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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22294/2026

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[OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amoruso, che li rappresenta e difende-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità dierede del de cuius [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiStefano Pietro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeRosa Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], PanattoniElisabetta, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi della de cuiusConcina Silvia nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GullàAntonio, nella qualità di eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA], domiciliati exlege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’[OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opeNumero registro generale 15303/2023Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 22294/2026Data pubblicazione 29/06/2026legis.-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.268/2023 depositatail 16/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per iricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e in euro 9.000,00 per i ricorrenti difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per compensi, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amoruso, che li rappresenta e difende-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità dierede del de cuius [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiStefano Pietro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeRosa Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], PanattoniElisabetta, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi della de cuiusConcina Silvia nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GullàAntonio, nella qualità di eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA], domiciliati exlege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’[OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opeNumero registro generale 15303/2023Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 22294/2026Data pubblicazione 29/06/2026legis.-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.268/2023 depositatail 16/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per iricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e in euro 9.000,00 per i ricorrenti difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per compensi, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/06/2026Il PresidenteLina Rubino
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