Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 18881/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6620/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore unico ed ex socio della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione; Data pubblicazione 10/06/2022 - intimati - avverso la sentenza n. 575/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 29/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], socio ed ex amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi posta in liquidazione e cancellatasi dal R.I. il 6/2/2015, contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società emessa dal Tribunale di Tivoli in data 25/01/2016 su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

La corte del merito - disposto il rinnovo della notificazione del reclamo alla società, in persona del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. a seguito del sopravvenuto decesso del liquidatore- ha in primo luogo ritenuto valida la notifica dell’istanza di fallimento, eseguita da [OSCURATO:PERSONA], su ordine di rinnovo del giudice, mediante deposito dell’atto presso la casa comunale (dopo che erano state inutilmente tentate la notifica a mezzo PEC e quella presso la sede della società, e che si era invece perfezionata, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., quella effettuata nei diretti confronti del liquidatore); ha quindi escluso che il fallimento potesse essere revocato in ragione della desistenza della creditrice istante, intervenuta in data successiva all’udienza in cui il tribunale si era riservato di decidere.

1.1. –Avverso questa sentenza, pubblicata il 29 gennaio 2018, Terzulli ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, corredato da memoria e nota di deposito ex art. 372 c.p.c, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso; le altre due parti intimate non hanno svolto difese. 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]

2. – Va preliminarmente respinta l’eccezione sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica effettuata nei suoi confronti.

2.1. – Dagli atti di causa risulta infatti che Terzulli, cui la sentenza è stata notificata lo stesso giorno della sua pubblicazione, entro il termine di decadenza di cui al terzultimo comma dell’art. 18 l. fall., ha proceduto a notificare il ricorso a tutte le controparti ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e curatela).

Mentre le notifiche alle due società sono andate a buon fine, non si è perfezionata quella eseguita, a mezzo posta, nei confronti del Fallimento.

Il ricorrente, tuttavia, ricevuta il 1° marzo 2018 la relativa cartolina di ritorno con la dicitura “destinatario trasferito”, ha immediatamente riattivato il procedimento notificatorio, provvedendo alla notifica a mezzo PEC il giorno successivo (cfr. Cass. 17577/2020, 115/2022).

2.2. – Va peraltro ricordato che, versandosi in fattispecie di cd. litisconsorzio necessario processuale, ex art. 331 c.p.c., ciò che rileva è che il ricorso sia stato notificato al Fallimento, ancorché dopo la scadenza del termine di legge. (v.

Cass. Sez.

U, 14124/2010, Cass.16026/2018).

3.1. – Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Omessa declaratoria di nullità.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 l.f., degli artt. 157, 160 e 162 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4”, Terzulli lamenta che, a fronte di una notifica ex art. 15 l.fall. non perfezionatasi, il giudice delegato all’istruttoria prefallimentare non ne abbia dichiarato la nullità, ma ne abbia disposto la rinnovazione.

3.2. – Col secondo motivo, rubricato “Violazione di legge.

Violazione dell’art. 15 l.f. e art. 162 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3”, il ricorrente assume, in primo luogo, che il disposto rinnovo della notificazione da parte del giudice comportava, a pena di nullità, la necessaria ripetizione dell’intero procedimento notificatorio 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 di cui all’art. 15 l. fall., e dunque anche degli adempimenti già effettuati (notifica a mezzo PEC della cancelleria e notifica a mani presso la sede legale), non potendo la creditrice istante limitarsi ad eseguire solo quello mancante al perfezionamento (deposito dell’atto nella casa comunale di [OSCURATO:PERSONA], ove insisteva la sede societaria iscritta nel Registro delle imprese); deduce inoltre che quest’ultima notifica sarebbe «inficiata da vizio che ne comporta la nullità se non l’inesistenza» in quanto, nella relata, la sede della società, non era indicata in quella, risultante dal R.I, di via Lago dei Tartari n. 75, [recte 73], ma in via Largo dei Tartari e, soprattutto, al diverso civico 7.

3.3. – Col terzo motivo, rubricato “Violazione di legge.

Violazione dell’art. 15 III comma l.f., art. 136 e segg. cpc, art 107 primo comma d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3”, il ricorrente individua un’ulteriore ragione di nullità della notifica nel fatto che l’Ufficiale giudiziario, dopo aver riscontrato l’irreperibilità della società fallenda presso la sede legale, sita in “via Lago dei Tartari n. 73”, e pur avendo attestato che da informazioni assunte essa si sarebbe da circa un anno «trasferita in un ufficio adiacente con entrata da via delle Genziane a numero civico ignoto a [OSCURATO:PERSONA]», abbia omesso di procedere agli adempimenti imposti dagli artt. 136 e ss. c.p.c.

3.4. – Col quarto motivo, rubricato “Violazione di legge.

Violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4, art. 118 disp att. cpc, art 112 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4”, afferma che la motivazione della Corte d’appello sarebbe meramente apparente, apodittica e stereotipata circa il ritenuto perfezionamento della notifica.

3.5. – Il quinto mezzo, rubricato “Violazione di legge.

Violazione degli artt. 6, 15 e 18 l.f. in relazione all’art. 360 comma 2 n. 3 e 4”, auspica un revirement dell’orientamento sotteso all’affermazione del giudice del reclamo per cui «la desistenza sopravvenuta non è di per sé motivo per escludere l’insolvenza», con l’affermazione del principio 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 per cui «l’istanza di fallimento del creditore procedente o del PM deve essere mantenuta ferma per tutta la durata del procedimento di fallimento», compresa la fase del reclamo.

4. – I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente e, anche a ritenere superabili i possibili profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., per la mancata specifica allegazione degli atti sui quali si fondano (relate di notifica e verbali di udienza), sono comunque infondati.

4.1. – L’art. 15, comma 3, l.fall. (come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) prevede che: (i) il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (l'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente); (ii) quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese; (iii) quando non può essere compiuta con le predette modalità, la notificazione si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

4.2. – Nel caso in esame è pacifico che le prime due fasi del procedimento notificatorio si siano compiute con esito negativo e che la terza, inizialmente mancante, è stata eseguita dal creditore istante su ordine di rinnovazione della notifica impartito dal giudice. 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 Data pubblicazione 10/06/2022

4.3. – E’ orientamento consolidato di questa Corte che, ove la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va da questi assolto secondo le modalità che la legge impone a suo carico, sicché la rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice, deve essere effettuata a cura del ricorrente senza essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (Cass. 5858/2022, 10511/2020).

Inoltre, quando la sede è trovata chiusa non va compiuto alcun ulteriore tentativo di ricerca presso altri indirizzi, come quello cui la società sarebbe risultata trasferita (Cass. 7258/2022).

4.4. – Ne discende l’infondatezza di tutte le censure, con la precisazione che, a fronte del comportamento negligente della società debitrice – risultata irreperibile sia all’indirizzo PEC che presso la sede legale, senza alcun aggiornamento dell’indirizzo della propria sede legale risultante dal Registro delle imprese, dal quale si è cancellata, rendendo più difficoltose le iniziative dei propri creditori anche in ragione della scadenza dell’anno ex art. 10 l.fall. – l’erronea indicazione dell’indirizzo della sede legale della società (sul quale lo stesso ricorrente finisce per commette un errore in ricorso, indicando un diverso numero civico) da parte della creditrice resta superato dal fatto che la relata di notifica dell’Ufficiale giudiziario reca l’indirizzo corretto; d’altro canto, il ricorrente non ha dedotto che l’errore materiale (facilmente riconoscibile) compiuto da [OSCURATO:PERSONA] abbia concretamente pregiudicato il suo diritto di difesa, per essersi egli recato presso il municipio e non aver potuto rintracciare l’atto notificato, né ha prospettato un possibile pericolo di confusione con altra società avente denominazione uguale (o simile) a quella di [OSCURATO:PERSONA] e sede al civico 7 di via Largo (o Lago) dei Tartari. 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 Data pubblicazione 10/06/2022

5. – Infondato è anche il quinto motivo, non avendo il ricorrente fornito alcuna valida argomentazione per discostarsi dal condivisibile e consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 16122/2019, 13187/2020) in base al quale: i) la desistenza dell’unico creditore istante, in quanto atto di natura meramente processuale rivolto al giudice, al pari della domanda iniziale, è inidonea a spiegare i propri effetti qualora venga depositata dopo che il procedimento prefallimentare sia stato definito con la deliberazione della decisione (anche prima della sua pubblicazione), come avvenuto nel caso di specie; ii) qualora si tratti di desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione, essa fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento, a condizione che il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., condizione che non risulta dagli atti di causa.

6. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo.

7. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez.

U, 20867/2020, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18/05/2022 La Presidente 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6620/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore unico ed ex socio della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione; Data pubblicazione 10/06/2022 - intimati - avverso la sentenza n. 575/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 29/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], socio ed ex amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi posta in liquidazione e cancellatasi dal R.I. il 6/2/2015, contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società emessa dal Tribunale di Tivoli in data 25/01/2016 su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La corte del merito - disposto il rinnovo della notificazione del reclamo alla società, in persona del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. a seguito del sopravvenuto decesso del liquidatore- ha in primo luogo ritenuto valida la notifica dell’istanza di fallimento, eseguita da [OSCURATO:PERSONA], su ordine di rinnovo del giudice, mediante deposito dell’atto presso la casa comunale (dopo che erano state inutilmente tentate la notifica a mezzo PEC e quella presso la sede della società, e che si era invece perfezionata, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., quella effettuata nei diretti confronti del liquidatore); ha quindi escluso che il fallimento potesse essere revocato in ragione della desistenza della creditrice istante, intervenuta in data successiva all’udienza in cui il tribunale si era riservato di decidere. 1.1. –Avverso questa sentenza, pubblicata il 29 gennaio 2018, Terzulli ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, corredato da memoria e nota di deposito ex art. 372 c.p.c, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso; le altre due parti intimate non hanno svolto difese. 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 2. – Va preliminarmente respinta l’eccezione sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica effettuata nei suoi confronti. 2.1. – Dagli atti di causa risulta infatti che Terzulli, cui la sentenza è stata notificata lo stesso giorno della sua pubblicazione, entro il termine di decadenza di cui al terzultimo comma dell’art. 18 l. fall., ha proceduto a notificare il ricorso a tutte le controparti ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e curatela). Mentre le notifiche alle due società sono andate a buon fine, non si è perfezionata quella eseguita, a mezzo posta, nei confronti del Fallimento. Il ricorrente, tuttavia, ricevuta il 1° marzo 2018 la relativa cartolina di ritorno con la dicitura “destinatario trasferito”, ha immediatamente riattivato il procedimento notificatorio, provvedendo alla notifica a mezzo PEC il giorno successivo (cfr. Cass. 17577/2020, 115/2022). 2.2. – Va peraltro ricordato che, versandosi in fattispecie di cd. litisconsorzio necessario processuale, ex art. 331 c.p.c., ciò che rileva è che il ricorso sia stato notificato al Fallimento, ancorché dopo la scadenza del termine di legge. (v. Cass. Sez. U, 14124/2010, Cass.16026/2018). 3.1. – Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Omessa declaratoria di nullità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 l.f., degli artt. 157, 160 e 162 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4”, Terzulli lamenta che, a fronte di una notifica ex art. 15 l.fall. non perfezionatasi, il giudice delegato all’istruttoria prefallimentare non ne abbia dichiarato la nullità, ma ne abbia disposto la rinnovazione. 3.2. – Col secondo motivo, rubricato “Violazione di legge. Violazione dell’art. 15 l.f. e art. 162 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3”, il ricorrente assume, in primo luogo, che il disposto rinnovo della notificazione da parte del giudice comportava, a pena di nullità, la necessaria ripetizione dell’intero procedimento notificatorio 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 di cui all’art. 15 l. fall., e dunque anche degli adempimenti già effettuati (notifica a mezzo PEC della cancelleria e notifica a mani presso la sede legale), non potendo la creditrice istante limitarsi ad eseguire solo quello mancante al perfezionamento (deposito dell’atto nella casa comunale di [OSCURATO:PERSONA], ove insisteva la sede societaria iscritta nel Registro delle imprese); deduce inoltre che quest’ultima notifica sarebbe «inficiata da vizio che ne comporta la nullità se non l’inesistenza» in quanto, nella relata, la sede della società, non era indicata in quella, risultante dal R.I, di via Lago dei Tartari n. 75, [recte 73], ma in via Largo dei Tartari e, soprattutto, al diverso civico 7. 3.3. – Col terzo motivo, rubricato “Violazione di legge. Violazione dell’art. 15 III comma l.f., art. 136 e segg. cpc, art 107 primo comma d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3”, il ricorrente individua un’ulteriore ragione di nullità della notifica nel fatto che l’Ufficiale giudiziario, dopo aver riscontrato l’irreperibilità della società fallenda presso la sede legale, sita in “via Lago dei Tartari n. 73”, e pur avendo attestato che da informazioni assunte essa si sarebbe da circa un anno «trasferita in un ufficio adiacente con entrata da via delle Genziane a numero civico ignoto a [OSCURATO:PERSONA]», abbia omesso di procedere agli adempimenti imposti dagli artt. 136 e ss. c.p.c. 3.4. – Col quarto motivo, rubricato “Violazione di legge. Violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4, art. 118 disp att. cpc, art 112 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4”, afferma che la motivazione della Corte d’appello sarebbe meramente apparente, apodittica e stereotipata circa il ritenuto perfezionamento della notifica. 3.5. – Il quinto mezzo, rubricato “Violazione di legge. Violazione degli artt. 6, 15 e 18 l.f. in relazione all’art. 360 comma 2 n. 3 e 4”, auspica un revirement dell’orientamento sotteso all’affermazione del giudice del reclamo per cui «la desistenza sopravvenuta non è di per sé motivo per escludere l’insolvenza», con l’affermazione del principio 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 per cui «l’istanza di fallimento del creditore procedente o del PM deve essere mantenuta ferma per tutta la durata del procedimento di fallimento», compresa la fase del reclamo. 4. – I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente e, anche a ritenere superabili i possibili profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., per la mancata specifica allegazione degli atti sui quali si fondano (relate di notifica e verbali di udienza), sono comunque infondati. 4.1. – L’art. 15, comma 3, l.fall. (come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) prevede che: (i) il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (l'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente); (ii) quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese; (iii) quando non può essere compiuta con le predette modalità, la notificazione si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. 4.2. – Nel caso in esame è pacifico che le prime due fasi del procedimento notificatorio si siano compiute con esito negativo e che la terza, inizialmente mancante, è stata eseguita dal creditore istante su ordine di rinnovazione della notifica impartito dal giudice. 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 4.3. – E’ orientamento consolidato di questa Corte che, ove la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va da questi assolto secondo le modalità che la legge impone a suo carico, sicché la rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice, deve essere effettuata a cura del ricorrente senza essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (Cass. 5858/2022, 10511/2020). Inoltre, quando la sede è trovata chiusa non va compiuto alcun ulteriore tentativo di ricerca presso altri indirizzi, come quello cui la società sarebbe risultata trasferita (Cass. 7258/2022). 4.4. – Ne discende l’infondatezza di tutte le censure, con la precisazione che, a fronte del comportamento negligente della società debitrice – risultata irreperibile sia all’indirizzo PEC che presso la sede legale, senza alcun aggiornamento dell’indirizzo della propria sede legale risultante dal Registro delle imprese, dal quale si è cancellata, rendendo più difficoltose le iniziative dei propri creditori anche in ragione della scadenza dell’anno ex art. 10 l.fall. – l’erronea indicazione dell’indirizzo della sede legale della società (sul quale lo stesso ricorrente finisce per commette un errore in ricorso, indicando un diverso numero civico) da parte della creditrice resta superato dal fatto che la relata di notifica dell’Ufficiale giudiziario reca l’indirizzo corretto; d’altro canto, il ricorrente non ha dedotto che l’errore materiale (facilmente riconoscibile) compiuto da [OSCURATO:PERSONA] abbia concretamente pregiudicato il suo diritto di difesa, per essersi egli recato presso il municipio e non aver potuto rintracciare l’atto notificato, né ha prospettato un possibile pericolo di confusione con altra società avente denominazione uguale (o simile) a quella di [OSCURATO:PERSONA] e sede al civico 7 di via Largo (o Lago) dei Tartari. 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 5. – Infondato è anche il quinto motivo, non avendo il ricorrente fornito alcuna valida argomentazione per discostarsi dal condivisibile e consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 16122/2019, 13187/2020) in base al quale: i) la desistenza dell’unico creditore istante, in quanto atto di natura meramente processuale rivolto al giudice, al pari della domanda iniziale, è inidonea a spiegare i propri effetti qualora venga depositata dopo che il procedimento prefallimentare sia stato definito con la deliberazione della decisione (anche prima della sua pubblicazione), come avvenuto nel caso di specie; ii) qualora si tratti di desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione, essa fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento, a condizione che il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., condizione che non risulta dagli atti di causa. 6. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo. 7. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020, 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 6620/2018 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 18881/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18/05/2022 La Presidente 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :
Sentenza Cassazione n. 18881/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris