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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 34239/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8813/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( c . f . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege - controricorrent i e ricorrenti incidentali- e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Barin. 1540 del 19/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), deducendo di aver sottoscritto, tramite l’agenzia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., tre polizze vita con scadenze al 4 dicembre 2008 e al 15 luglio 2009; lamentarono di aver ricevuto, a seguito di anticipato riscatto, importi inferiori a quelli effettivamente dovuti;infatti, la compagnia aveva liquidato somme inferiori senza tener conto dei maggiori premi da loro versati all’agente e non riversati alla compagnia; contestarono, poi, l’efficacia e/o l’esistenza di altre richieste di riscatto anticipato, sostenendo la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce a tali richieste; −l a compagnia assicuratrice chiese il rigetto delle domande e, in subordine, la condanna dell’agente a tenerla indenne; riconobbe l’esistenza e validità delle polizze, ma negò la fondatezza delle pretese, sia per intervenuta prescrizione, sia perché gli importi liquidati corrispondevano a quanto effettivamente dovuto; contestò, inoltre, l’opponibilità delle quietanze prodotte dagli attori, sottoscritte dall’agente, in quanto recanti il logo di una società già cancellata o alterate nei contenuti; −[OSCURATO:PERSONA], quale agente, si costitu ì in giudizio, a sua volta contestando la domanda di manleva, asseritamente impedita dalla pendenza di altro giudizio promosso dalla compagnia nei suoi confronti per il versamento dei premi incassati e non riversati; −i l Tribunale di Foggia (Sezione distaccata di Cerignola), conclu se il giudizio con l’ordinanza ex art. 186 - quater c.p.c. n. 13833 del 27/11/2016 –con la quale condannò la compagnia al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 237.810,40 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 73.915,35, oltre a interessi legali –e con la sentenza n. 731 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] –con cui accolse la domanda di garanzia svolta nei confronti dell’agenzia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (nonché della socia accomandataria) e condannò quest’ultima a manlevare e tenere indenne la società in relazione alle somme dovute agli attori; respinse, invece, le domande di [OSCURATO:PERSONA] e del suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli attori; −a vverso l’ ordinanza ex art. 186 - quater c.p.c. propo se appello la compagnia assicuratrice; −a vverso la sentenza n. 731/2018 propo se appello l ’ agente ; −r iuniti i giudizi, con la sentenza n. 1540 del 19/10/2022, la Corte d’appello di Bari accolse il primo, il secondo e il terzo motivo dell’impugnazione della società e, per l’effetto, riformò l ’ ordinanza impugnata rigettando le domande di Grieco e Dente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; dichiarò assorbita la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rigettò altresì l ’ appello incidentale degli originari attori, condannati a rifondere le spese di lite, e dichiaròassorbito l’appello di Ladogana; −l a Corte territoriale ritenne che il Tribunale avesse accolto una domanda di “indebito oggettivo”non proposta e che la prova del pagamento dei premi dal 2001 al 2006 non potesse ricavarsi dalle quietanze prodotte, attribuendo loro solo valore indiziario; −a vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi; −[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su un unico motivo; −[OSCURATO:SOCIETA]. ha resist ito alle impugnazioni avversarie; −non ha svolto difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] (in realtà, non menzionato nell’intestazione del ricorso e non destinatario della notificazione); −i n data 16/5/2024 è stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. per le seguenti ragioni: «il ricorso principale è in parte inammissibile ed in parte infondato; … il primo motivo è inammissibile per difetto di decisività e rilevanza; … infatti la Corte d’appello ha ritenuto in punto di fatto non esservi prova che gli odierni ricorrenti, dopo il 2001, abbiano continuato a versare premi in esecuzione delle tre polizze oggetto del contendere, e tale ratio decidendi è idonea di per sé a sorreggere il rigetto dell’intera domanda attorea (previa, occorrendo, correzionedella motivazione), sicché diventa irrilevante stabilire se vi fu o meno, da parte del primo giudice, extrapetizione; … non decisivi sono gli argomenti con cui i ricorrenti invocano la responsabilità dell’assicuratore ex art. 2049 c.c.; tale responsabilità, infatti presuppone pur sempre la prova che nelle mani dell’agente infedele siano stati versati i premi non conteggiati, prova che nel caso di specie la Corte d’appello ha escluso con accertamento non sindacabile in questa sede; … la censura rivolta contro il giudizio di irrilevanza probatoria delle quietanze rilasciate dall’agente è infondata alla luce dei princìpi già ripetutamente affermati da questa Corte, da ultimo con l’ordinanza Sez. 3, Ordinanza n. 9329 del 8.4.2024, alla cui motivazione può qui rinviarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c.; … la censura di nullità della sentenza per mancanza di motivazione è manifestamente infondata alla luce dei princìpi stabiliti da Cass.

S.U. 8053/14, cui può qui rinviarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c.; … il ricorso incidentale è del pari manifestamente infondato - previa occorrendo integrazione della motivazione - , dal momento che la soccombenza va valutata non con riferimento all’esito del singolo grado, ma all’esito complessivo della lite, e l’esito complessivo del giudizio fu un non liquet nei confronti delle domande proposte da e contro [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., motivo sufficiente per la compensazione integrale»; −c on istanza datata 20/6/2024 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la decisione del ricorso principale ed è stata fissata l ’ odierna adunanza camerale; −[OSCURATO:PERSONA], invece, non ha domanda to la decisione del ricorso incidentale e ha chiesto, invece, l’estinzione del giudizio; −l e parti hanno depositato memorie ex art. 380 - bis , comma 1, c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 28 / 11 /202 5 , il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente si osserva che - in base ai principî affermati da Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilitàdel ricorso - può prescindersi dalla veri- fica dell’integrità del contraddittorio; −col primo motivo si deduce « Nullità della sentenza in relazione all ’ art. 360, n. 4), c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. [...] la Corte territoriale ha accolto il primo motivo di appello ritenendo in effetti sussistente una decisiva e rilevante violazione del principio della cor- rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, riformando integralmente l’or- dinanza ex art. 186-quater c.p.c. nella parte in cui aveva condannato la Compagnia a pagare in favore degli odierni Ricorrenti, a valere sulle tre polizza vite per cui è causa, un importo esattamente pari ai premi versati all’Agente e da questi non riversati alla Compagnia stessa e da quest’ultima, per tale motivo, non conteggiati al momento della liquidazione del capitale assicurato avvenuta per effetto del riscatto anticipato.»; la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che il Tribunale di primo grado è incorso in ultrapetizione, poiché la domanda accolta era stata, in realtà, proprio quella proposta dagli attori (risarcimento exart. 2049 c.c. per il danno da comportamento illecito dell’agente), non già una domanda di ripetizione di indebito exart. 2033 c.c.; −il motivo è inammissibile; −i l giudice d’ appello ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto una domanda di ripetizione d’indebito mai formulata dagli odierni ricorrenti, i quali –sia col ricorso introduttivo, sia con la memoria – sosten- gono che, in realtà, era stata avanzata una domanda exart. 2049 c.c. nei confronti della compagnia assicuratrice deducendo la sua responsabilità per fatto illecito dell’agente preposto; −a l di là delle lacune del ricorso (che non riporta in maniera esaustiva il contenuto dell’istanza di primo grado in modo tale da consentire a questa Corte una valutazione sulla causa petendiaddotta a sostegno delle pretese attoree, indicate a pag. 4 dell’atto; in realtà, alle pagine 3 e 4 del ricorso si individuano come fatti costitutivi della domanda allegati dagli attori 1) la percezione di un importo inferiore a quello dovuto in ragione del mancato computo dei premi versati all’agente e 2) l’inesistenza/inefficacia delle ri- chieste di riscatto formulate con documentazione falsificata dallo stesso agente e, cioè, circostanze che non prospettano una responsabilità risarci- toria della società controricorrente), come già rilevato nella proposta exart. 380-bis c.p.c., la richiesta risarcitoria – che, ad avviso dei ricorrenti, non sarebbe stata considerata dalla Corte d’appello (asseritamente limitatasi a revocare la decisione resa ultra petita, senza pronunciarsi sulla domanda di risarcimento ex art. 2049 c.c.) – presuppone l ’ avvenuto versamento di premi successivi al gennaio 2001; −l a Corte d ’ appello, con accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, ha univocamente affermato che gli assicurati, in qualità di attori, non hanno assolto l’onere probatorio di dimostrare il versamento dei pre- detti premi assicurativi, di talché è del tutto irrilevante stabilire se vi sia stata minuspetizione della Corte d’appello e se quest’ultima non abbia cor- rettamente interpretato la domanda avanzata in primo grado (fermo re- stando, peraltro, che compete al giudice di merito il sindacato sulla portata della domanda) o il tenore dell’ordinanza ex art. 186 - quater c.p.c. del Tri- bunale: infatti, anche a voler ipotizzare la fondatezza della censura qui avanzata, la stessa non sarebbe comunque idonea a scalfire il decisum, atteso che, comunque, la richiesta risarcitoria si rivelerebbe inconsistente (la proposta exart. 380-bis c.p.c. va intesa nel senso che la correzione della motivazione sarebbe il massimo risultato conseguibile dalla parte ricorrente, evidentemente insufficiente a fondare un interesse all’impugnazione); −col secondo motivo si deduce « Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2049, 2702 e 2730 c.c., 115, 214 e 215 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c. [...] la Corte territoriale ha ritenuto che le quietanze sot- toscritte dall’Agente, prodotte in giudizio dagli odierni Ricorrenti e non di- sconosciute dall’Agente chiamata in causa ad istanza della Compagnia, non fossero sufficienti a fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa risar- citoria azionata dai Sigg.ri Grieco e Dente: ciò in quanto «scritture private provenienti da un terzo (l’agente)» che, come tali, non erano «soggette all’onere di disconoscimento di cui all’art. 214 ss. cpc, potendo essere libe- ramente contestate dalla parte contro la quale sono state prodotte, che è quanto fatto dall’appellante» e costituivano, al più, «prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario» e, dunque, idonee a «contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo», con la conseguenza per cui gravava sugli odierni Ri- correnti l’onere di «fornire ulteriori riscontri probatori all’asserito paga- mento dei premi da gennaio 2001 al 2006, tanto più che sarebbe stato per loro estremamente agevole dimostrare il pagamento dei premi, producendo copia di una assegno o una ricevuta di bonifico».»; secondo i ricorrenti, la Corte d’appello ha erroneamente attribuito alle quietanze sottoscritte dall’agente valore solo indiziario, trattandosi invece di documenti prodotti in un giudizio in cui l’agente era parte e non li aveva disconosciuti, come tali dotate di pieno valore probatorio, sufficiente a dimostrare il pagamento dei premi e quindi il fatto illecito dell’agente, con conseguente responsabilità della compagnia exart. 2049 c.c.; −il motivo è inammissibile; −c on la memoria i ricorrenti sostengono che il precedente richiamato nella proposta (Cass. Sez. 3, 08/04/2024, n. 9329: «In tema di prova do- cumentale, il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non anche la scrittura privata proveniente da un terzo che, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta e può pure essere rite- nuta dal giudice inattendibile ancorché non ne sia contestata l’autenticità.») non è pertinente; al contrario, dovrebbe superarsi la tesi dell’inopponibilità della confessione dell’agente alla compagnia assicuratrice (dato il nesso tra la responsabilità per fatto illecito del preposto e la responsabilità indiretta ed oggettiva del preponente ai sensi dell’art. 2049 c.c.) e, dunque, affer- marsi «la possibilità di estendere al responsabile civile per fatto altrui l’effi- cacia probatoria degli accertamenti formatisi nei confronti dell’autore mate- riale della condotta illecitaancorché in dipendenza di contegni confessori o, comunque, non contestativi»; −p er dimostrare l ’ evidente infondatezza della tesi è sufficiente rilevare, sotto il profilo logico, che i ricorrenti vorrebbero impiegare la documenta- zione formata da un soggetto diverso contro la compagnia assicuratrice, addirittura precludendo a quest’ultima qualsivoglia contestazione in ragione della sua qualità di preponente, e, sotto il profilo giuridico, che nel processo litisconsortile nemmeno la prova legale (ad esempio, la confessione) ha piena efficacia nei confronti delle altre parti (diverse dal confitente); −inoltre, per i fatti avvenuti prima del 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore dell’art. 118, primo comma, cod. ass., non può attribuirsi alla do- cumentazione (quietanze) rilasciata dall’agente di assicurazione il mede- simo valore dei documenti dell’assicuratore, poiché l’agente non è un suo rappresentante ope legis(né i ricorrenti indicano una diversa fonte di potere rappresentativo): basti osservare che in forza dell’art. 1744 c.c., salvo patto contrario, «l’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del proponente» e, dunque, «Se l’agente di assicurazione ha la facoltà di rilasciare la quietanza dei premi (art. 1744 cod. civ.) soltanto su moduli predisposti e firmati dalla società assicuratrice, egli agisce come adiectus solutionis causa e non come rappresentante di essa» (Cass. Sez. 3, 09/02/1998, n. 1322, Rv. 512399- 01); −col terzo motivo si deduce «Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 n. 4), c.p.c. per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 111, comma 6, Cost. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia [...]la Sentenza Impugnata viene censurata per la evidente nullità in cui è incorsa sotto il profilo della moti- vazione circa la ritenuta inesistenza di codesti «ulteriori riscontri probatori». [...] la Corte territoriale ha radicalmente omesso di considerare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.»; la denuncia di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione si basa sull’omessa considera- zione di fatti decisivi (come la pendenza di un altro giudizio promosso dalla compagnia contro l’agente per i premi incassati e non riversati) e sulla (as- seritamente) scorretta valutazione delle prove (le quietanze) alle quali sa- rebbe stato attribuito un significato incompatibile con l’accertamento del fatto illecito dell’agente; −anche questo motivo è inammissibile; −c ome già osservato nella proposta e nonostante il tentativo, compiuto nella memoria, di individuare anomalie motivazionali (per omesso esame di un altro giudizio, genericamente descritto nel suo oggetto e nella sua rile- vanza, nonché per la scorretta valutazione delle risultanze istruttorie), si ribadisce che «è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze pro- cessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione » (Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053); −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rifondere allacontroricorrente [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate– secondo i parametri normativi – nella misura indi- cata nel dispositivo; −il ricorso incidentale va dichiarato invece estinto, per effetto della mancata opposizione alla proposta di definizione anticipata; −si dispone, invece, la compensazione delle spese tra la parte contro- ricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- maria [OSCURATO:SOCIETA]. e le altre parti, per le medesime ragioni già esposte dal giudice d’appello e in considerazione della rinuncia all’impugnazione (con- seguenza della mancanza di un’istanza di decisione ex art. 380-bisc.p.c.); −poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta», ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.: conseguentemente, i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, vanno condannati a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 5.000,00, a norma del citato art. 96, comma 3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00 (e, cioè, nell’importo massimo previsto dalla citata disposizione); −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiara estinto il giudizio sul ricorso incidentale; condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rifondere alla controricorrent e [OSCURATO:SOCIETA] le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della medesima controricorrente, della somma di Euro 5.000,00 a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro,al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 5.000,00 a norma dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; compensa le spese tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e le altre parti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor- renti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8813/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( c . f . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege - controricorrent i e ricorrenti incidentali- e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Barin. 1540 del 19/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), deducendo di aver sottoscritto, tramite l’agenzia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., tre polizze vita con scadenze al 4 dicembre 2008 e al 15 luglio 2009; lamentarono di aver ricevuto, a seguito di anticipato riscatto, importi inferiori a quelli effettivamente dovuti;infatti, la compagnia aveva liquidato somme inferiori senza tener conto dei maggiori premi da loro versati all’agente e non riversati alla compagnia; contestarono, poi, l’efficacia e/o l’esistenza di altre richieste di riscatto anticipato, sostenendo la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce a tali richieste; −l a compagnia assicuratrice chiese il rigetto delle domande e, in subordine, la condanna dell’agente a tenerla indenne; riconobbe l’esistenza e validità delle polizze, ma negò la fondatezza delle pretese, sia per intervenuta prescrizione, sia perché gli importi liquidati corrispondevano a quanto effettivamente dovuto; contestò, inoltre, l’opponibilità delle quietanze prodotte dagli attori, sottoscritte dall’agente, in quanto recanti il logo di una società già cancellata o alterate nei contenuti; −[OSCURATO:PERSONA], quale agente, si costitu ì in giudizio, a sua volta contestando la domanda di manleva, asseritamente impedita dalla pendenza di altro giudizio promosso dalla compagnia nei suoi confronti per il versamento dei premi incassati e non riversati; −i l Tribunale di Foggia (Sezione distaccata di Cerignola), conclu se il giudizio con l’ordinanza ex art. 186 - quater c.p.c. n. 13833 del 27/11/2016 –con la quale condannò la compagnia al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 237.810,40 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 73.915,35, oltre a interessi legali –e con la sentenza n. 731 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] –con cui accolse la domanda di garanzia svolta nei confronti dell’agenzia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (nonché della socia accomandataria) e condannò quest’ultima a manlevare e tenere indenne la società in relazione alle somme dovute agli attori; respinse, invece, le domande di [OSCURATO:PERSONA] e del suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli attori; −a vverso l’ ordinanza ex art. 186 - quater c.p.c. propo se appello la compagnia assicuratrice; −a vverso la sentenza n. 731/2018 propo se appello l ’ agente ; −r iuniti i giudizi, con la sentenza n. 1540 del 19/10/2022, la Corte d’appello di Bari accolse il primo, il secondo e il terzo motivo dell’impugnazione della società e, per l’effetto, riformò l ’ ordinanza impugnata rigettando le domande di Grieco e Dente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; dichiarò assorbita la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rigettò altresì l ’ appello incidentale degli originari attori, condannati a rifondere le spese di lite, e dichiaròassorbito l’appello di Ladogana; −l a Corte territoriale ritenne che il Tribunale avesse accolto una domanda di “indebito oggettivo”non proposta e che la prova del pagamento dei premi dal 2001 al 2006 non potesse ricavarsi dalle quietanze prodotte, attribuendo loro solo valore indiziario; −a vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi; −[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su un unico motivo; −[OSCURATO:SOCIETA]. ha resist ito alle impugnazioni avversarie; −non ha svolto difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] (in realtà, non menzionato nell’intestazione del ricorso e non destinatario della notificazione); −i n data 16/5/2024 è stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. per le seguenti ragioni: «il ricorso principale è in parte inammissibile ed in parte infondato; … il primo motivo è inammissibile per difetto di decisività e rilevanza; … infatti la Corte d’appello ha ritenuto in punto di fatto non esservi prova che gli odierni ricorrenti, dopo il 2001, abbiano continuato a versare premi in esecuzione delle tre polizze oggetto del contendere, e tale ratio decidendi è idonea di per sé a sorreggere il rigetto dell’intera domanda attorea (previa, occorrendo, correzionedella motivazione), sicché diventa irrilevante stabilire se vi fu o meno, da parte del primo giudice, extrapetizione; … non decisivi sono gli argomenti con cui i ricorrenti invocano la responsabilità dell’assicuratore ex art. 2049 c.c.; tale responsabilità, infatti presuppone pur sempre la prova che nelle mani dell’agente infedele siano stati versati i premi non conteggiati, prova che nel caso di specie la Corte d’appello ha escluso con accertamento non sindacabile in questa sede; … la censura rivolta contro il giudizio di irrilevanza probatoria delle quietanze rilasciate dall’agente è infondata alla luce dei princìpi già ripetutamente affermati da questa Corte, da ultimo con l’ordinanza Sez. 3, Ordinanza n. 9329 del 8.4.2024, alla cui motivazione può qui rinviarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c.; … la censura di nullità della sentenza per mancanza di motivazione è manifestamente infondata alla luce dei princìpi stabiliti da Cass. S.U. 8053/14, cui può qui rinviarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c.; … il ricorso incidentale è del pari manifestamente infondato - previa occorrendo integrazione della motivazione - , dal momento che la soccombenza va valutata non con riferimento all’esito del singolo grado, ma all’esito complessivo della lite, e l’esito complessivo del giudizio fu un non liquet nei confronti delle domande proposte da e contro [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., motivo sufficiente per la compensazione integrale»; −c on istanza datata 20/6/2024 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la decisione del ricorso principale ed è stata fissata l ’ odierna adunanza camerale; −[OSCURATO:PERSONA], invece, non ha domanda to la decisione del ricorso incidentale e ha chiesto, invece, l’estinzione del giudizio; −l e parti hanno depositato memorie ex art. 380 - bis , comma 1, c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 28 / 11 /202 5 , il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente si osserva che - in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilitàdel ricorso - può prescindersi dalla veri- fica dell’integrità del contraddittorio; −col primo motivo si deduce « Nullità della sentenza in relazione all ’ art. 360, n. 4), c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. [...] la Corte territoriale ha accolto il primo motivo di appello ritenendo in effetti sussistente una decisiva e rilevante violazione del principio della cor- rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, riformando integralmente l’or- dinanza ex art. 186-quater c.p.c. nella parte in cui aveva condannato la Compagnia a pagare in favore degli odierni Ricorrenti, a valere sulle tre polizza vite per cui è causa, un importo esattamente pari ai premi versati all’Agente e da questi non riversati alla Compagnia stessa e da quest’ultima, per tale motivo, non conteggiati al momento della liquidazione del capitale assicurato avvenuta per effetto del riscatto anticipato.»; la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che il Tribunale di primo grado è incorso in ultrapetizione, poiché la domanda accolta era stata, in realtà, proprio quella proposta dagli attori (risarcimento exart. 2049 c.c. per il danno da comportamento illecito dell’agente), non già una domanda di ripetizione di indebito exart. 2033 c.c.; −il motivo è inammissibile; −i l giudice d’ appello ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto una domanda di ripetizione d’indebito mai formulata dagli odierni ricorrenti, i quali –sia col ricorso introduttivo, sia con la memoria – sosten- gono che, in realtà, era stata avanzata una domanda exart. 2049 c.c. nei confronti della compagnia assicuratrice deducendo la sua responsabilità per fatto illecito dell’agente preposto; −a l di là delle lacune del ricorso (che non riporta in maniera esaustiva il contenuto dell’istanza di primo grado in modo tale da consentire a questa Corte una valutazione sulla causa petendiaddotta a sostegno delle pretese attoree, indicate a pag. 4 dell’atto; in realtà, alle pagine 3 e 4 del ricorso si individuano come fatti costitutivi della domanda allegati dagli attori 1) la percezione di un importo inferiore a quello dovuto in ragione del mancato computo dei premi versati all’agente e 2) l’inesistenza/inefficacia delle ri- chieste di riscatto formulate con documentazione falsificata dallo stesso agente e, cioè, circostanze che non prospettano una responsabilità risarci- toria della società controricorrente), come già rilevato nella proposta exart. 380-bis c.p.c., la richiesta risarcitoria – che, ad avviso dei ricorrenti, non sarebbe stata considerata dalla Corte d’appello (asseritamente limitatasi a revocare la decisione resa ultra petita, senza pronunciarsi sulla domanda di risarcimento ex art. 2049 c.c.) – presuppone l ’ avvenuto versamento di premi successivi al gennaio 2001; −l a Corte d ’ appello, con accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, ha univocamente affermato che gli assicurati, in qualità di attori, non hanno assolto l’onere probatorio di dimostrare il versamento dei pre- detti premi assicurativi, di talché è del tutto irrilevante stabilire se vi sia stata minuspetizione della Corte d’appello e se quest’ultima non abbia cor- rettamente interpretato la domanda avanzata in primo grado (fermo re- stando, peraltro, che compete al giudice di merito il sindacato sulla portata della domanda) o il tenore dell’ordinanza ex art. 186 - quater c.p.c. del Tri- bunale: infatti, anche a voler ipotizzare la fondatezza della censura qui avanzata, la stessa non sarebbe comunque idonea a scalfire il decisum, atteso che, comunque, la richiesta risarcitoria si rivelerebbe inconsistente (la proposta exart. 380-bis c.p.c. va intesa nel senso che la correzione della motivazione sarebbe il massimo risultato conseguibile dalla parte ricorrente, evidentemente insufficiente a fondare un interesse all’impugnazione); −col secondo motivo si deduce « Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2049, 2702 e 2730 c.c., 115, 214 e 215 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c. [...] la Corte territoriale ha ritenuto che le quietanze sot- toscritte dall’Agente, prodotte in giudizio dagli odierni Ricorrenti e non di- sconosciute dall’Agente chiamata in causa ad istanza della Compagnia, non fossero sufficienti a fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa risar- citoria azionata dai Sigg.ri Grieco e Dente: ciò in quanto «scritture private provenienti da un terzo (l’agente)» che, come tali, non erano «soggette all’onere di disconoscimento di cui all’art. 214 ss. cpc, potendo essere libe- ramente contestate dalla parte contro la quale sono state prodotte, che è quanto fatto dall’appellante» e costituivano, al più, «prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario» e, dunque, idonee a «contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo», con la conseguenza per cui gravava sugli odierni Ri- correnti l’onere di «fornire ulteriori riscontri probatori all’asserito paga- mento dei premi da gennaio 2001 al 2006, tanto più che sarebbe stato per loro estremamente agevole dimostrare il pagamento dei premi, producendo copia di una assegno o una ricevuta di bonifico».»; secondo i ricorrenti, la Corte d’appello ha erroneamente attribuito alle quietanze sottoscritte dall’agente valore solo indiziario, trattandosi invece di documenti prodotti in un giudizio in cui l’agente era parte e non li aveva disconosciuti, come tali dotate di pieno valore probatorio, sufficiente a dimostrare il pagamento dei premi e quindi il fatto illecito dell’agente, con conseguente responsabilità della compagnia exart. 2049 c.c.; −il motivo è inammissibile; −c on la memoria i ricorrenti sostengono che il precedente richiamato nella proposta (Cass. Sez. 3, 08/04/2024, n. 9329: «In tema di prova do- cumentale, il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non anche la scrittura privata proveniente da un terzo che, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta e può pure essere rite- nuta dal giudice inattendibile ancorché non ne sia contestata l’autenticità.») non è pertinente; al contrario, dovrebbe superarsi la tesi dell’inopponibilità della confessione dell’agente alla compagnia assicuratrice (dato il nesso tra la responsabilità per fatto illecito del preposto e la responsabilità indiretta ed oggettiva del preponente ai sensi dell’art. 2049 c.c.) e, dunque, affer- marsi «la possibilità di estendere al responsabile civile per fatto altrui l’effi- cacia probatoria degli accertamenti formatisi nei confronti dell’autore mate- riale della condotta illecitaancorché in dipendenza di contegni confessori o, comunque, non contestativi»; −p er dimostrare l ’ evidente infondatezza della tesi è sufficiente rilevare, sotto il profilo logico, che i ricorrenti vorrebbero impiegare la documenta- zione formata da un soggetto diverso contro la compagnia assicuratrice, addirittura precludendo a quest’ultima qualsivoglia contestazione in ragione della sua qualità di preponente, e, sotto il profilo giuridico, che nel processo litisconsortile nemmeno la prova legale (ad esempio, la confessione) ha piena efficacia nei confronti delle altre parti (diverse dal confitente); −inoltre, per i fatti avvenuti prima del 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore dell’art. 118, primo comma, cod. ass., non può attribuirsi alla do- cumentazione (quietanze) rilasciata dall’agente di assicurazione il mede- simo valore dei documenti dell’assicuratore, poiché l’agente non è un suo rappresentante ope legis(né i ricorrenti indicano una diversa fonte di potere rappresentativo): basti osservare che in forza dell’art. 1744 c.c., salvo patto contrario, «l’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del proponente» e, dunque, «Se l’agente di assicurazione ha la facoltà di rilasciare la quietanza dei premi (art. 1744 cod. civ.) soltanto su moduli predisposti e firmati dalla società assicuratrice, egli agisce come adiectus solutionis causa e non come rappresentante di essa» (Cass. Sez. 3, 09/02/1998, n. 1322, Rv. 512399- 01); −col terzo motivo si deduce «Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 n. 4), c.p.c. per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 111, comma 6, Cost. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia [...]la Sentenza Impugnata viene censurata per la evidente nullità in cui è incorsa sotto il profilo della moti- vazione circa la ritenuta inesistenza di codesti «ulteriori riscontri probatori». [...] la Corte territoriale ha radicalmente omesso di considerare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.»; la denuncia di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione si basa sull’omessa considera- zione di fatti decisivi (come la pendenza di un altro giudizio promosso dalla compagnia contro l’agente per i premi incassati e non riversati) e sulla (as- seritamente) scorretta valutazione delle prove (le quietanze) alle quali sa- rebbe stato attribuito un significato incompatibile con l’accertamento del fatto illecito dell’agente; −anche questo motivo è inammissibile; −c ome già osservato nella proposta e nonostante il tentativo, compiuto nella memoria, di individuare anomalie motivazionali (per omesso esame di un altro giudizio, genericamente descritto nel suo oggetto e nella sua rile- vanza, nonché per la scorretta valutazione delle risultanze istruttorie), si ribadisce che «è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze pro- cessuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione » (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rifondere allacontroricorrente [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate– secondo i parametri normativi – nella misura indi- cata nel dispositivo; −il ricorso incidentale va dichiarato invece estinto, per effetto della mancata opposizione alla proposta di definizione anticipata; −si dispone, invece, la compensazione delle spese tra la parte contro- ricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- maria [OSCURATO:SOCIETA]. e le altre parti, per le medesime ragioni già esposte dal giudice d’appello e in considerazione della rinuncia all’impugnazione (con- seguenza della mancanza di un’istanza di decisione ex art. 380-bisc.p.c.); −poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta», ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.: conseguentemente, i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, vanno condannati a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 5.000,00, a norma del citato art. 96, comma 3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00 (e, cioè, nell’importo massimo previsto dalla citata disposizione); −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiara estinto il giudizio sul ricorso incidentale; condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rifondere alla controricorrent e [OSCURATO:SOCIETA] le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della medesima controricorrente, della somma di Euro 5.000,00 a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro,al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 5.000,00 a norma dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; compensa le spese tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e le altre parti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor- renti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a
Sentenza Cassazione n. 34239/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris