CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 dicembre 2021
Cassazione n. 17975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7854/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONErappresentata e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROM A, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D 'APPELLO di VENEZIA n. 447/2021R.G. N. 737/2016 depositata i l 31/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Verona che aveva accertato e dichiarato essersi costituito tra l’attrice [OSCURATO:PERSONA] e la convenuta [OSCURATO:PERSONA] un rapporto di lavoro subordinato domestico per il periodo dal 2.7.2006 al 3.10.2009 e per l’effetto aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 15.183,00 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo, nonché alla regolarizzazione del rapporto lavorativo presso gli istituti previdenziali competenti per il suddetto periodo, condannando, altresì, la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell’importo di € 500,00 (indebitamente trattenuto dalla busta paga di settembre 2009), oltre alla rifusione delle spese di lite. Con la stessa sentenza la Corte condannava l’appellante al pagamento a favore dello Stato delle spese del secondo grado, come liquidate, e dava atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale confermava che dai contenuti delle dichiarazioni testimoniali in sede istruttoria emergeva che nel rapportointercorso con [OSCURATO:PERSONA] competeva a [OSCURATO:PERSONA] quel potere direttivo, organizzativo e di controllo sufficiente ad individuare in capo alla stessa la titolarità del rapporto lavorativo ancorché le prestazioni della Galea fossero poi dirette a favore di [OSCURATO:PERSONA] (zia della [OSCURATO:PERSONA]). 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. Ha resistito l’intimata con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ex art. 360 n. 4 c.p.c. deduce la nullità dell’impugnata sentenza, “in quanto emessa in violazione dei requisiti di contenuto e forma prescritti dall’art. 132 n. 4 c.p.c. che impone l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché dell’art. 111, comma 6, Cost.: la Corte territoriale si è limitata a condividere apoditticamente e acriticamente la sentenza di primo grado, senza motivare alcunché sugli specifici motivi di appello proposti dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”. 2. Con il secondo motivo, deduce: ex art. 360, n. 3, c.p.c. la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2240 e 2094 c.c., del CCNL Lavoro Domestico e dell’art. 1 Legge 339/1958, anche in relazione agliartt. 2727 e 2729 c.c.: la Corte d’appello ha violato e falsamente applicato le norme sul rapporto di lavoro subordinato domestico, non sussistendo all’evidenza i presupposti applicativi delle stesse, primo tra tutti il rapporto di subordinazione, come inteso dalla giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, non essendovi neppure stata l’esecuzione della prestazione “presso lo stesso datore di lavoro”, come previsto dall’art. 1 L. 339/1958; ex art. 360, n. 4, c.p.c. la “violazione dell’art. 115 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di porre a fondamento della decisione fatti pacifici e non contestati circa l’avvenuta regolarizzazione della badante da parte del suo avvocato, dichiarando espressamente che datrice di lavoro non era la ricorrente, bensì la “badata” sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”; “ex art. 360, n. 5, c.p.c., avendo la Corte omesso di esaminare di fatti storici decisivi, oggetto di discussione tra le parti e risultanti da documenti provenienti e non disconosciuti da controparte”. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. 4. In esso viene considerato un singolo passo della motivazione dell’impugnata sentenza (cfr. pag. 11 del ricorso), senza tener conto dell’intero § 7 di quest’ultima, dedicato all’illustrazione delle ragioni per le quali era stato giudicato infondato l’appello della [OSCURATO:PERSONA], anche attraverso il riesame di talune deposizioni testimoniali. Non ricorre pertanto la denunciata anomalia motivazionale, essendo chiaramente enunciate le ragioni del rigetto dell’impugnazione, anche con specifico riferimento alle censure sollevate, e dovendosi riaffermare in questa sede il principio secondo cui “In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono inviolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza dellamotivazione quale req uisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazioneapparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazioneperplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio dimotivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia “(Cass.7090del 03/03/2022; . 22598 del 25/09/2018 ; Cass. Sez.Un., n. 8053/2014). 5. Il secondo motivo, peraltro articolato sotto vari ed eterogenei profili, è inammissibile per la parte in cui fa riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. 5.1. Occorre, infatti, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974). 5.2. Nel caso in esame, però, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz’altro conformi, neppure ha allegato la ricorrente per cassazione se e in che punti le rispettive rationes decidendidi tali pronunce fossero almeno in parte differenti. 6. Per il resto, le censure contenute nel secondo motivo sono infondate. 6.1. In particolare, non si tiene conto anzitutto del dato che la Corte territoriale aveva riferito in dettaglio il contenuto del motivo d’appello formulato all’epoca dalla [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto unico, ma articolato in più punti); doglianze che non riguardavano affatto il tema della natura subordinata del rapporto dedotto in causa (cfr. § 4 dell’impugnata sentenza), ossia, il tema che la ricorrente ora pone in discussione nella prima censura formulata nel secondo motivo. La Corte d’appello, infatti, aveva considerato che: “Non essendo contestata la attività (di badante) svolta da [OSCURATO:PERSONA] ed il relativo periodo lavorativo, la residuale questione di causa attiene alla riconducibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] del potere di direzione, di organizzazione e di controllo nell’ambito del rapporto di lavoro diretto ad accudire ed assistere [OSCURATO:PERSONA]”, ed appunto su tale circoscritta questione la stessa Corte si è motivatamente espressa. 6.2. Quanto, poi, all’omessa considerazione di fatti pacifici e non contestati, circa l’avvenuta regolarizzazione della badante da parte del suo avvocato, si tratta di aspetto che neppure risulta rientrasse in quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in appello (cfr. nuovamente il § 4 dell’impugnata sentenza), e, in ogni caso, privo di decisività. 7. La ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensor e della controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, nonché delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c. innanzi alla Corte territoriale, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nonché del subprocedimento ex art. 373 c.p.c. innanzi alla Corte territoriale, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a t