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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28204/2026

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ato a MILANO il 25/12/1980 avverso la sentenza del 29/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 29 gennaio 2026 con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Monza di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 alla pena di mesi 6 di reclusione e euro 1000 di multa.

Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione, nella quale sono stati valorizzati plurimi elementi ostativi quali in particolare i plurimi precedenti e l'assenza di positivi elementi di valutazione.

La decisione è conforme al principio per cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Rv. 230691) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motiVato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). ed anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01) Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MILANO il 25/12/1980 avverso la sentenza del 29/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 29 gennaio 2026 con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Monza di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 alla pena di mesi 6 di reclusione e euro 1000 di multa. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione, nella quale sono stati valorizzati plurimi elementi ostativi quali in particolare i plurimi precedenti e l'assenza di positivi elementi di valutazione. La decisione è conforme al principio per cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Rv. 230691) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motiVato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). ed anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01) Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M