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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19262/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., e avente ad oggetto la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, invero, che, con corretta e congrua motivazione, la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta del ricorrente - che si limitava a rientrare presso il luogo degli arresti domiciliari - non fosse idonea ad integrare l'attenuante, non essendo comportamento assimilabile alla costituzione in carcere (cfr. pag.3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., e avente ad oggetto la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, invero, che, con corretta e congrua motivazione, la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta del ricorrente - che si limitava a rientrare presso il luogo degli arresti domiciliari - non fosse idonea ad integrare l'attenuante, non essendo comportamento assimilabile alla costituzione in carcere (cfr. pag.3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 19262/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris