CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 41783/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septlte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D (53._ udito il difen [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con ordinanza del 27 aprile 2021 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellia somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 231, comma 3 cod. proc. pen., contestualmente disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza, nonché al Presidente del Tribunale di Messina ed al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina per le rispettive determinazioni. Il provvedimento veniva adottato ritenendo del tutto ingiustificata la rinuncia all'incarico peritale conferitogli nell'ambito di un procedimento penale. 2. Awerso l'ordinanza il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo l'incompletezza dell'ordinanza, la violazione dell'art. 231, n. 3 cod. proc. pen., la violazione dell'art. 111, comma 2 Cost., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 223, n. 3 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, chiedendo conseguentemente l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammisisbilità del ricorso. Con memoria datata 8 settembre 2021 la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere, per una migliore comprensione della vicenda, che il Tribunale, dopo aver dato atto del conferimento al ricorrente dell'incarico peritale, formalmente accettato e dei contenuti dello stesso, ha posto in evidenza che, dopo la presentazione di una istanza di proroga del termine concessogli, che veniva accolta e di una richiesta di pagamento di un acconto per le attività ancora da svolgere, che era stata invece respinta, questi faceva pervenire il giorno successivo, "istanza di rinuncia" all'incarico determinata dalla compresenza di ulteriori, incompatibili impegni lavorativi. Il Tribunale, dando ampiamente conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto non accoglibile la richiesta e quelle successivamente presentate, rilevando altresì che, in ragione delle ripetute interlocuzioni con l'ufficio, il perito era stato già posto nelle condizioni di discolparsi, lo condannava al pagamento della somma indicata in premessa adottando gli ulteriori provvedimenti in precedenza specificati. 3. Ciò posto, rileva il Collegio come risulti preliminare ed assorbente la inoppugnabilità dell'ordinanza censurata in ricorso. Va preliminarmente rilevato che il provvedimento impugnato non risulta essere abnorme, né l'abnormità dello stesso è stata prospettata in ricorso. Fatta tale premessa, si osserva che l'art. 231, comma 3 cod. proc. pen., applicato nel caso in esame, dispone che il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 154 a 1.549 euro. Si tratta di disposizione sostanzialmente corrispondente, tranne che per l'importo della sanzione, a quella relativa all'interprete di cui all'art. 147, comma 2 cod. proc. pen. Analoghe disposizioni erano peraltro contenute nel previgente codice di rito, segnatamente negli art. 321, comma secondo e 330, comma secondo e la giurisprudenza di legittimità aveva all'epoca individuato la natura disciplinare della sanzione (Sez. 6, n. 683 del 3/11/1971 (dep. 1972), Gerin, Rv. 120019) la quale, come espressamente previsto dalle disposizioni appena richiamate, era adottata mediante ordinanza non impugnabile. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riferimento al caso in esame, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1 cod. proc. pen., dovendosi invece ritenere, in ragione della natura della sanzione, che il provvedimento con il quale la stessa viene applicata sia revocabile ai sensi dell'art.664, comma 2 cod. proc. pen. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue il solo onere delle spese del procedimento, mente la novità della questione posta all'attenzione di questa Corte e l'assenza di elementi di colpa costituiscono giustificato motivo per non imporre al ricorrente l'ulteriore versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 6/10/2021 Il Consigliere fensore