CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rexpo S.r.l.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2186/2023depositata il 30/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:1. Con il decreto ingiuntivo n. 6072/2018 il Tribunale di Firenzeingiungeva a [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare € 20.140,45 all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Marconi a titolo di compensi professionali.Numero registro generale 1258/2024Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 25560/2026Data pubblicazione 18/09/2026La società ingiunta proponeva opposizione a decreto ingiuntivo conL’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo preliminarmentel’inammissibilità dell’opposizione per carenza dello ius postulandi deldifensore della società opponente, adducendo il mancato deposito delladichiarazione di intesa prescritta dall’art. 8 d.lgs. n. 96/2001 perl’esercizio dell’attività giudiziale dell’avvocato stabilito.Con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze rigettaval’eccezione ritenendo che la posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] fossestata regolarizzata prima della prima udienza di comparizione edisponendo la prosecuzione del giudizio.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello sostenendo che non si trattasse diun difetto sanabile di rappresentanza processuale, bensì di una originariacarenza di ius postulandi, non sanabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c.La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 2186/2023 accertavache la dichiarazione di intesa non risultava depositata né al momento dellanotificazione dell’atto di citazione in opposizione (nel quale non si facevariferimento alla predetta intesa, la quale non risultava indicata neppurenei documenti allegati), né all’atto dell’iscrizione a ruolo, escludendoaltresì l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. Tuttavia riteneva rispettato l’art. 8d.lgs. n. 96/2001 in ragione della successiva produzione delladichiarazione di intesa, interpretandolo nel senso che essa potesse esseredepositata alternativamente prima della costituzione della parte oppurecon il primo atto di difesa dell’assistito successivo alla costituzione ingiudizio. Per tale ragione rigettava l’appello e confermava la sentenza diprimo grado.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolatoin tre motivi. La controparte intimata non si è difesa. Il ricorrente hadepositato memoria.Numero registro generale 1258/2024Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 25560/2026Data pubblicazione 18/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 96/2001.Il giudice d’appello avrebbe errato ritenendo tempestivo il depositodell’intesa nel primo atto difensivo successivo alla costituzione in giudizio,laddove invece il termine per il deposito dell’intesa da parte dell’attoresarebbe stabilito dalla norma citata nella costituzione a giudizio, con laconseguenza che la tardiva produzione avrebbe determinato la carenza diius postulandi dell’avvocato straniero, dalla quale discenderebbel’inammissibilità della domanda senza alcuna possibilità di sanatoria, alpari di quanto avviene nel caso di mancanza o tardiva produzione dellaprocura speciale per il ricorso per cassazione.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c. per avereindividuato il “primo atto difensivo” dell’attore in un atto successivo allacitazione in opposizione, anziché in quest’ultima.Il ricorrente rileva che al termine “ovvero” contenuto nell’art. 8 citatopuò essere attribuito tanto il significato di disgiungere le due facoltàcontemplate nella norma - e quindi il significato di “oppure” - qualecongiunzione disgiuntiva, quanto quello di “ossia” quale congiunzioneesplicativa.Sostiene che, anche volendo intendere la congiunzione “ovvero” nelsenso di “oppure”, il primo atto difensivo nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo sarebbe da individuare, per l’attore opponente, nellacitazione in opposizione.3. I primi due motivi, attenendo entrambi all’interpretazione dell’art. 8d.lgs. n. 96/2001, vanno esaminati congiuntamente.Tale disposizione, al primo comma, prevede: «Nell'esercizio dellepenali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali èNumero registro generale 1258/2024Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 25560/2026Data pubblicazione 18/09/2026necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire diintesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con iltitolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita oprocedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanzadei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.». Al secondo comma,poi, precisa: «L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privataautenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudiceadito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parterappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito».Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte(Sez. U., Sentenza n. 24279 del 10/9/2024, Rv. 672188-01) hanno avutooccasione di chiarire che l’avvocato stabilito, e cioè il cittadino di uno degliStati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia laprofessione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscrittonella sezione speciale dell'albo degli avvocati [art. 3, lett. d), d.lgs. n. 96del 2001], non ha, dunque, nel nostro ordinamento, un autonomo iuspostulandi: egli può svolgere attività di rappresentanza, assistenza edifesa solo se agisca «di intesa con un professionista abilitato».Tale intesa «deve essere documentata nei termini sopra indicati.Mancando, in assenza dell’intesa, della qualità necessaria per esercitarel'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, il detto soggettonon può nemmeno stare in giudizio senza il ministero di altro difensore».Le Sezioni Unite hanno quindi affermato sia che nei termini previsti dalcomma 2 dell’articolo in esame l’intesa deve essere “documentata”, equindi depositata, sia che la sua mancanza determina carenza dello iuspostulandi. Ed hanno anche escluso l’applicabilità della sanatoria del viziodella costituzione della parte determinato dalla mancanza di procura adlitem, contemplata dall’art. 182, secondo comma, c.p.c., a seguito dellamodifica apportata dall’art. 3, comma 13, d.lgs. n. 149/2022, aiprocedimenti instaurati fino 28 febbraio 2023, perché nel regime anterioreNumero registro generale 1258/2024Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 25560/2026Data pubblicazione 18/09/2026all’indicata modifica legislativa la sanatoria in questione doveva ritenersipreclusa (Cass. Sez. U. 21 dicembre 2022 n. 37434).Svolta questa premessa, va osservato che nel caso di specie, secondol’accertamento compiuto nelle fasi di merito, l’intesa è stata depositata inun momento successivo tanto alla notifica dell’atto di citazione inopposizione a decreto ingiuntivo, quanto alla costituzione in giudiziodell’opponente, id est tardivamente, a prescindere dal significato di“oppure”, o di quello di “ossia” che si attribuisca alla congiunzione“ovvero” di cui al secondo comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 96/2001.È pacifico infatti che nel procedimento per ingiunzione il primo attodifensivo dell’ingiunto-opponente è l’atto introduttivo del giudizio diopposizione, che nel caso di specie è l’atto di citazione. Da quanto sopraosservato, allora, deve riconoscersi la fondatezza dei motivi de quibus, edunque la carenza di ius postulandi dell’avvocato straniero senzapossibilità di sanatoria, derivandone l’inammissibilità dei suoi atti difensivi.4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione dell’art. 167 c.p.c. censurando la sentenza impugnataper avere palesemente frainteso il valore del documento depositatotardivamente dalla controparte, che non sarebbe neppure la dichiarazionedi intesa richiesta dalla legge, ma una mera “Conferma di dichiarazione diintesa”, atto non previsto dall’ordinamento e inidoneo a sostituire ildocumento originario, non presente agli atti. Si lamenta, inoltre, che laCorte d’Appello avrebbe omesso di spiegare le ragioni per cui si èdiscostata da una precedente sentenza del Tribunale di Firenze (n.957/2022), passata in giudicato, che in una fattispecie analoga avevadichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di ius postulandi.Il motivo è evidentemente assorbito dall’accoglimento dei due motiviprecedenti.5. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e deveprocedersi alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CorteNumero registro generale 1258/2024Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 25560/2026Data pubblicazione 18/09/2026d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara Graziosi