CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 07416/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Rimini, a seguito della richiesta di chiarimenti trasmessagli dalla p.g. delegata per l'esecuzione della confisca disposta con la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], ha esteso la misura ablativa anche alle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. e ai relativi compendi aziendali in quanto ritenuti nella disponibilità del D'Amico, già imputato anche per il reato di cui all'art. 512-bis c.p. 2. Avverso l'ordinanza ricorrono con atti autonomi a firma del comune difensore e nella sostanza sovrapponibili D'[OSCURATO:PERSONA] e, in qualità di terzi interessati in quanto intestatari dei beni oggetto di ablazione, D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'abnormità della decisione impugnata, rilevando come il G.i.p. abbia proceduto in assenza di richiesta del pubblico ministero e successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, disponendo peraltro la confisca di beni che non erano stati oggetto di sequestro nei confronti dell'imputato, bensì delle altre ricorrenti, e di cui la sentenza pronunziata in separato procedimento celebrato con rito abbreviato nei confronti di queste ultime ha accertato l'effettiva e non solo formale titolarità da parte delle medesime. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve prendersi atto che il difensore dei ricorrenti ha depositato il 9 ottobre 2024 atto di rinunzia ai ricorsi ritualmente sottoscritta da D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, anche per autentica delle firme dei propri assistiti, dallo stesso difensore, nel quale viene evidenziato come, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, il G.i.p. del Tribunale di Rimini, con provvedimento del 11 luglio 2024, ha disposto la revoca dell'ordinanza impugnata. 2. Ne deriva che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla loro decisione per causa agli stessi non imputabile e conseguentemente la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna degli stessi ricorrenti al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende (ex multis Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Sorti, Rv. 286244). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi.