Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28167/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la decisione di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216, primo comma, 223, legge fall.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata derubricazione dei fatti nel reato di bancarotta semplice; ritenuto che esso, oltre ad essere manifestamente infondato in ordine all'elemento soggettivo, non essendo richiesto, per l'ipotesi contestata, il dolo specifico, sia del tutto aspecifico sulla responsabilità, posto che non si confronta con quanto argomentato dalla Corte di appello, secondo cui le cessioni di immobili operate dalla società fallita, mediante accollo dei mutui, non potevano considerarsi atti "neutri" e avevano determinato un pregiudizio per gli altri creditori attraverso la messa in pericolo della garanzia patrimoniale; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia l'inosservanza di norme processuali in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento della responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, non potendo dedursi la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) , stesso codice, per censurare l'omessa o l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lett. c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso lamenta la presenza di vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze del tutto generiche e assertive a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che ha evidenziato gli effetti pregiudizievoli per i creditori determinata dalla cessione di rilevanti poste attive senza alcun corrispettivo e ha, anche, ravvisato indici di fraudolenza nella complessivacondotta dell'imputato (v. in particolare quanto osservato a pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.Mo R oldi P' 2 • 2 4 In t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la decisione di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216, primo comma, 223, legge fall.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata derubricazione dei fatti nel reato di bancarotta semplice; ritenuto che esso, oltre ad essere manifestamente infondato in ordine all'elemento soggettivo, non essendo richiesto, per l'ipotesi contestata, il dolo specifico, sia del tutto aspecifico sulla responsabilità, posto che non si confronta con quanto argomentato dalla Corte di appello, secondo cui le cessioni di immobili operate dalla società fallita, mediante accollo dei mutui, non potevano considerarsi atti "neutri" e avevano determinato un pregiudizio per gli altri creditori attraverso la messa in pericolo della garanzia patrimoniale; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia l'inosservanza di norme processuali in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento della responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, non potendo dedursi la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) , stesso codice, per censurare l'omessa o l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lett. c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso lamenta la presenza di vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze del tutto generiche e assertive a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che ha evidenziato gli effetti pregiudizievoli per i creditori determinata dalla cessione di rilevanti poste attive senza alcun corrispettivo e ha, anche, ravvisato indici di fraudolenza nella complessivacondotta dell'imputato (v. in particolare quanto osservato a pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.Mo R oldi P' 2 • 2 4 In t