CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 17218/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione ai capi 1 e 2 dell'imputazione, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 9-13 - ove correttamente si afferma la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti all'odierno ricorrente - dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, ad analoghe conclusioni è possibile giungere rispetto al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 2 e 3 dell'imputazione (si vedano le pag. 9-12 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 13 della sentenza impugnata); considerato che il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla condanna provvisionale non è consentito poiché non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486); ritenuto che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la mancata applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa putativa è privo di specificità perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi, a cui sono seguite le conclusioni difensive nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]