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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06393/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto — che deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. — è intrinsecamente generico, poiché si risolve in considerazioni astratte prive di riferimenti a elementi concreti relativi alla fattispecie in rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] N1)úosini Stefgo -ru4-(4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto — che deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. — è intrinsecamente generico, poiché si risolve in considerazioni astratte prive di riferimenti a elementi concreti relativi alla fattispecie in rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] N1)úosini Stefgo -ru4-(4
Sentenza Cassazione n. 06393/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris