CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]; 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli che ha rigettato l'appello proposto in sede cautelare avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli,, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con altra meno afflittiva, in relazione al reato di tentativo di estorsione aggravata dalle modalità mafiose e resistenza a P. U.. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia il vizio di motivazione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto irrilevante la comparazione del trattamento cautelare riservato ai coimputati che -a differenza di Baratto- hanno optato per la celebrazione del giudizio con il rito abbreviato, sul presupposto che i giudicanti non conoscevano la posizione di costoro. Secondo il ricorrente, invece, il tribunale aveva tutti gli strumenti e gli atti utili ad effettuare la comparazione richiesta. Il ricorrente lamenta altresì l'illogicità della motivazione adottata per negare la possibilità di disporre gli arresti domiciliari nell'abitazione sita in Scalea, sul presupposto che in questo caso -trattandosi di seconda casa- avrebbe successivamente richiesto autorizzazioni all'allontanamento dal domicilio per procurarsi i mezzi di sussistenza, così omettendo di limitare il proprio giudizio sulla congruità del domicilio rispetto alle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché privo di correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato. 1.1. Il tribunale, infatti, ha rigettato la richiesta rilevando che il reato era attinto dalla presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.; che la personalità negativa di Baratto (in ragione dei precedenti penali) si mostrava di ostacolo a ritenere la sussistenza di elementi positivi utili a favorire il superamento della già richiamata presunzione; che l'abitazione offerta a Scalea non si mostrava effettivamente utile ai fini richiesti, atteso che la cognata di Baratto era residente a Casoria e che Baratto non ha fornito la prova della effettiva disponibilità della casa a Scalea. Il Tribunale, in via quasi incidentale, poi, ha altresì aggiunto che la casa di Scalea si mostrava comunque inadeguata e che la comparazione con lo stato cautelare di altri imputati era irrilevante. 1.2. Il ricorrente rivolge le proprie censure a queste due ultime osservazioni, da ritenersi del tutto marginali rispetto al nucleo essenziale della motivazione, costituito dal mancato superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e dalla mancata dimostrazione della effettiva disponibilità di un'abitazione in Scalea, del tutto trascurati nel ricorso. Così facendo, l'impugnazione si rende aspecifica, perché non si confronta con le ragioni effettive del rigetto. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]