CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22709/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14808/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante p.t. Pieter van der Bulck, rappresentatae difesa degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] E. Sironi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di que- st'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.9; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]ĚJOVICKỲ BUDVAR NÁRODNĺ PODNIK, in persona del legale rappresen- tante p.t. Petr Dvořák, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA], n. 269; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 37661/21, depositata il 30 novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società statunitense Anheuser - Busch LLC. c onvenne in giudizio l'ente pubblico della Repubblica Ceca Budějovickỳ Budvar národní podnik, per sentir dichiarare la nullità per mancanza di novità della frazione italiana di tre marchi internazionali registrati nel 1994 e nel 1997 dalla BB con i nn. 614.536, 614.537 e 674.530, contenenti la denominazione geografica «Bud- weiser», ossia «della città di Budweis», toponimo in linguatedesca boema della città celebre per l'arte della birra, denominata in lingua ceca «Budějo- vice», facendo valere a tal fine il proprio risalente preuso sul marchio di fatto «Budweiser», poi registrato dall'AB in Italia nel 1993 al n. 589.905. Si costituì la BB ed eccepì la natura decettiva del marchio dell'AB a causa della celebrità della birra artigianale di Budweis e della produzione effettuata altrove e con differenti ingredienti e metodiche della birra da parte dell'AB; in via riconvenzionalela BB chiese , a prescindere dal rischio di inganno del pub - blico, la tutela del segno come indicazione geografica,in forza di registrazioni efficaci in Italia,e propose domande di accertamento di atti di concorrenza sleale e d'inadempimento rispetto ad alcuni impegni contrattuali assunti dall'AB, dapprima nel 1911 e poi nel 1939. Nello stesso giudizio, la BB fece poi valere anche lo jussuperveniens co- stituito dal Trattato di Atene del 16aprile 2003, con cui la Repubblica C eca aveva aderito all'Unione Europea,e l ' indicazione geografica protetta secondo il dirittoeuropeo, sul presupposto che i tre toponimi in lingua ceca identifi- cassero birre non producibili altrove. 1.1. Con sentenza del 17 maggio 2005, n. 11290, il Tribunale di Roma dichiaròla nullità dei tre marchi della BB, per mancanza di novità , e rigettò ledomande riconvenzionali dalla stessa proposte , ritenendo provato il preuso da parte dell'AB, irrilevanteil luogo diproduzione della birra e inapplicab il e la tutela riservata alleindicazioni geografiche protette in forza del Trattato, ri- ferita alle espressioni in lingua boema e non a quelle inlingua tedesca. 2. L'appello proposto dalla BB fu rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 5 marzo 2007, n. 1082, sia con riferimento alla natura de- cettiva del marchio dell'AB, sia con riferimento all'invocata tutela come IGP, dando rilievo al nome ufficiale della città espresso in lingua ceca, mentre la pretesa indicazione geografica era espressa in lingua tedesca. 3. Con sentenza del 13settembre 2013, n. 21023 questa Corte accolse il quarto motivo del ricorso principale propostodalla BB, dichiarando assorbiti tutti gli altri motivi. Con il predetto motivo la BB aveva denunciato l'illiceità dellaregistrazione del marchio da parte dell'AB in quanto idoneo ad ingannare il pubblico circa l'ambiente di origine o i pregi delprodotto per il quale il marchio era stato depositato. Rilevato che la motivazionedella sentenza sul punto era basata sull'unica affermazione che la parola «Budweiser» non aveva nulla a che fare con la denominazione protetta «Budějovice», corrispondenteal nome di un ' attuale città ceca, in quanto, pur se ricavata dalladenominazione tedesca dell'antica città ceca di Budweis, noncorrispondeva ad alcuna attuale località geografica, questa Corte osservò che essa si basava sulla considerazione che i nomi geo- grafici usati in passatoe non più attuali non possono continuare a costituire indicazioni diprovenienza geografica. Premesso che nessuna norma prevede chele denominazioni geografiche ovvero i nomi geografici siano solo quelli attualmente risultanti dalla legislazione e dalle disposizioniamministrative vi- gentirilevò che l'art. 14 cod. propr. ind. prevede l ' illiceità di quei segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolaresulla provenienza geografica, riferen- dosi genericamente allaprovenienza geografica, termine di per sé in grado di comprenderequalunque designazione idonea ad indicare la provenienza di un prodotto da un certo ambito geografico, affermando pertanto che ladenomi- nazione geografica continua a rivestire piena validità edefficacia quando la sua notorietà perdura, anche se non è piùufficialmente usata. Escluse che la questione in esame fosse coperta dalgiudicato formatosi a seguito della pre- cedente sentenza della Corte di cassazione del 10 settembre 2002, n.13168, che in proposito si era limitataa una statuizione di assorbimento, emessa in rito e insuscettibile di formare giudicato. A ggiunse che la Corte di rinvio avrebbe dovuto tenere contodi tale principio nel rivalutare , in particolare, la questione posta con il primo motivo del ricorso,relativo alla protezione ac- cordata come indicazionigeografiche dal trattato di Atene del 2003 a tre de- nominazioni inlingua ceca della birra prodotta dall'ente ricorrente. 4. La Corte di appello di Roma, adìta in sede di rinvio, con sentenza del 12luglio 2016 , n. 4430, rigettò la domanda proposta da ll ' AB e la domanda riconvenzionale proposta dallaBB. 5. Avverso tale decisione la BB propose ricorso per cassazione, rigettato da questa Corte con sentenza del 13 febbraio 2018, n. 2499, la quale accolse i primi due motivi del ricorso incidentale proposto dall'AB e dichiarò inammis- sibile il terzo, il seguente principiodi diritto: «il preuso di un marchio di fatto comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo delsegno, ossia abbia il potere di avvalersene, che è distinto dalla successiva registrazione corrispondente alla denominazione da luiusata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiaratanulla, anche per decettività, in rapporto ai segni conflig- genti»; aggiunse che, «ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non perquesto il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per lacessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno opiù marchi, sia venuto meno anche il conflitto». 6. La predetta sentenza fu impugnata dalla BB con ricorso per revoca- zione, che fu rigettato da questa Corte con sentenza del 24dicembre 2020, n.29754, previa riunione della causa ad al tro procedimento connesso pen- dente interpartes. 7. Nel frattempo, con sentenza del 28 luglio 2020, n. 3796, la Corte di appello diRoma, nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza n. 2499 del 2018, accertò la perdurante decettività del marchio «Budweiser»dell'AB, an- che neglianni Duemila, e rigettò nuovamente la domanda proposta da ll ' AB di accertamento della nullità per difetto di novità dei marchi internazionali nn. 614.536, 614.537 e 674.530 dell'Ente boemo BB. 8. La predetta sentenza fu impugnata dalla BB con ricorso per cassazione, rigettato da questa Corte con sentenza del 30 novembre 2021, n. 37661. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la viola- zione del principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 2499 del 2018, rile- vando che la sentenza impugnata aveva semplicemente rinnovato l'accerta- mento della decettività del segno preusato, già effettuata con valenza erga omnesdalla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1779 del 2011, con- fermata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 21472 del 2013, in riferi- mento agli anni '90 del ventesimo secondo, verificando se la potenzialità in- gannatoria fosse ancora sussistente nell'epoca successiva o se fosse invece intervenuta una «riabilitazione» del segno nullo preusato per il venir meno del suo carattere decettivo. Ha escluso che la sentenza n. 2499 del 2018 avesse affrontato unitariamente il tema d'indagine relativo alla tutela delle IGP e quello relativo all'ingannevolezza del marchio, osservando che l'incoe- renza dalla stessa rilevata tra la nullità della registrazione e l'accertamento della rottura del nesso evocativo del milieuveicolato dalle IGP era volta solo ad evidenziare la necessità di estendere la valutazione al periodo successivo agli anni '90,trattandosi di valutazioni aventi un oggetto diverso e riferite ad una diversa platea di soggetti. Ha aggiunto che l'assimilazione delle due tutele non era desumibile neppure dalla sentenza n. 21023 del 2013, la quale non si era pronunciata sulla questione delle IGP, ma aveva affermato che la de- nominazione geografica continua a rivestire validità, tanto in tema di marchio quanto in tema di IGP, quando la sua notorietà perdura ancorché essa non sia più ufficialmente usata.Precisato inoltre che l'IGP è volta a proteggere il nome geografico quale strumento di garanzia della provenienza da un ambito protetto e di qualità del prodotto, mentre il marchio mira ad attribuire al tito- lare il monopolio su un segno distintivo quale strumento d'informazione sulla provenienza dei prodotti da una determinata fonte, ha rilevato che la sen- tenza n. 4430 del 2016 della Corte d'appelloaveva negato la protezione ri- chiesta dalla BB al nome tedescodella località per cui era stata registrata come IGP la denominazione attuale in lingua ceca per una pluralità di ragioni, tra cui la mancata dimostrazione della perdurante notorietà dell'accosta- mento tra il nome in lingua tedesca «Budweiser» e la birra prodotta nella città attualmente denominata ČeskéBudějovice, sulla base di un presupposto ri- ferito oltretutto non già ai consumatori italiani, ma alla realtàdella Repubblica Ceca, e prima ancora, l'impossibilità per le denominazioni in lingua diversa da quella per cui era stata riconosciuta la protezione come IGP di ricevere tutela ai sensi del diritto europeo e nazionale. Ha osservatoche, nel confer- mare la predetta decisione, la sentenza n. 2499 del 2018non aveva ricono- sciuto il preuso dell'AB, già accertato nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 13168 del 2002, ma si era limitata ad affermare che i diritti derivanti dal preuso non si estinguono per effetto della dichiarazione di nullità della registrazione del segno per decettività, senza valutare le interferenze di tale principio con il requisito della novità del marchio e l'avvenuta registra- zione medio temporedi marchi con lo stesso contenuto da parte di terzi. Ha aggiunto che la sentenza n. 21472 del 2013 aveva radicalmente escluso che il giudicato attributivo del preuso sul segno in favore dell'AB, derivante dalla sentenza n. 13168 del 2002, coprisse anche l'accertamento della validità del marchio preusato, in particolare sotto il profilo della non decettività, con la conseguenza che l'unico giudicato desumibile dalla stessa era nel senso che in quel momentoil segno «Budweiser» dell'AB era decettivo. La Corte ha inoltre escluso la configurabilità di una violazione del giudi- cato interno ed esterno, ribadendo che la sentenza n. 2499 del 2018 non aveva detto nulla in ordine all'ingannevolezza del marchio «Budweiser» per il periodo successivo agli anni '90 del ventesimo secolo, mentre la sentenza n. 13168 del 2002 aveva accertato soltanto la sussistenza del preuso, e non anche la sua validità e la non decettività del segno, la sentenza della Com- missione ricorsiUIBM del 14 luglio 2006 si era limitata a dichiarare inammis- sibileil ricorso proposto dalla BB avverso una nota interlocutoria dell'Ufficio in risposta ad osservazioni svolte da un terzo nell'ambito di un procedimento di registrazione di un marchio internazionale e la sentenza della Corte d'ap- pello di Firenze del 5 giugno 2014 non aveva affrontato in alcun modo il pro- blema della decettivitàper inganno dei consumatori sulla provenienza geo- grafica del prodotto. La Corte ha altresì escluso che l'accertamento del preuso da parte della sentenza n. 13168del 2002 implicasse una statuizione in ordine alla validità del marchio che ne costituiva oggetto, ritenendo che, come chiarito dalla sen- tenza n. 21472 del 2013, essa lasciasse spazio alla valutazione di decettività successivamente maturata, sia pure con riferimento alla situazione temporale degli anni '90 del ventesimo secolo. Premesso infatti che nel relativo giudizio era stato accertato il preuso dei marchi «Bud» e «Budweiser» in Italia da parte dell'AB a partire dalla seconda metà degli anni '40 e la notorietà da essi conseguita, ha rilevato che con sentenza del 16 giugno 2011, n. 1779, emessa in un giudizio promosso dall'AB nei confronti di altri soggetti e con- fermata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21472 del 2013,la Corte d'appello di Milano, nell'accogliere la domanda di accertamento della nullità del marchio n. 589.805 per decettività, aveva escluso la configurabilità di un giudicato al riguardo, riconoscendo la valenza geografica del termine «Bud- weiser» ed affermando che l'attuale conoscenza da parte dei consumatori italiani del nome «Budweis» per identificare la città boema diČeské Budějo- vice era collegata alla fama della birra ivi prodotta, indipendentemente dalla circostanza che le caratteristiche di quest'ultima fossero indissolubilmente le- gate al luogo di origine. 9. Avverso la predetta sentenza l'AB ha proposto ricorso per revocazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La BB ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivod'impugnazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., osservando che, nell'e- scludere che il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 2499 del 2018 precludesse una rinnovata valutazione dell'asserita decettività del marchio che costituiva oggetto del preuso dell'AB, questa Corte è incorsa in un errore di fatto, non avendo considerato che la predetta sentenza aveva ritenuto già accertate la piena espansione ed efficacia del diritto di preuso di essa ricor- rente a causa della perdita, da parte del termine «Budweiser», di qualsiasi valenza geografica evocativa di toponimi cechi e della rottura del nesso con il territorio, che escludeva qualsiasi profilo d'ingannevolezza del marchio.Pre- messo infatti che la sentenza n.2499 aveva rilevato un'incoerenza tra l'ac- certato venir meno del significato geografico del termine «Budweiser» e l'in- gannevolezza del marchio di essa ricorrente, sostiene che, nell'escludere che tale incoerenza implicasse un riconoscimento dell'efficacia del diritto di preuso, la Corte non ha tenuto conto della precisazione, contenuta nella pre- detta sentenza, secondo cui la rottura del nesso tra la denominazione e la sua forza evocativa dei corrispondenti toponimi cechi comportava la piena espansione del diritto di preuso, riconosciuto dalla sentenza n. 13168 del 2002, avente efficacia di giudicato esterno. Aggiunge che la svista in cui è incorsa la sentenza impugnata risulta evidente sulla base della considera- zione, anch'essa contenuta nella sentenza n. 2499, secondo cui l'accerta- mento della decettività del marchio «Budweiser» per il periodo successivo alla registrazione da parte dell'AB doveva essere compiuto mediante una verifica probatoria non spettante alla Corte di cassazione, ma al giudice di rinvio,e già effettuato con esito negativo. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente denuncia un altro errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nei precedenti gradi di giudizio il venir meno del collegamento tra il termine «Budweiser» e la zona di České Budějovice fosse stato affermato nei precedenti gradi di giudizio con riferimento al con- sumatore ceco, anziché a quello italiano, senza tenere conto dell'inequivoca- bile riferimento al pubblico dei consumatori italiani, contenuto tanto nella sentenza n. 4430 del 2016 della Corte d'appello di Roma quanto nella sen- tenza n. 2499 del 2018 della Corte di cassazione. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta ancora un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., osservando che, nell'escludere la vio- lazione del giudicato interno ed esterno da parte della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3796 del 2020, la sentenza impugnata ha affermato, contrariamente al vero, che la sentenza n. 2499 del 2018 non recava alcun accertamento in ordine alla valenza geografica del termine «Budweiser» presso il pubblico italiano ed all'ingannevolezza del marchio per il periodo successivo agli anni '90 del ventesimo secolo. 4. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni strettamente connesse, sono inammissibili. Com'è noto, l'erroredi fatto rilevante ai fini della revocazione della sen- tenza, ivi comprese quell e della Corte d i cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a)consistere in unerrore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato, b) risultare con immedia- tezza ed obiettività,senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o ar- gomentazioni induttive,c) essere essenziale e decisivo , nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa(cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. V, 11/01/2018, n. 442; Cass., Sez. I, 22/11/2006, n. 24856). Con particolare riguardo alle sentenzedicassazione esso deve inoltre riguardare gli atti «interni» al giudizio di legitti mità (o vvero sia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio ) e deve incidere esclusivamente sulla sentenza dicassazione, dal momento, ov e sia stato causa determinante delprovvedimento impugnato, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio potrebbe essere fatto valere soltanto con le impugnazioni espe- ribili contro la pronuncia di merito(cfr. Cass., Sez. I, 22/102018, n. 26643; Cass., Sez. lav., 18/02/2014, n. 3820; Cass., Sez. III, 14/02/2006, n. 3190). Nessuno dei vizi lamentati dalla ricorrente presenta le caratteristiche suindicate, avendo le censure ad oggetto argomentazioni della sentenza im- pugnata che non costituiscono il risultato della mera rilevazione di circostanze oggettivamente riscontrabili attraverso il confronto con i provvedimenti ri- chiamati, ma l'esito di approfondite valutazioni compiute da questa Corte in ordine alla portata degli stessi, il cui contenuto ha formato peraltro oggetto di ampio dibattito tra le parti, ai fini dell'esclusione dell'esistenza di un pre- cedente giudicato in ordine alla non decettività del segno preusato. 4.1. In particolare, nell'escludere che l'incoerenza, rilevata dalla sentenza n. 2499 del 2018, tra l'affermazione della nullità della registrazione effettuata alla metà degli anni '90 e la rottura del nesso evocativo del milieu veicolato dalleIGP, accertata in relazione al periodo successivo, implicasse il riconosci- mento della piena legittimità del preuso, senza necessità di ulteriori accerta- menti, la sentenza impugnata ha evidenziato la distinzione del tema d'inda- gine relativo al marchio da quello relativo alle IGP, sottolineando il differente ambito delle tutele assicurate dai due strumenti e desumendone l'impossibi- lità di ricollegare automaticamente al venir meno dell'efficacia evocativa dello etnonimo in lingua tedesca la riabilitazione del segno preusato dall'AB, la cui ingannevolezza era stata accertata con efficacia di giudicato, in relazione al periodo precedente, dalla sentenza n. 21472 del 2013. [OSCURATO:PERSONA] ha affatto trascurato la precisazione, contenuta nella sentenza n. 2499 del 2018, se- condo cui la rottura del nesso tra la denominazione e la sua forza evocativa dei corrispondenti toponimi cechi comportava la piena espansione del diritto di preuso riconosciuto, con efficacia di giudicato esterno, dalla precedente sentenza n. 13168 del 2002, avendovi ravvisato una semplice enunciazione di principio, volta a ribadire che i diritti conferiti dal preuso non si estinguono per effetto della dichiarazione di nullità della registrazione del segno da parte del preutentee non accompagnata da una verifica della possibilità di ulteriori registrazioni del segno preusato da parte di quest'ultimo, in caso di soprav- venuta cessazione dell'ingannevolezza, e della compatibilità della stessa con la registrazione dello stesso segno effettuata medio temporeda parte di altri soggetti: a sostegno di tale affermazione essa ha richiamato anche la sen- tenza n. 21472 del 2013, la quale aveva radicalmente escluso che il giudicato formatosi in ordine al preuso, per effetto della sentenza n. 13168 del 2002, coprisse anche l'accertamento della validità del marchio preusato, in partico- lare sotto il profilo della decettività, dal momento che nel giudizio di merito la relativa questione non era stata sollevata; ha rilevato inoltre che, se intesa nel senso dell'esistenza di un precedente giudicato in ordine alla validità del preuso, la precisazione contenuta nella sentenza n. 2499 del 2018 avrebbe reso superfluo il rinvio della causa al giudice di merito, non giustificabile nep- pure, come sostenuto dalla ricorrente, con la necessità di accertare l'identità dei segni registrati dalla BB, che risultava assolutamente pacifica. 4.2. Ai fini dell'individuazione dei soggetti da prendere in considerazione ai fini della valutazione della capacità evocativa del segno questa Corte non ha poi affatto ritenuto che la sentenza n. 4430 del 2016 della Corte d'appello di Romaavesse fatto riferimento al consumatore ceco, anziché a quello ita- liano, ma si è limitata a rilevare che, nell'escludere la perdurante notorietà dell'accostamento tra il nome in lingua tedesca «Budweiser» e la birra pro- dotta nella città anticamente denominata «Budweis»(oggi denominata České Budějovice), la Corte d'appello aveva attribuito rilievo, tra l'altro, alla circo- stanza che, nel provvedere alla registrazione delle IGP, la stessa Repubblica Ceca aveva reputato sufficiente la limitazione della protezione alla denomi- nazione in lingua ceca, senza estenderla a quella in lingua tedesca. La Corte ha inoltre rilevato che la predetta sentenza era stata confermata sul punto dalla sentenza n. 2499 del 2018, la quale aveva ritenuto estranea al thema decidendumla questione riguardante l'estensione della protezione assicurata dalle IGPalla traduzione delle denominazioni in una lingua diversa da quella ceca, reputando invece condivisibile la scelta, compiuta dalla Corte d'appello, di concentrare la propria attenzione sulla perdurante notorietà presso i con- sumatori italiani delle denominazioni in lingua tedesca, e dichiarando inam- missibili, in quanto attinenti al merito della controversia, le censure proposte al riguardo dalla BB. La sentenza impugnata ha tenuto a sua volta ben pre- sente la diversa platea di soggetti cui fanno riferimento la tutela assicurata dalle IGP e quella garantita dal marchio, avendo espressamente precisato che ove si tratti, come nella specie, di marchio registrato in Italia, la potenzialità ingannatoria dev'essere apprezzata con riferimento al pubblico dei consuma- tori italiani: nessun travisamento è pertanto riscontrabile in ordine all'indivi- duazione del parametro di riferimento adottato nelle precedenti decisioni, ri- spetto al quale, peraltro,la sottolineatura della condotta tenuta dalla Repub- blica Ceca costituiva, come si è detto,soltanto uno degli elementi presi in considerazione ai fini dell'esclusione della capacità evocativa della denomina- zione geografica in lingua tedesca. 4.3. Quanto, infine, all'accertamento della perdurante notorietà della de- nominazione geografica in lingua tedesca ed alla conseguente decettività del segno preusato anche per il periodo successivo a quello coperto dal giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 21472 del 2013, la sentenza impugnata ha osservato, anche in tal caso pronunciandosi su una questione che era stata specificamente dibattuta tra le parti, per un verso che il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 2499 del 2018 non era accompagnato dalla veri- fica delle interferenze con il requisito della novità del marchio e con l'even- tuale registrazione medio temporedi altri marchi con lo stesso contenuto da parte di terzi, per altro verso che, ove il predetto giudicato fosse stato riferi- bile anche al periodo successivo agli anni '90, la cassazione con rinvio dispo- sta dalla predetta sentenza sarebbe risultata priva di senso, avendo questa Corte demandato al giudice di rinvio proprio il predetto accertamento, e per altro verso ancora che al predetto rinvio non poteva attribuirsi la finalità di verificare l'identità dei segni registrati dalla BB rispetto a quello preusato dall'AB, che risultava assolutamente pacifica. L'esclusione della configurabilità del giudicato, per il periodo in questione, non costituisce pertanto una con- statazioneoggettiva, suscettibile di riscontro sulla base del mero confronto con la sentenza n. 2499 del 2018, ma il risultato di una valutazione comples- siva del contenuto di quest'ultima e della portata delle relative statuizioni, in risposta alle deduzioni formulate dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive: valutazione che, anche laddove risultasse errata, come sostiene la ricorrente, non potrebbe in alcun caso costituire oggetto d'impugnazione per revocazione, in quanto riguardante un punto controverso, in ordine al quale la sentenza impugnata si è pronunciata. 4.4. Al di là di tali considerazioni, le censure proposte dalla ricorrente appaiono volte, attraverso l'apparente denuncia di un contrasto tra le affer- mazioni contenute nella sentenza impugnata e quelle risultanti dai precedenti provvedimenti, a sollecitare una rivisitazione dell'apprezzamento compiuto da questa Corte in ordine all'intervenuta formazione di un giudicato interno o esterno sullanon decettività del marchio che costituiva oggetto del preuso, per effetto della sentenza n. 13168 del 2002, che aveva accertato l'esistenza di tale preuso, e della sentenza n. 2499 del 2018, che aveva riconosciuto alla preutente la possibilità di avvalersene, nonostante la dichiarazione di nullità della registrazione per decettività, per resistere alle pretese avanzate dai ti- tolari di segni confliggenti registrati successivamente, subordinatamente alla verifica della perdurante efficacia evocativa della denominazione geografica in lingua diversa da quella utilizzata per le successive registrazioni. In quest'ottica, esse si pongono in contrasto non solo con l'art. 391-bis cod. proc. civ., che nell'ammettere la revocazione delle sentenze e delle or- dinanze pronunciate dalla Corte cassazione, ne limita la proponibilità alla sola ipotesi prevista dall'art. 395 n. 4, ossia all'errore di fatto, escludendola quindi in quella prevista dal n. 5 della medesima disposizione, consistente nella con- trarietà ad un precedente giudicato, ma anche con la nozione di errore desu- mibile dal n. 4 dell'art. 395, la quale, come ripetutamente affermato da que- sta Corte, non è riferibile all'erronea negazione o supposizione dell'esistenza di un giudicato, ritenuta invece configurabile come errore di diritto (cfr. Cass., Sez. VI, 31/10/2019, n. 28138; 20/06/2017, n. 15346; Cass., Sez. II, 9/09/ 2003, n. 13135): poiché, infatti, il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, la sua interpretazione non si risolve in un giudizio di fatto, ma dev'essere assimilata, per natura ed effetti, all'interpretazione delle norme giuridiche, sicché l'erro- nea affermazione della sua esistenza o inesistenza, equivalendo all'ignoranza della regula juris, non può assumere rilievo come errore di fatto, ma come errore di diritto, traducendosi sostanzialmente in un vizio sussuntivo, consi- stente nella riconduzione della fattispecie ad una norma diversa da quella recante la sua disciplina (cfr. Cass., Sez, Un., 17/11/2005, n. 23242; 16/11/ 2004, n. 21639; Cass., Sez. III, 5/05/2017, n. 10930). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. 5.1. Non merita invece accoglimento la domanda di condanna della ricor- rente al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. o al pagamento della somma di cui al terzo comma della medesima disposizione, avanzata dalla controricorrente. In quanto imperniata su specifiche argomentazioni volte a dimostrare l'e- sistenza del vizio lamentato, attraverso il confronto tra il ragionamento svolto nella sentenza impugnata e il contenuto di quelle che l'hanno preceduta, l'in- sistenza della ricorrente sulla propria personale interpretazione dei precedenti giudicati, già disattesa dalla sentenza impugnata, non risulta infatti di per sé idonea ad integrare il dolo o la colpa grave richiesti ai fini della condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, per la cui configurabilità occorre che le ragioni poste a fondamento della domandao dell'impugnazione, per la loro palese inconsistenza o per l'assenza di qualsiasi plausibile collegamento con lefattispecie regolate dalle norme invocate, evidenzino il mancato im- piego di quella doverosa diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'av- ventatezza della propria iniziativa (cfr. Cass., Sez. I, 26/01/2018, n. 2040; 18/02/1994, n. 1592), o comunque il mancato compimento di uno sforzo in- terpretativo, deduttivo ed argomentativo volto a mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consoli- data, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta, sì da potersi pro- spettare un abuso degli strumenti processuali adottati (cfr. Cass., Sez. Un., 28/10/2022, n. 32001; Cass., Sez. III, 11/02/2022, n. 4430. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15