente gli avvisi per gli anni 2004, 2005 e 2006, senza tuttavia esaminare, né dar conto, della sentenza del 27.9.2016, emessa dal la Corte dei conti - Sezione I giurisdizionalecentrale d’appello, versata in atti nel giudizio d’appello in data 16.5.2017; con detta decisione, il giudice contabile aveva infatti accertato –disattendendo la domanda risarcitoria della Procura regionale – che i lavori che si assumevano eseguiti fittiziamente dalla società erano stati invece regolarmente effettuati; tale circostanza avrebbe dunque dovuto indurre la C.T.R. ad accogliere le doglianze della contribuente anche per gli anni 2004, 2005 e 2006, stante il suo carattere decisivo; 1.3 –con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la C.T.R. pronunciata sul proprio motivo di appello incidentale, relativo al contestato accoglimento del ricorso della contribuente riguardo all’accertamento per l’anno 2007; 2.1- preliminarmente, ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore, in relazione al secondo motivo del ricorso principale, nonché all’unico motivo del ricorso incidentale (rispettivamente, nel senso della inammissibilità e della manifesta fondatezza); N. 2905/21 R.G. del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v. Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 3.1 –ciò posto, il primo motivo del ricorso principale è fondato; infatti, la C.T.R. s’è soffermata esclusivamente –come sé già evidenziato – sulla sola ripresa per gli anni 2004-2006, per i quali veniva in evidenza la questione della indebita percezione del contributo all’imprenditoria giovanileda parte della società; né può dirsi che i motivi d’appello inerenti all’avviso per l’anno 2010 siano stati implicitamente esaminati e rigettati dal giudice del gravame, perché detto ultimo atto impositivo è del tutto avulso, per tematica, rispetto a quelli per gli anni precedenti; 4.1 –anche il secondo motivo del ricorso principale è fondato; va però evidenziato che non viene qui in rilievo, di per sé, l’omesso esame del documento (su cui in principal modo insiste la società), bensì proprio l’omesso esame della circostanza accertata dalla Corte dei conti , circa l’avvenuta esecuzione dei lavori che l’Ufficio assume fittizi; si tratta di fattostorico-naturalistico, fenomenicamente apprezzabile , oggetto di discussione tra le parti, e senz’altro decisivo, perché idoneo a correlativamente spostare l’esito della lite: un fatto (l’effettiva esecuzione dei lavori, per come emergente dalla sentenza contabile) il cui esame è stato del tutto omesso dalla C.T.R. (circa le caratteristiche del vizio in discorso si vedano ex multis, da ultimo, Cass. n. 13024/2022; Cass. n. 8584/2022); N. 2905/21 R.G. la stessa C.T.R., nel confermare la decisione di primo grado sul punto, s’è all’evidenza attenuta alle risultanze acquisite nell’ambito del giudizio di primo grado, senza affatto scrutinare quanto desumibile dalla documentazione in seguito versata in atti dalla società e così incorrendo nel vizio denunciato; 5.1 - infine, il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile, perché tardivamente proposto; infatti, la società contribuente ha notificato il ricorso principale presso la D.P. di Cosenza in data 13.1.2021, nonché – ad abundantiam – presso l’Avvocatura dello Stato, in data 15.1.2021;il controricorso con ricorso incidentale è stato però notificato alla società solo in data 24.2.2021, ossia oltre il termine di quaranta giornidi cui al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., corrente dalla data della prima notifica(v. Cass. n. 8704/2016); 6.1 - in definitiva, il ricorso principale è accolto ; il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile;la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che esaminerà i motivi d’appello pretermessi nonché il fatto decisivo non preso in considerazione dalla C.T.R. (ovviamente, nei termini emergenti dalla sentenza della Cortedei conti del 27.9.2016 ed impregiudicata la valutazione dello stesso fatto storico da parte del giudice del merito), e provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità; quanto al ricorso incidentale, t rattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del N. 2905/21 R.G. d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 (v. Cass. n. 1778/2016); P.Q.M. accoglie il ricorsoprincipale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa in relazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà a
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