Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17271/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22176/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , in virtù di procura in calceal ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificataavvborre @pec. studioborre.com ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, e ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, domiciliatein Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sono rappresentat e e difes e ope legis; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 232/04/2022, depositata in data 24febbraio 202 2 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Rinuncia al ricorso per cassazione - [OSCURATO:PERSONA] che:

1. La ricorrente impugnava contestualmente l’avviso di presa in carico, n. 04877201800004308000 , e l’avviso di accertamento prodromico, n.

TL3012904518/2017, lamentando la mancata notificazionedi quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova rigettava i l ricorso,stante la ritualità della notifica dell’atto impositivo , eseguita in conformità a quanto previsto dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973.

2. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Liguria confermava la sentenza di prime cure.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, affidandosi ad un unico motivo.

ADER ed Agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso.

Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il 24 febbraio 202 5 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, avendo aderito alla cd. rottamazione quater (art. 1, commi da 231 a 252 della legge 197/2022).

Considerato che:

1. Con il primo ( ed unico ) strumento di impugnazione l a contribuente deduce la violazione dell’art. 115 cod. p roc . civ. , atteso che la CTR avrebbe posto a fondamento della decisione una prova non acquisitain giudizio e un documento non presente nel fascicolo.

Lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe errato nel ritenere perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento impugnato, non avendo l’Agenzia delle entrate depositato –a corredo del plico e delle relativecartoline – la comunicazione di avvenuto deposito .

2. Deve darsi atto della intervenuta rinuncia al ricorso, depositata dalla contribuente in data 24/02/2025, per effetto della definizione agevolata di cui alla leggen. 197/2022.

Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; l e spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n. 46/2024).

3. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizioe compensa le spese di li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22176/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , in virtù di procura in calceal ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificataavvborre @pec. studioborre.com ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, e ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, domiciliatein Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sono rappresentat e e difes e ope legis; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 232/04/2022, depositata in data 24febbraio 202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Rinuncia al ricorso per cassazione - [OSCURATO:PERSONA] che: 1. La ricorrente impugnava contestualmente l’avviso di presa in carico, n. 04877201800004308000 , e l’avviso di accertamento prodromico, n. TL3012904518/2017, lamentando la mancata notificazionedi quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova rigettava i l ricorso,stante la ritualità della notifica dell’atto impositivo , eseguita in conformità a quanto previsto dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973. 2. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Liguria confermava la sentenza di prime cure. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, affidandosi ad un unico motivo. ADER ed Agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il 24 febbraio 202 5 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, avendo aderito alla cd. rottamazione quater (art. 1, commi da 231 a 252 della legge 197/2022). Considerato che: 1. Con il primo ( ed unico ) strumento di impugnazione l a contribuente deduce la violazione dell’art. 115 cod. p roc . civ. , atteso che la CTR avrebbe posto a fondamento della decisione una prova non acquisitain giudizio e un documento non presente nel fascicolo. Lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe errato nel ritenere perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento impugnato, non avendo l’Agenzia delle entrate depositato –a corredo del plico e delle relativecartoline – la comunicazione di avvenuto deposito . 2. Deve darsi atto della intervenuta rinuncia al ricorso, depositata dalla contribuente in data 24/02/2025, per effetto della definizione agevolata di cui alla leggen. 197/2022. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; l e spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n. 46/2024). 3. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizioe compensa le spese di li
Sentenza Cassazione n. 17271/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris